Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Le intercettazioni finalizzate alla ricerca di latitanti disposte da giudice incompetente, anche funzionalmente, non sono inutilizzabili. (Vedi sez. I, 26 febbraio 2003, n. 17002, Calabrò, non massimata sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2009, n. 45911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45911 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/10/2009
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2538
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 2239/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) S.R. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 42/2003 TRIB. MINORENNI di REGGIO CALABRIA, del 15/06/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. FONTE Leone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso avverso la sentenza 15 giugno 2006 del Tribunale per i minorenni della medesima Città che ha assolto S.R. dai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A) e di cui all'art. 73 (3 episodi: capi B, C e D) per non aver commesso il fatto (per il solo capo D perché il fatto non sussiste).
Il Tribunale per i minorenni ha rilevato che gli elementi di prova nei confronti dell'imputato erano costituiti dal contenuto di intercettazioni telefoniche i cui decreti autorizzativi erano stati motivati, fino ad una certa epoca, dalla necessità della cattura del latitante S.S. mentre successivamente (dal 13
settembre 1999) erano stati motivati anche con riferimento all'esistenza di indagini volte all'accertamento di fatti riconducibili al traffico di sostanze stupefacenti e al reato associativo concernente tale illecita attività.
Secondo il Tribunale le intercettazioni eseguite fino alla data indicata erano state autorizzate da un giudice privo di competenza (il giudice per le indagini preliminari) perché avrebbero dovuto essere autorizzate dal giudice dell'esecuzione. Dall'incompetenza del giudice che le ha disposte deriverebbe l'inutilizzabilità delle prime intercettazioni mentre quelle successive sarebbero state legittimamente disposte dal gip perché finalizzate all'accertamento dei reati ricordati. Ma poiché la prova dei reati contestati emergeva solo dalle conversazioni intercettate in base al primo gruppo di provvedimenti la conseguenza non poteva che essere quella dell'assoluzione dell'imputato.
2) A fondamento del ricorso si deduce la violazione di norme processuali nonché la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata in realtà non riguarderebbe le conseguenze della ritenuta incompetenza funzionale del giudice che ha autorizzato le intercettazioni ma il diverso problema riguardante la necessità che anche le intercettazioni disposte per la ricerca del latitante siano autorizzate dal giudice.
Il ricorrente richiama poi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'incompetenza del giudice che ha disposto l'intercettazione non produce l'inefficacia delle prove già acquisite. In ogni caso da alcuna norma potrebbe ricavarsi la conclusione della inutilizzabilità della prova acquisita da giudice incompetente. 3) È da premettere che il ricorso proposto dal Procuratore generale, malgrado nelle premesse si deduca anche la manifesta illogicità della motivazione, dall'esame analitico dei motivi risulta proposto esclusivamente per il vizio di violazione della legge processuale per cui deve intendersi come ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; con la conseguenza che non deve esserne disposta la conversione in appello.
Passando all'esame del merito dell'impugnazione va premesso che la materia delle intercettazioni per la ricerca del latitante è disciplinata dall'art. 295 c.p.p., comma 3 che, al fine di agevolare questa ricerca, prevede che "il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 261 c.p.p., può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 210 c.p.p.". Nel presente processo si pone il problema della ripartizione della competenza funzionale tra i giudici a disporre le intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante e a questo problema non può che darsi una risposta che faccia riferimento allo stato del processo o del procedimento.
Se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una sentenza divenuta definitiva sarà competente il giudice dell'esecuzione; se invece la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una misura cautelare competente sarà il giudice per le indagini preliminari salva la competenza del pubblico ministero nei casi di urgenza. La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in questo senso. Si vedano Cass., Sez. 4^, 19 ottobre 2006 n. 37372, Di Grazia, rv. 235042; 18 maggio 2005 n. 31304, Bossi, rv. 231739; 18 ottobre 2000 N. 4312, Mangia, rv. 217949).
4) Ciò premesso sul problema della competenza va peraltro rilevato che l'esame del contenuto della sentenza impugnata non sembra evidenziare la ritenuta incompetenza. A pag. 2 della sentenza si riferisce infatti che le conversazioni riguardanti l'odierno imputato sono state intercettate nel procedimento ai fini della ricerca del latitante S.S. (padre del minore imputato in questo procedimento) "in quanto nei confronti del medesimo erano state emesse ordinanze di custodia cautelare per reati associativi". Se è dunque vera questa premessa era competente il giudice per le indagini preliminari a disporre le intercettazioni e non il giudice dell'esecuzione; alcuna violazione delle regole sulla competenza si sarebbe quindi verificata neppure sotto il profilo della ripartizione con il gip distrettuale posto che si trattava di reati associativi in tema di stupefacenti che rientrano nelle attribuzioni di tale organo. Se però fosse vera la tesi dell'incompetenza funzionale (il dubbio potrebbe sorgere perché il ricorrente a p. 2 del ricorso parla di esecuzione di una condanna divenuta definitiva nei confronti di S.S.) la soluzione non sarebbe diversa.
Consolidato è infatti anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione delle regole sulla competenza a disporre le intercettazioni per un verso non costituisce causa di inutilizzabilità c.d. "patologica" ai fini della possibilità di utilizzarle nel giudizio abbreviato (v. Cass., sez. 6^, 5 maggio 2009 n. 23778, Iamonte, rv. 244177; sez. 4^, 18 maggio 2005 n. 31304 cit.); per altro verso la violazione delle regole sulla competenza non produce in ogni caso l'inutilizzabilità della prova per il disposto dell'art. 26 c.p.p., comma 1, che espressamente prevede il principio di conservazione dell'efficacia delle prove assunte dal giudice incompetente (v. in questo senso le già citate sentenze 37372/2006, Di Grazia, e 31304/2005 Bossi, nonché sez. 5^, 28 ottobre 1997 n. 4714, Caputo, rv. 209972).
Si aggiunga, come è stato anche osservato, che l'art. 295 c.p.p. in precedenza ricordato fa riferimento ad alcune norme in tema di intercettazioni ma non richiama invece l'art. 271 c.p.p. che riguarda l'inutilizzabilità delle intercettazioni (v. Cass., sez. 6^, 29 ottobre 2003 n. 44756, Bevilacqua, rv. 227158) tanto che se ne è dedotto che la violazione costituisca mera irregolarità. Per converso l'art. 295 c.p.p., comma 3 richiama espressamente l'art. 270 c.p.p., riguardante l'utilizzazione delle intercettazione in altri procedimenti per cui si rendeva necessaria la verifica dei presupposti per questa utilizzazione che invece la sentenza impugnata ha completamente omesso (per l'utilizzazione in diverso procedimento delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante v. Cass., sez. 1^, 9 dicembre 1999 n. 663, Bolandin, rv. 215295). Questo complessivo assetto rende dunque ragionevole la conclusione che non possa invocarsi, nel caso di violazione delle regole sulla competenza a disporre le intercettazioni per la ricerca del latitante, il disposto dell'art. 191 c.p.p. (cui fa riferimento la sentenza impugnata invocando l'unico precedente di legittimità che si sia espresso in questo senso, Cass., Sez. 1^, 26 febbraio 2003 n. 17002, Calabrò) trattandosi, per le ragioni indicate, di prova non illegittimamente acquisita e comunque di un tema disciplinato dalle norme già indicate che si sottrae dunque alla disciplina dell'art. 191 c.p.p.. 5) In entrambe le ipotesi prospettate - violazione o meno delle regole sulla competenza - erronea è dunque da ritenersi la affermata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche da parte della sentenza impugnata che va dunque annullata con rinvio al medesimo giudice che l'ha pronunziata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, con ogni mezzo, siano omesse le indicazioni delle generalità del minore S.R. e di ogni altro dato dal quale possa desumersi anche indirettamente l'identità dello stesso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009