Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIEREORTE SUPREM 436 7 /0 2 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1,55 IN NOME DEL POPOLO TAK 27 MOR 2002 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Vol. 27/11/01 - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere Crou. 10246 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 66 пер. лом Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giovanni SETTIMJ 66 Dott. Ettore BUCCIANTE 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: sul ricorso iscritto al n. 17371/99 R.G. proposto SPOGLID SERVITU DI PASSAGGIO da OD Gianpaolo, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delta Gancia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gualtiero Rueca, difeso CANCELLERIA dall'Avv. Marilena DI in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
CONDOMINIO DI VIALE ARGONNE N.40 DI MILANO, inpersona dell'Amministratore Pasquale Di Santo, difeso dall'Avv. Paolo Fumagalli in virtù di procura speciale a margine del controricorso 1589/01 (originariamente conferita anche all'Avv. Nicola Staffa), e dall'Avv. Goffredo Barbantini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Paradiso n. 55, in virtù di procura speciale in data 17.7.2000 per Notar Galbusera di Milano, rep. n. 5982, controricorrente per la cassazione della sentenza 15 ottobre 1998-11 febbraio 1999 n. 1521/99 del Tribunale di Milano. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 27 novembre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il controricorrente, l'Avv. Goffredo Barbantini che ha chiesto il rigetto del ricorso Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo NE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del luglio 1991 IA DI chiese al Pretore di Milano di essere reintegrato nel possesso del vano di accesso esclusivo alla cantina di sua proprietà nel Condominio milanese di Viale Argonne n. 40, assumendo di esserne stato spogliato dal Condominio mediante l'installazione di un cancello dotato di chiavistello. Il Condominio eccepì il proprio difetto di legittimazione e contestò, nel merito, la fondatezza della pretesa avversaria, pretesa che il Pretore, all'esito dell'istruttoria, rigettò con sentenza del 27.9.1994. 2 Proposto appello dal soccombente, al quale il Condominio resistette, il Tribunale di Milano, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, osservando che il DI si era sempre potuto servire, per accedere alla propria cantina, dell'ingresso "cui si perviene dalle scale condominiali" e che la espletata istruttoria non era valsa a suffragare il suo asserito diritto all'accesso esclusivo dal cortile del fabbricato, in quanto i testi DI e ET avevano dichiarato che per parecchi anni e fino al dicembre 1990, cioè fino a qualche mese prima dell'installazione del cancello avvenuta nel febbraio del 1991, il vano, ingombro di detriti e rifiuti, era rimasto inagibile e, d'altra parte, il teste Locati si era limitato a dire di aver visto solo due o tre volte il DI servirsi di quel passaggio, sicché era da escludersi, per il carattere sporadico e per la durata comunque breve (un paio di mesi) dell'uso, probabilmente avvenuto con la tolleranza del Condominio, che si trattasse di una situazione suscettibile di tutela possessoria. Ricorre per cassazione IA DI sulla base di un solo motivo, poi illustrato con memoria. Il Condominio resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. civ., insufficiente illogica incongruente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. 3 proc. civ. - si lamenta innanzitutto che il Tribunale abbia dato risalto alla circostanza, del tutto irrilevante ai fini della tutela possessoria, di avere il DI sempre goduto di altro passaggio per accedere alla propria cantina e che, con forzatura interpretativa, abbia attribuito al medesimo l'affermazione di avere "accesso esclusivo alla cantina di sua proprietà" dal cortile del fabbricato, mentre egli aveva soltanto inteso dire che lui solo aveva interesse a servirsi del passaggio dal cortile, poiché i proprietari delle altre cantine non avevano convenienza a farlo. Si lamenta, poi, che il giudice d'appello, del tutto "irriguardoso" dei più elementari principi in materia di possesso, abbia addebitato al DI di non aver fornito la prova di essere titolare del diritto "all'accesso esclusivo dal cortile del fabbricato”, prova, questa, assolutamente e pacificamente superflua, ed abbia, inoltre, addotto la circostanza del tutto irrilevante che il vano era stato da parecchi anni inagibile in quanto ingombrato di detriti e rifiuti fino al dicembre 1990 e che il cancello con chiavistello era stato posto dal Condominio nel febbraio 1991. Si deduce, a quest'ultimo proposito, che, ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione, è necessario accertare il possesso del soggetto spogliato al momento dello spoglio, restando irrilevante quale delle due parti in causa abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore, anche recente. 4 Si censurano, ancora, le argomentazioni della sentenza circa la brevità e la sporadicità dell'esercizio del potere di fatto, basate sulla deposizione del teste Locati, sostenendosi essere del tutto indifferente il fatto che il passaggio fosse avvenuto solo "in qualche sporadica occasione" e "al massimo per un paio di mesi" ed essere rilevante soltanto che esso fosse stato esercitato, poco importa con quale frequenza e per quale durata, dopo lo sgombero dei detriti, dato che l'art. 1066 cod. civ., secondo il quale nelle questioni di possesso si ha riguardo alla pratica dell'anno precedente, indica solo i criteri da seguire per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso della servitù, ma non subordina la tutela possessoria di questa alla durata ultrannale del potere di fatto. Si lamenta, infine, che il Tribunale abbia parlato di "probabile tolleranza" da parte del Condominio, sebbene questo non avesse mai dedotto una cosa del genere;
e, quand'anche l'avesse dedotta, sarebbe stato esso a dover fornire la relativa prova, trattandosi di un fatto impeditivo della invocata tutela possessoria. Nella seconda parte del motivo il ricorrente, premesso che egli aveva impugnato la sentenza di primo grado anche sulla questione, non decisa dal Pretore, dell'apposizione di un chiavistello alla porta della sua cantina - circostanza ammessa dall'amministratore del "si duole che il Tribunale non si sia accorto di tale Condominio motivo d'impugnazione ed abbia affermato, contrariamente al vero, che 5 esso ricorrente aveva lamentato di essere stato spogliato mediante l'installazione “di un cancello...dotato di chiavistello", in tal modo travisando il contenuto del ricorso introduttivo e colmando la lacuna del primo giudice con lo spostare il chiavistello dalla porta della cantina al cancello. -Il ricorso se si esclude l'ultima delle su esposte doglianze, la quale sembra postulare, contrariamente a quanto risulta in linea di fatto dalla sentenza impugnata e a quanto deduce lo stesso ricorrente con le altre censure, che il lamentato spoglio riguardasse la cantina, anziché il passaggio per accedere alla stessa " è complessivamente fondato e deve trovare accoglimento. Erra, innanzitutto, il Tribunale allorquando mostra di dare un qualche rilievo alla circostanza che il DI avesse già accesso alla propria cantina dalle scale condominiali, poiché la tutela della situazione possessoria corrispondente ad una servitù di passaggio prescinde completamente dal fatto che il fondo a favore del quale si esercita tale passaggio abbia o meno altri accessi dalla strada pubblica, il che rende inutile accertare cosa intendesse dire il predetto allorquando, nel lamentare lo spoglio, parlò di "accesso esclusivo...dal cortile del fabbricato". Del pari erronea è la considerazione, posta essenzialmente a base della sentenza impugnata, secondo cui il DI aveva provato di avere usufruito del passaggio in questione solo in qualche sporadica occasione 6 e, al massimo, per un paio di mesi, probabilmente con la tolleranza del condominio o della proprietà". Al riguardo va osservato, in primo luogo, che l'azione di reintegrazione disciplinata dall'art. 1168 cod. civ., a differenza di quella di manutenzione di cui all'art. 1170, non è soggetta al limite della durata ultra annale del possesso (v. sent. 4494/81, 4820/85, 7897/99), sicché doveva ritenersi del tutto irrilevante il fatto che gli atti di transito fossero avvenuti in un arco temporale di un paio di mesi soltanto. Né poteva assumere rilievo la sporadicità di tali atti, essendo ius receptum che in tema di servitù discontinue, quali sono quelle di passaggio, il possesso tutelabile va considerato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze del fondo dominante, senza venir meno in ragione del carattere solo saltuario o sporadico dell'esercizio, sicché, una volta instaurata la relazione di fatto sostenuta dall'animus possidendi, è sufficiente che l'utilità tratta dal bene possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, salvo che non risulti esteriorizzato, da chiari univoci segni, un animus derelinquendi (v. sent. 3660/96, 3873/97, 584399). Altra cosa è dire che il passaggio avveniva per mera tolleranza del Condominio, escludente in radice l'animus possidendi in capo al DI, ma anche su questo punto la sentenza è errata, in quanto parla di tolleranza, per altro in termini di mera probabilità e unicamente in base alla asserita sporadicità del passaggio, senza porsi neppure il problema 7 dell'onere della prova al riguardo, cioè senza darsi carico del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, una volta provata l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa . 4 astrattamente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, incombe su chi contesti che tale relazione sia sorretta dall'animus possidendi (in contrasto con la presunzione dettata dall'art. 1141 cod. civ.) l'onere di allegare e provare che essa è dovuta a mera tolleranza avente fondamento nello spirito di condiscendenza o in rapporti di parentela, di amicizia o di buon vicinato (v. sent. 10771/95, 1312 2598/97, 6944/99, 4810/2000, 6738/2000, 1240/2001). AGO 002 Alla stregua delle osservazioni che precedono si impone la STRATE 1 D cassazione della gravata sentenza, con rinvio della causa (in seguito alla soppressione della figura del pretore e al venir meno, quindi, della funzione del tribunale come giudice del gravame contro le sentenze pretorili v. sent. SS.UU. n.63 del 2000) alla Corte d'appello di - Milano la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente 109T 129.11 procedimento e si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati. 45°T 20,66
P. Q. M.
149,77TO. LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. AL PRESIDENTE Francs doutor's угал IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO CANCELLER Dott.ssa Donatella D'Anna Roma 27 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1