Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 1
Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella legge n. 604 del 1966 (sull'estinzione del rapporto a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - ne' la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimità del recesso, ne' la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al lavoratore il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno). È peraltro salva l'applicabilità di entrambe tali norme qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento sul presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la comunicazione con la quale l'Ente Poste si era limitata a richiamare la clausola collettiva che sanciva l'automatica cessazione del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, senza manifestare in alcun modo la propria volontà di recedere dal rapporto, potesse essere qualificata come un licenziamento, costituendo essa una mera partecipazione, in funzione ricognitiva, della cessazione del rapporto determinata dalla clausola collettiva, inidonea, in quanto tale, a risolvere il rapporto).
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di invalidità di cessione di ramo d’azienda. Nota a a Tribunale di Genova 4 maggio 2010 ,n.667 Giud.Bossi;Ric. TI..; Res.Punz.Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010
Cessione di ramo d'azienda-Insussistenza –Conseguente invalidità della cessione del contratto di lavoro per mancanza del consenso del lavoratore -Conseguenza –Situazione qualificabile come sospensione di fatto del lavoratore-. Ove alla dichiarazione di invalidità della cessione di un ramo di azienda consegua la dichiarazione d' invalidità della cessione del rapporto di lavoro da una Società ad altra ******à collegata,per mancanza del consenso del lavoratore interessato, si determina una situazione qualificabile in termini di sospensione di fatto del lavoratore e ove si verifichi il rifiuto unilaterale,ingiustificato, del datore di lavoro, costituito in mora, di ricevere la prestazione,ne …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17524 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
POSTE ITALIANE SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che, unitamente all'avv. Salvatore Trifirò, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RE MA, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. B. Martini, n. 2, presso l'avv. Roberto Rizzo, che, unitamente all'avv. Valerio Martella, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 3484 in data 7 febbraio 2000 (R.G. 40191/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.7.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Roma ha accolto la domanda di MA OR, dipendente dell'Ente Poste Italiane, di accertamento dell'illegittimità del collocamento a riposo a far data dal 1^ febbraio 1995, in coincidenza con il raggiungimento della massima anzianità contributiva, ai sensi dell'accordo integrativo del contratto collettivo 26 novembre 1994 e giusta comunicazione dell'ente del 9 gennaio 1995, con la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni.
Il Tribunale di Roma ha respinto l'appello dell'Ente (poi trasformato in SpA), osservando che la contrattazione collettiva del settore non poteva validamente introdurre ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro e che perciò, nella specie, doveva ritenersi che il rapporto fosse perdurato inalterato, con la conseguenza che, non versandosi nell'area del licenziamento illegittimo e del risarcimento del danno, il credito alle retribuzioni maturate non era suscettibile di essere decurtato dell'importo percepito a titolo di pensione. Per la cassazione della sentenza ricorre per tre motivi la SpA Poste Italiane;
resiste con controricorso MA OR. Sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Diritto
Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. perché la previsione del contratto collettivo doveva essere qualificata come valida pattuizione di un'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere erroneamente il Tribunale affermata l'indisponibilità dei diritti del lavoratore inerenti alla cessazione del rapporto, senza neppure individuare con quale norma inderogabile la clausola contrattuale si sarebbe posta in contrasto la pattuita disposizione sulla risoluzione.
I suesposti motivi, che vanno esaminati unitariamente perché concernono una questione unica, non sono fondati.
La stessa questione è stata in precedenza numerose volte sottoposta allo scrutinio della giurisprudenza di legittimità e costantemente risolta nel senso che al contratto collettivo di diritto comune non è consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità (ex art. 1418 c.c.) dell'elemento accidentale.
Pertanto nella nuova regolamentazione legislativa (d.l. n. 487 del 1993, conv. in l. n. 71 del 1994) del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale non può derogare alle norme di legge imperative, secondo le quali sono tipiche e tassative le fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, è nulla la previsione contrattuale (accordo integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994) secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584;
17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701; Cass. 30 dicembre 1999, n. 14763; 21 gennaio 2000, n. 610, alla cui motivazione si rinvia per un maggiore approfondimento delle questioni). Quanto alla tesi secondo cui sarebbe, nella specie, da configurare un'ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è appena il caso di rilevare che vi è totale incompatibilità tra la previsione di una causa automatica di risoluzione del rapporto con la vicenda consensuale estintiva prevista dall'art. 1372, la quale, appunto, fuori da qualunque automatismo, riconosce che la volontà delle parti può sempre determinare la cessazione di un vincolo, vincolo che, naturalmente, deve essere in atto e non già estinto per effetto di una preventiva pattuizione in tal senso. Nella fattispecie non risulta che la OR abbia accettato l'estinzione e, quindi, la questione, estranea al contenuto degli accertamenti di merito, sarebbe in ogni caso da considerare nuova.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c., 8 della legge n. 604 del 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970. Si sostiene che l'estinzione del rapporto di lavoro della OR si era determinata per effetto della volontà del datore di lavoro, sicché il Tribunale non avrebbe potuto negare all'atto la qualificazione di licenziamento, atto, quindi, non affetto da nullità ma semplicemente annullabile.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale.
Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - ne' la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, ne' la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativi alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); è, peraltro, salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un negozio di recesso) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. Ma, nel giudizio di merito è rimasto accertato in fatto che l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata alla dipendente, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, ne' è stato in alcun modo dedotto che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1456 c.c., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. Pertanto, l'alternativa sopra delineata in concreto non sussisteva, sicché il giudice del merito ha correttamente escluso che fosse configurabile un negozio di recesso, essendosi, invece, in presenza della mera partecipazione, in funzione ricognitiva, della cessazione del rapporto determinata dalla clausola collettiva.
La società ricorrente è condannata al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in Euro 22/00 (ventidue/00) e degli onorari in Euro 2.000 (duemila) con attribuzione agli avv. Valerio Martella e Roberto Rizzo che hanno dichiarato di averne fatto anticipo. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2002