Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17524
CASS
Sentenza 9 dicembre 2002

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Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella legge n. 604 del 1966 (sull'estinzione del rapporto a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - ne' la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimità del recesso, ne' la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al lavoratore il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno). È peraltro salva l'applicabilità di entrambe tali norme qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento sul presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la comunicazione con la quale l'Ente Poste si era limitata a richiamare la clausola collettiva che sanciva l'automatica cessazione del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, senza manifestare in alcun modo la propria volontà di recedere dal rapporto, potesse essere qualificata come un licenziamento, costituendo essa una mera partecipazione, in funzione ricognitiva, della cessazione del rapporto determinata dalla clausola collettiva, inidonea, in quanto tale, a risolvere il rapporto).

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  • 1Dichiarazione di invalidità di cessione di ramo d’azienda. Nota a a Tribunale di Genova 4 maggio 2010 ,n.667 Giud.Bossi;Ric. TI..; Res.Punz.
    Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010

    Cessione di ramo d'azienda-Insussistenza –Conseguente invalidità della cessione del contratto di lavoro per mancanza del consenso del lavoratore -Conseguenza –Situazione qualificabile come sospensione di fatto del lavoratore-. Ove alla dichiarazione di invalidità della cessione di un ramo di azienda consegua la dichiarazione d' invalidità della cessione del rapporto di lavoro da una Società ad altra ******à collegata,per mancanza del consenso del lavoratore interessato, si determina una situazione qualificabile in termini di sospensione di fatto del lavoratore e ove si verifichi il rifiuto unilaterale,ingiustificato, del datore di lavoro, costituito in mora, di ricevere la prestazione,ne …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17524
Data del deposito : 9 dicembre 2002

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