Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza).
Commentario • 1
- 1. Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21926 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 06/05/2010
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo rel. Consigliere N. 682
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 30545/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL VITO, N. IL 03/03/1944;
avverso l'ordinanza n. 319/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 13/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI.
IN FATTO
Vito EL ricorre personalmente a questa Corte avverso l'Ordinanza della Corte d'Appello di Lecce, resa in data 13.5.2009, con cui era dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata nei confronti del Dr. DO LO GR, Giudice onorario presso il Tribunale di Lecce, in relazione al proc. penale pendente a carico dell'attuale ricorrente.
A sostegno dell'impugnazione il EL adduce:
- l'inosservanza della legge processuale, avendo il giudice d'appello deciso con atto de plano, senza giovarsi della procedura dettata dall'art. 127 c.p.p.;
- la carenza ed illogicità della motivazione nel merito della decisione che ha rilevato la manifesta infondatezza della dichiarazione;
- la carenza ed illogicità della motivazione quanto alla condanna al pagamento delle spese del procedimento previste dall'art. 44 c.p.p.. Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Montagna) ha chiesto, con Requisitorie scritte del 22.8.2009, il rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato è ampiamente motivato, sicché l'impugnazione si presenta manifestamente infondata. Come ha affermato questa Corte (Cass. sez. 2^, 19 giugno 2007, Berlusconi, Ced Cass., rv. 239214) non vi è incompatibilità logica tra la dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avanzata dall'imputato nei confronti di componenti del collegio, basata su motivi manifestamente infondati, e la circostanza che il provvedimento dichiarativo illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa. L'argomentazione giudiziale, attenta al dato di fatto e coerente nello sviluppo logico, ha palesato l'assenza di ogni fondamento alla doglianza (con richiami a situazioni processuali incompatibili alla prospettazione del EL, con segnalazione di assenza di interesse per ulteriori condotte processuali del magistrato) del ricorrente e tanto consente di affermare la correttezza dell'assunto decisorio, non potendo questo giudice di legittimità ulteriormente vagliare il merito della pronuncia. Pertanto, la mancata adozione delle forme dettate dall'art. 127 c.p.p., non si presenta come sintomo di vizio processuale e la completezza della motivazione esclude patologia interna all'atto.
L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione. Essa è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione (nel suo richiamo al contenuto stesso del provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione) della determinazione sanzionatoria.
Dalla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010