Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21926
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

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Massime1

L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza).

Commentario1

  • 1Art. 44 c.p.p. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21926
Data del deposito : 6 maggio 2010

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