Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2001, n. 8456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8456 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 A 5 A 9 R 9 I . T 1 N S R / I 4 - A / G 4 T E B 2 R U CITALIAN1 8 45 6 0 1 20476/99; ud. 16/3/01; oggetto: irpef, appello, termine dep.to; . R B . I A P A . R D D B T E L A A E T T I D REPUBBLICA ITALIAN N CRON. 19385 1 R I E 3 S E S 1 N E T E . S IN A N I A M PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Enrico Papa consigliere 6rel. Giulio Graziadei Aldo Ceccherini ✓ Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA PP CH, IE OG e AU OG, quali eredi di IO OG, elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Filippo Biamonti, che, con gli avv.ti Giuseppe Carretto e Giacomo Anselmi, li difende per he procura a margine del ricorso;
T ricorrenti 1 516
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 208/2 del 22 giugno-28 luglio 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Biamonti, per i ricorrenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di San Remo, in rettifica della dichiarazione presentata per il 1990 da IO OG, socio della S.n.c. Villa Elisa di OG M. & C., ha accertato un maggiore imponibile, in rispondenza della revisione del reddito d'impresa di detta Società (in lire 106.651.000 da lire 64.576.000); -che il relativo avviso è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale d'Imperia, in accoglimento dell'impugnazione. proposta da IA PP CH, IE OG e AU OG, in qualità di eredi di IO OG;
the 2 -che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 28 luglio 1998, ha aderito all'appello proposto dall'Ufficio ed ha affermato la legittimità dell'accertamento; -che i predetti eredi, con ricorso notificato al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato il 28 ottobre 1999, hanno chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione regionale, addebitandole di non aver rilevato e dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, perché depositato il 28 novembre 1997, oltre trenta giorni dopo la notificazione, eseguita il 22 settembre 1997; -che l'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva;
-che le deduzioni dei ricorrenti, circa le date della notificazione e del deposito dell'atto di gravame trovano conferma nelle risultanze del fascicolo processuale e nella documentazione allegata al ricorso per cassazione;
-che il deposito del ricorso in appello oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione mediante notificazione implica inammissibilità del gravame, riscontrabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 22 primo e secondo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, reso applicabile nel procedimento di secondo grado dal successivo art. 53 secondo comma;
-che il verificarsi di tale inammissibilità ed il mancato rilievo di essa da parte della Commissione regionale impongono, con 3 l'accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art. 382 terzo comma (seconda parte) cod. proc. civ.; -che le spese del giudizio, da porsi a carico dell'Amministrazione, vanno liquidate con limitato riferimento a questa fase del processo, tenendosi conto della mancata costituzione dei contribuenti in sede d'appello;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e delle finanze al rimborso,condanna l'Amministrazione congiuntamente in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, liquidandole nella complessiva somma di lire 2.200.000, di cui lire 2.000.000 per onorari. Roma, 16 marzo 2001 CORTE il presidente Eil consigliere rel. ess E U S A R P M N O вли ваговия IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casand DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 GIU, 2001.Oggi IL CANCELLIERE OF Arnaldo CasanoGreen