Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 2
In materia di provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non è configurabile un principio generale di immediata esecutività, dovendo distinguersi tra ordinanze adottate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, immediatamente esecutive - in virtù della previsione contenuta nell'art. 666, comma settimo cod.proc.pen., che deroga al principio generale di cui all'art.588, comma primo cod.proc.pen. - ed ordinanze adottate "de plano" che, salvo i casi di immediata esecutività espressamente previsti dalla legge o comunque specificamente desumibili dal sistema normativo, diventano esecutive, in caso di mancata opposizione, allo scadere del termine previsto dall'art. 667, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il diverso regime di esecutività delle ordinanze emesse "de plano" rispetto a quelle pronunciate all'esito di contraddittorio, oltre che coerente con il dettato normativo, trova giustificazione nella mancata previsione dell'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento).
La confisca di cui all'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992, disposta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza emessa "de plano", ai sensi degli artt. 676 e 667, comma quarto, cod.proc.pen., diviene esecutiva solo a seguito della irrevocabilità di quest'ultima, attesa la non immediata esecutività dei provvedimenti emessi "de plano" dal giudice dell'esecuzione.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 36754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36754 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
367 5 4/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1754/2015 Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 50434/2014- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CR NI N. IL 28/02/1952 CE AN N. IL 27/02/1958 CR GI N. IL 25/01/1979 CR AT N. IL 20/05/1982 avverso l'ordinanza n. 62/2013 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 08/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAS E FITTIAN) techista tichanalimob s o Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione promosso da AC VA, LE FR, AC IU e AC RE con cui si contestava l'esecutività del decreto di confisca pronunciato inaudita altera parte ai sensi degli artt. 676 cod. proc. pen. e 12 sexies d.l. 356 del 1992 e se ne chiedeva la sospensione degli effetti. Avverso il predetto decreto, i ricorrenti avevano anche proposto opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; il Tribunale aveva riunito i due procedimenti. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale disponeva perizia contabile ai fini della decisione sull'opposizione. Secondo il Tribunale, il provvedimento di confisca era esecutivo, benché sottoposto ad opposizione: il titolo esecutivo su cui esso si fondava era la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva irrevocabilmente condannato VA AC per il reato di usura;
del resto, nemmeno il successivo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. avverso il provvedimento sospende l'esecuzione del provvedimento. La pendenza del termine per proporre opposizione non esclude la esecutività del provvedimento di confisca. Il Tribunale respingeva anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., alla luce delle osservazioni tecniche effettuate dalla D.I.A. all'esito delle deduzioni introdotte dagli opponenti con propria consulenza tecnica.
2. Ricorre per cassazione il difensore di VA AC, FR LE, IU AC e RE AC, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il richiamo alla condanna irrevocabile riportata da AC VA non era sufficiente a far ritenere esecutivo il provvedimento di confisca eseguito inaudita altera parte: si trattava solo di uno dei presupposti dell'esecuzione. Il ricorrente richiama il disposto degli artt. 648 e 650 cod. proc. pen., non derogati nel caso di specie, e sostiene che il richiamo al'art. 666, comma 6 cod. proc. pen. da parte del Tribunale è fuori luogo, atteso che concerne la decisione adottata a seguito della fase in contraddittorio. In realtà, la decisione legittimava la scelta della Procura di non chiedere l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo che sarebbe stato immediatamente eseguibile e che avrebbe potuto essere adottato de plano dal giudice dell'esecuzione. 1 Non era un caso che l'art. 2 nonies legge 575 del 1965 prevedesse la comunicazione all'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze solo in caso di provvedimento definitivo di confisca. I ricorrenti concludono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata previa declaratoria di non esecutività del decreto di confisca.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: il principio generale è quello della immediata esecutività dei provvedimenti del Giudice dell'esecuzione e la sospensione è ammessa solo in caso di espressa previsione normativa;
l'immediata esecutività del provvedimento di confisca di cui all'art. 12 sexies legge 356 del 1992 si giustifica, del resto, con la sua natura di atto "a sorpresa".
4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Il richiamo all'art. 666 comma 7 cod. proc. pen. non è dirimente, atteso che la norma concerne l'ordinanza pronunciata nel contraddittorio tra le parti;
inoltre, la confisca non costituisce "atto a sorpresa", mentre l'ordinamento riconosce la funzione cautelare al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la declaratoria di non esecutività del provvedimento di confisca emesso de plano dal Tribunale di Castrovillari. Il provvedimento è erroneo sotto due profili: quello in cui afferma l'esecutività del provvedimento emesso de plano ai sensi dell'art. 667 comma 4 e 676 cod. proc. pen. e quello con cui afferma la esecutività del provvedimento di confisca emesso dal giudice dell'esecuzione prima della sua irrevocabilità. Come si vede, la risoluzione delle due questioni ha portata differente: il primo profilo non esclude la esecutività dell'ordinanza emessa a seguito dell'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte;
il secondo, al contrario, contesta che anche tale ordinanza, quando ha per oggetto la confisca di un bene, sia esecutiva prima di divenire irrevocabile.
2. Occorre subito censurare l'argomentazione esposta nel provvedimento impugnato che, a sostegno della esecutività del provvedimento adottato de plano, osserva: "il titolo esecutivo su cui si fonda il provvedimento di confisca 2 pronunciato dal giudice dell'esecuzione è, chiaramente, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, provvedimento divenuto irrevocabile il 30/4/2009, con cui AC VA veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 644 cod. pen.". Pare banale osservare che quella sentenza di condanna non disponeva la confisca del compendio immobiliare e mobiliare di cui i ricorrenti sono titolari: confisca ordinata per la prima volta, appunto, con il provvedimento adottato inaudita altera parte dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356 del 1992, in conformità al costante insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001 - dep. 17/07/2001, Derouach, Rv. 219221). Il procedimento instaurato, quindi, non ha per oggetto l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso dal giudice della cognizione ed ormai irrevocabile, ma una confisca emessa per la prima volta dal giudice dell'esecuzione, a ciò legittimato dalla irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato di usura.
3. Ciò premesso, le norme di riferimento sono i commi 6 e 7 dell'art. 666 cod. proc. pen. nonché l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. L'art. 666, comma 6 dispone che, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, le parti e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione e aggiunge: "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni"; il comma successivo prevede che il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, salvo che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. Il comma 7 dell'art. 666 cod. proc. pen. è, in realtà, specificazione del precedente: poiché il principio generale in materia di impugnazioni è quello posto dall'art. 588, comma 1 cod. proc. pen. ("Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti"), per rendere provvisoriamente esecutiva l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione occorreva una esplicita deroga;
quella, appunto, dettata dall'art. 666, comma 7 cit. Occorre, a questo punto, inquadrare l'ordinanza de plano adottata ai sensi degli artt. 667 comma 4 e 676 cod. proc. pen.. La prima delle due norme prevede che "contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore;
in tal caso si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.". 3 L'ultimo inciso dimostra come sia abusivo il riferimento all'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. contenuto nell'ordinanza impugnata per sostenere la esecutività del provvedimento adottato de plano: solo in presenza di opposizione la norma dell'art. 666 cod. proc. pen. trova applicazione;
del resto, avverso l'ordinanza ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. non è ammesso ricorso per cassazione (ma, appunto, opposizione), cosicché l'inapplicabilità ad essa dell'art. 666 comma 7 cod. proc. pen. (che fa esplicito riferimento al ricorso per cassazione) emerge anche testualmente. Se, quindi, non trova applicazione la espressa deroga al principio di sospensione dell'esecuzione in pendenza del termine per proporre impugnazione stabilito dall'art. 588 cod. proc. pen., devono trovare applicazione i principi generali: che sono, appunto quello appena menzionato se, in qualche modo (e senza necessità di approfondire in questa sede la esatta natura dell'opposizione), l'opposizione può essere fatta rientrare nel genus delle impugnazioni nonché quello posto dall'art. 650 cod. proc. pen., che collega la forza esecutiva dei provvedimenti giudiziari alla loro irrevocabilità. In definitiva: non esiste un principio generale in base al quale tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono immediatamente esecutivi;
la forza esecutiva è riconosciuta alle ordinanze adottate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, in base alla previsione dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. che deroga espressamente al principio generale di cui all'art. 588, comma 1, cod. proc. pen.; per l'ordinanza de plano adottata ai sensi degli artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen. non è prevista analoga deroga in via generale, cosicché in via generale essa non è immediatamente esecutiva e - - in caso di mancata opposizione - diventa esecutiva allo scadere del termine di quindici giorni prevista dalla seconda parte dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen.. Sembra superfluo osservare che il diverso regime di esecutività del provvedimento è ampiamente giustificato dal mancato esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento.
4. E' opportuno soffermarsi ancora sulla questione della provvisoria esecutività dell'ordinanza emessa de plano dal giudice dell'esecuzione con riferimento a due specifici provvedimenti. Il primo è proprio quello previsto dalla norma: il provvedimento adottato in 4 presenza di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta. Ebbene: si tratta ovviamente di provvedimento immediatamente esecutivo, come impone la natura del diritto messo in pericolo (la libertà personale di una persona non condannata); ma il legislatore ha dovuto espressamente prevederlo, disponendo, al comma 2, che il giudice ordina "immediatamente la liberazione" della persona ingiustamente detenuta e, in caso di incertezza sulla sua identità, "ordina la sospensione dell'esecuzione e dispone la liberazione del detenuto" (il comma 3 prevede, poi, per rendere ancora più rapida la liberazione di un soggetto che si riconosce o teme essere stato ingiustamente detenuto, che provveda il pubblico ministero). In definitiva, il comma 2 dell'art. 667 cod. proc. pen. conferma quanto appena affermato;
cosicché, il richiamo effettuato dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. per provvedimenti di diversa natura al procedimento di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non è fatto dal legislatore per segnalare che si tratta di provvedimenti urgenti e, quindi, tendenzialmente immediatamente esecutivi, ma solo per sfruttare un procedimento semplificato per provvedimenti che spesso non vengono impugnati e per i quali, pertanto, l'obbligo di fissazione di udienza e di instaurazione del contraddittorio pieno prima della loro adozione è inutilmente gravoso per il giudice e la sua cancelleria;
provvedimenti per i quali è sufficiente la possibilità di un'instaurazione differita del contraddittorio nel caso una delle parti lo richieda. Un accenno, inoltre, deve essere fatto alla immediata esecutività dei provvedimenti de plano adottati dal giudice dell'esecuzione che dispongono un sequestro. Il tema riguarda specificamente il presente procedimento, nel quale il P.M. non ha chiesto al giudice dell'esecuzione il sequestro preventivo dei beni del condannato e dei suoi congiunti finalizzato alla confisca, ma esclusivamente e direttamente la confisca, cosicché il Tribunale vincolato alla domanda (art. - 666, comma 1, cod. proc. pen.) ha potuto emettere solo tale ultimo provvedimento. Come è noto -e come il Procuratore Generale ricorda nella requisitoria questa Corte ha ripetutamente statuito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca atipica di cui all'articolo 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e che la forma con la quale il giudice dell'esecuzione deve disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca atipica di cui all'articolo 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, quella della procedura de plano contemplata dall'articolo 667, comma quarto, 5 cod. proc. pen., trattandosi di un atto "a sorpresa", incompatibile con i termini dilatori e con il preventivo contraddittorio stabiliti dall'art. 666 cod. proc. pen.. Avverso tale provvedimento è esperibile esclusivamente il rimedio dell'opposizione davanti al medesimo giudice, il quale deve provvedere con le forme degli incidenti d'esecuzione. (Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011 - dep. 09/02/2012, Chafik, Rv. 251792; Sez. 1, n. 6932 del 04/02/2009 dep. 18/02/2009, P.G. in proc. Carelli, Rv. 243232; Sez. 1, n. 29566 del 11/07/2008 - dep. 16/07/2008, P.G. in proc. Greco, Rv. 241122 e 241123) Ebbene, anche se la natura di atto "a sorpresa" del provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato a rendere possibile la confisca del bene e quindi ad evitare che il bene sia disperso o venduto, lo renda sostanzialmente inutile in mancanza di provvisoria esecutività, di per sé, la regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen. si applicherebbe ugualmente ad esso in mancanza di una deroga espressa, prevista dall'art. 322, comma 2, cod. proc. pen. ("la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento"); identiche deroghe, tuttavia, sono previste per il sequestro conservativo (art. 318, comma 2, cod. proc. pen.), per quello probatorio (art. 257, comma 2, cod. proc. pen.) e per il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione (artt. 27, comma 2 e 10, commi 2 e 3 D. L.vo 159 del 2011). Il fatto che le deroghe siano dettate per tutti i provvedimenti di sequestro - per di più, adottati senza previa instaurazione di contraddittorio fa comprendere che esse sono applicazione in un principio generale. Deve quindi ritenersi la provvisoria esecuzione dell'ordinanza di sequestro preventivo emessa inaudita altera parte dal giudice dell'esecuzione, emergendo con chiarezza il diverso principio generale - che, in questo caso, si contrappone a quello dell'art. 588 cit. in base al quale i provvedimenti cautelari reali sono- provvisoriamente esecutivi anche in pendenza dell'impugnazione.
5. Affrontando, ora, il secondo profilo della questione, deve affermarsi che la natura del provvedimento di confisca ne impedisce in ogni caso la provvisoria esecuzione;
la confisca disposta dal Giudice sia esso di cognizione o di esecuzione è esecutiva solo quando il provvedimento è irrevocabile, in base al principio generale dell'art. 650 cod. proc. pen.; deve quindi escludersi la possibilità di applicare la norma dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. all'ordinanza di confisca eventualmente adottata dal giudice dell'esecuzione all'esito del contraddittorio instaurato con le parti. 6 La confisca, infatti, per sua natura determina il definitivo trasferimento del bene nel patrimonio dello Stato, come tale non reversibile, se non nel caso di revisione (art. 639, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.) o di revocazione della confisca di prevenzione: ma anche in questo caso non sempre può risultare possibile, con conseguente restituzione per equivalente (art. 46 D. L.vo 159 del 2011). Occorre, cioè, distinguere i concetti di restituzione di beni sequestrati e di restituzione di beni confiscati, trattandosi di provvedimenti del tutto differenti, riguardando il primo la detenzione o il possesso della cosa e il secondo la proprietà di essa. Affermare, come fa il Tribunale, che la confisca disposta sia esecutiva anche in presenza di provvedimento non definitivo significa - prendendo ad esempio i beni immobili sostenere che il Conservatore dei Registri Immobiliari dovrebbe - trascrivere il provvedimento di trasferimento della proprietà allo Stato;
in conseguenza di tale trascrizione, non sussisterebbe alcun vincolo sul bene che, quindi, potrebbe essere venduto dallo Stato ad altre persone, con conseguente impossibilità di una sua restituzione all'originario proprietario nel caso in cui la confisca non divenisse irrevocabile. Non solo: niente il Tribunale contempla per il caso di mancata conferma della confisca (sempre restando agli immobili: il Conservatore dovrebbe trascrivere il provvedimento che revoca la confisca?). -In realtà ilcosì come avviene per i provvedimenti del giudice civile - legislatore ha previsto il provvedimento cautelare del sequestro proprio per assicurare il buon esito della confisca quando essa è ordinata definitivamente: per restare agli immobili cosicché la trascrizione del provvedimento di - - sequestro preventivo ai sensi dell'art. 104, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. impedisce la vendita del bene da parte dell'originario proprietario, risultando opponibile all'eventuale acquirente e rimane efficace fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca. Numerose sono le disposizioni di legge che presuppongono l'esecutività dei provvedimenti di confisca solo se irrevocabili: l'ultima particolarmente - significativa e che pare indicativa di un principio generale - è l'art. 27, comma 2, D. L.vo 159 del 2011 che dispone che "i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati (...) diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce". 7
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non esecutivo il provvedimento di confisca emesso de plano in data 15/4/2014 dal Tribunale di Castrovillari. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari. Così deciso il 18 giugno 2015 Il Consigliere estensore I Presidente Giacomo Rocchi Arturo Reacti DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 SET 2015 A PIL M CA E R P U S Pietro Di Meo 8