Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 36754
CASS
Sentenza 18 giugno 2015

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In materia di provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non è configurabile un principio generale di immediata esecutività, dovendo distinguersi tra ordinanze adottate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, immediatamente esecutive - in virtù della previsione contenuta nell'art. 666, comma settimo cod.proc.pen., che deroga al principio generale di cui all'art.588, comma primo cod.proc.pen. - ed ordinanze adottate "de plano" che, salvo i casi di immediata esecutività espressamente previsti dalla legge o comunque specificamente desumibili dal sistema normativo, diventano esecutive, in caso di mancata opposizione, allo scadere del termine previsto dall'art. 667, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il diverso regime di esecutività delle ordinanze emesse "de plano" rispetto a quelle pronunciate all'esito di contraddittorio, oltre che coerente con il dettato normativo, trova giustificazione nella mancata previsione dell'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento).

La confisca di cui all'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992, disposta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza emessa "de plano", ai sensi degli artt. 676 e 667, comma quarto, cod.proc.pen., diviene esecutiva solo a seguito della irrevocabilità di quest'ultima, attesa la non immediata esecutività dei provvedimenti emessi "de plano" dal giudice dell'esecuzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 36754
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36754
Data del deposito : 18 giugno 2015

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