Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'articolo 12 "sexies" del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 356, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione, che deve provvedervi con la forma "de plano" contemplata dall'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2011, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 17/11/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1804
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31771/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF LA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto in data 15-3-11 del Tribunale di Milano, sezione 7 penale;
Visti gli atti, il decreto ed il procedimento;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.-. Il difensore di AF LA ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 322.230,00 già posti sotto il vincolo da parte della autorità giudiziaria spagnola nei riguardi del predetto al momento del suo arresto per la successiva consegna all'Italia in esecuzione di MAE, nonché la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art.12 sexies della suddetta somma. Nel ricorso si deduce la carenza di giurisdizione della autorità giudiziaria italiana. In particolare si rappresenta che i fatti per i quali era intervenuta la condanna dello AF in Italia risalivano all'anno 2004, mentre l'arresto a fini estradizionali del predetto, contestualmente al quale era stata posta sotto sequestro la somma di denaro in questione, era stato eseguito il 20-1-2007, ad oltre tre anni di distanza. Da ciò deriverebbe che la somma non avrebbe potuto essere ritenuta collegata ai fatti precedentemente giudicati dalla Autorità Italiane. D'altra parte la insussistenza di qualsiasi connessione tra la somma sequestrata allo AF in Spagna ed i fatti per i quali egli era stato condannato in Italia sarebbe dimostrata anche dal fatto che la somma in questione era stata "trattenuta" dalle Autorità Spagnole per i provvedimenti di competenza, senza "seguire" l'imputato in Italia. Con un secondo motivo di ricorso si contestano le modalità procedurali seguite dal Tribunale di Milano nel disporre il sequestro preventivo e la confisca della somma. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto assumere (come ha fatto) il provvedimento in esame de plano e senza contraddittorio, ma avrebbe dovuto procedere ad udienza camerale ai sensi dell'art. 663 c.p.p., comma 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto lo strumento del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. adottato in sede esecutiva all'esito di un procedimento penale già irrevocabilmente definitivo ed in relazione al quale l'imputato ha già finito di scontare la pena, si sostanzierebbe in una forzatura e in un indebito escamotage per procedere alla confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. 2 .-. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Si è anche specificato che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Infine le Sezioni Unite hanno spiegato che la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356
(modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, Rv. 226491, Montella). In applicazione di questi principi deve concludersi per la infondatezza del primo motivo di ricorso. Infatti, come ricordato dal Tribunale, entrambi i reati per i quali lo AF aveva riportato condanna (art. 648 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) sono ricompresi nell'elenco di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies;
la somma in sequestro è assolutamente sproporzionata rispetto alle disponibilità ed alla attività svolta dall'imputato; la condanna per riciclaggio e per associazione dedita al narcotraffico rende sussistente il fumus commissi delicti, mentre il periculum in mora, nella peculiare ipotesi in esame, coincide con la confiscabilità del bene alla condizioni richieste dal citato art. 12 sexies;
è da ultimo irrilevante nel caso di specie il requisito della "pertinenzialità" della somma di denaro rispetto ai reati per cui si è proceduto e la confisca di tale somma non è esclusa per il fatto che essa sia stata acquisita in epoca anteriore o successiva al reato per cui e intervenuta condanna.
Altrettanto infondate sono le ulteriori censure formulate nei residui motivi di ricorso.
Infatti rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'art. 321 c.p.p., considerato che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies (convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 356), e che pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni (sez. 6 Sentenza n. 33964 del 02/05/2005, Rv. 232575, Morabito;
Sez. 1, Sentenza n. 38589 del 30/09/2005, Rv. 232606, Focà).
Inoltre non è dubitabile che la forma con la quale il Giudice deve provvedere sia quella de plano, contemplata dall'art. 667 c.p.p., comma 4. La conclusione è accreditata dalla duplice considerazione:
a) che nelle forme dell'art. 667 c.p.p., il Giudice dell'esecuzione provvede alla confisca, cui il sequestro è preordinato;
sicché a fortiori si impone l'osservanza del medesimo rito per l'adozione della misura cautelare e strumentale rispetto al provvedimento finale;
b) che il sequestro preventivo, quale "atto a sorpresa", non è compatibile con i termini dilatori e con il preventivo contraddittorio stabiliti dall'art. 666 c.p.p. (Sez. 1, Sentenza n. 29566 del 11/07/2008, Rv. 241122, Greco). 3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012