Sentenza 10 agosto 2002
Massime • 1
La responsabilità precontrattuale nello svolgimento delle trattative di cui all'art.1337 cod. civ. non presuppone necessariamente la malafede consistente nell'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, essendo, invece, sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giustificato motivo, abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese od a rinunciare ad altre favorevoli occasioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12147 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Sig. Alain Prost, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 44, presso lo studio dell'avvocato PAVONI DOMENICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GET SRL, in persona dell'amministratore sig.ra Giuseppina Sorresa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SEGARELLI, che la difende unitamente all'avvocato CLAUDIO PIROLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1592/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 13/5/1998, depositata il 05/06/98;
RG.3638/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato DOMENICO PAVONI;
udito l'Avvocato UMBERTO SEGARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GE s.r.l., nell'assunto di essere stata incaricata dalla IC dello studio per la realizzazione di una "pochette" (borsetta) da distribuire come oggetto promozionale ai clienti in vista della produzione di n. 400.000 pezzi a prezzi competitivi e di non essere stata remunerata, la convenne in giudizio chiedendone la con danna al risarcimento dei danni da inadempimento per L. 68.000.000 e, in subordine, al pagamento della minor somma di L. 30.240.000,per lo studio e la realizzazione dei prototipi commissionati, oltre accessori.
La IC resistette, affermando di aver preso contatti con diverse società, fra le quali la GE s.r.l., alla ricerca di una soluzione di "packaging" (impacchettamento a scopo commerciale) dei propri prodotti, di non aver mai autorizzato viaggi e di avere al fine accettato una diversa proposta. Instò dunque per il rigettò della domanda e, in via subordinata, per la determinazione della somma eventualmente dovuta in L. 5.000.000.
La domanda, rigettata dal tribunale con sentenza n. 823 del 1995, è stata accolta (nei limiti di L. 30.240.000, oltre interessi e rivalutazione) dalla corte d'appello di Milano con sentenza n. 1592/98 sul rilievo che la GE aveva ricevuto il gradimento della IC su uno dei due modelli proposti e si era per questo determinata ad ulteriori indagini per la scelta del materiale più idoneo ed economico per produrre le borsette in vista della conclusione del contratto con la IC, la quale si era invece ingiustificatamente (in violazione della regola posta dall'art. 1337 c.c.) rivolta ad un diverso fornitore, cui aveva peraltro chiesto che i pezzi fossero realizzati nel modello proposto dalla GE.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Cosmetique Active Italia s.p.a. (già IC Farmacosmetici s.p.a.) sulla base di tre motivi (non quattro, secondo l'erronea numerazione del ricorso), cui la GE s.r.l. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la corte d'appello accolto la domanda in ragione della ravvisata responsabilità precontrattuale della IC benché la GE avesse domandato in appello il pagamento di quanto dovuto per "studio e realizzazione del prototipo commissionato", così evidentemente intendendo proporre una domanda di pagamento conseguente ad un contratto d'opera ex art. 2225 c.c.. 1.2. La censura è infondata.
La stessa ricorrente afferma (a pagina 4, in fine, del ricorso) che il tribunale aveva escluso la responsabilità "precontrattuale" della società ricorrente (per avere la GE s.r.l. deciso di intraprendere i viaggi in estremo oriente a titolo di scelta del tutto autonoma, nella speranza di aggiudicarsi la commessa). Tanto attesta che il titolo della responsabilità ravvisata dalla corte d'appello era fondato su fatti già prospettati in primo grado, dunque ricompresi nel tema del dibattito, niente affatto nuovi e certamente non estranei al giudizio di appello, connotato solo dalla implicita rinuncia alla condanna della (ex)IC al risarcimento per inadempimento e non anche alla domanda originariamente proposta in via subordinata.
2.1. Col secondo motivo la sentenza e censurata per "violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. sotto diversi profili, mancata prova della malafede del contraente, carenza di motivazione in punto di quantificazione del danno".
Si afferma (a) che la GE aveva intrapreso il viaggio in estremo oriente autonomamente, (b) che la corte non aveva motivato sulla malafede della IC e (c) che aveva acriticamente liquidato il danno nello stesso importo della fattura senza la benché minima motivazione al riguardo.
2.2. Sotto i primi due profili la censura è infondata in quanto:
a) la circostanza che il viaggio non fosse avvenuto su incarico specifico della IC è del tutto irrilevante in relazione al tipo di responsabilità (precontrattuale) ravvisato dalla corte di merito, la quale ha anche riferito che la dirigente del settore marketing della IC (VA) aveva dichiarato che il viaggio "era finalizzato a reperire informazioni sui prezzi, come del resto è prassi normale";
b) la responsabilità precontrattuale nello svolgimento della trattative di cui all'art. 1337 c.c. non presuppone necessariamente la malafede, consistente nell'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, essendo invece sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giusto motivo, abbia interrotto la trattative eludendo la aspettative della controparte che, confidando nella conclusione del contratto, ora stata indotta a sostenere spose o a rinunciare ad altra favorevoli occasioni.
Sotto il terzo profilo è infondata per la ragione già
enunciata sub a, volta che la ricorrente non afferma di aver sostenuto che le spese (di viaggio) fossero eccessive in relazione alle specifiche attività svolte, ma che fossero invece ingiustificate perché ingiustificate erano le attività. E, sul punto, una volta riportato il contenuto della deposizione del teste VA, non era necessario che la corte di merito si soffermasse ulteriormente.
3.1. Col terzo motivo è denunciata violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione di prove su un punto decisivo della controversia, avendo la corte del tutto prescisso dalle dichiarazioni del teste VA, il quale aveva affermato che la GE. S.r.l. aveva chiesto che la propria proposta fosse accettata in tempi tanto ristretti da non consentirne la disamina da parte della IC, che non aveva potuto dar seguito alle trattative in ragione della irragionevole fretta dell'altra, parte.
La società controricorrente nega la circostanza affermando (a pagina 14 del controricorso) che, "in realtà, il teste VA non ha affatto confermato la circostanza dedotta dalla IC (quella articolata al capitolo 5 della comparsa di risposta) che è rimasta del tutto sfornita di prova!".
3.2. Premesso che, al di là della formale deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c., che concerne le modalità di valutazione delle prove e la efficacia probatoria dei mezzi di prova, il vizio prospettato è quello di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa considerazione delle risultanze probatorie su un punto decisivo, la censura è inammissibile perché in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Esula dai compiti della corte di cassazione lo stabilire, mediante la rilettura degli atti di causa, ne effettivamente un testa abbia risposto o negato una circostanza dedotta in un capitolo di prova (neppure riprodotto in ricorso), ovvero di interpretare il contenuto della deposizione (del quale non sia nemmeno riportato il contenuto letterale). Al giudice di legittimità non competo, invero, di individuare la ricorrenza dei presupposti formali del vizio denunciato (salvo che si, tratti di vizio in procedendo) ma, invece, se la sentenza sia o mano affetta dal vizio dedotto nel motivo di ricorso in relazione ai dati che vanno offerti dal ricorrente. Il vizio denunciato è nella specie costituito dalla mancata considerazione, evincibile dalla omessa motivazione della sentenza, delle dichiarazioni di un testimone su un punto decisivo. Ma è del tutto ovvio che sarebbe stato allora necessario, anzitutto, rappresentare esattamente alla corte di legittimità quello che al testimone era stato domandato e quello che egli aveva risposto e, in secondo luogo, che la risposta fosse prospettata come avente valenza inequivoca, giacché altrimenti svanisce il presupposto della decisività e si sconfina nel campo proprio della valutazione della risultanza probatorio, che è rimessa al prudente apprezzamento del giudica e che è, di per sè, insindacabile in cassazione.
4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 113,00, oltre ad Euro 1.900,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2002