Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12147
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Sentenza 10 agosto 2002

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La responsabilità precontrattuale nello svolgimento delle trattative di cui all'art.1337 cod. civ. non presuppone necessariamente la malafede consistente nell'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, essendo, invece, sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giustificato motivo, abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese od a rinunciare ad altre favorevoli occasioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/2002, n. 12147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12147
    Data del deposito : 10 agosto 2002

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