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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6144 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
n. 60, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, al Viale Europa 41, presso lo studio dell'avv. Gerardo Bonifacio (c.f. ) C.F._2
e Francesco Di Martino (c.f. ), che la rappresentano e difendono, sia C.F._3 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva ricorso avverso provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato
.5101.28/07/2021.0274999 U, notificato in data 03/08/2021 (doc. 1) emesso all'esito CP_1 dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 20211006012 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di AP (doc. 2), all'esito del quale era stato disconosciuto il rapporto di lavoro, dalla stessa intrattenuto con la Nice s.r.l., dall' 01/04/2015 al 7/06/2019.
Tanto precisato, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare il provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato 5101.28/07/2021.0274999 U emesso all'esito dell'accertamento ispettivo CP_1 di cui al verbale n. 2021006012/DDL, emesso dall'Ispettorato territoriale del lavoro di AP;
- revocare il provvedimento di cancellazione della contribuzione previdenziale già accreditata in vigenza del rapporto di lavoro contestato e di ogni ulteriore opportuno, dovuto e conseguente provvedimento;
- condannare l' al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari di giudizio con attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Successivamente la parte dichiarava di voler rinunciare all'azione.
Letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429
c.p.c..
**********
1 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la parte istante ha manifestato la volontà di rinunciare all'azione e al giudizio CP_ (Cfr. note del 4.4.2025). L' ha aderito.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Spese compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 6.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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