Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Risadelli e Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
La Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia:
- del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del 17.4.2025, notificato in data 23.4.2025, avente ad oggetto il rigetto delle istanze di rilascio dei titoli di polizia amministrativa (decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta), nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e pregresso e connesso e conseguenziale e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta e per la condanna del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Catanzaro e della Questura di Catanzaro ad emettere in favore del ricorrente i suddetti titoli amministrativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Vista la istanza del 22 settembre 2025 con la quale la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a fronte dell’emissione del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del 30 luglio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IA De VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche in relazione alla richiesta della difesa del ricorrente che, pur a fronte della istanza del 22 settembre 2025, ha invece chiesto la decisione del ricorso, essendo l’efficacia del rilasciato provvedimento prefettizio espressamente condizionata alla suddetta decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento prefettizio inerente il rigetto delle istanze di rilascio dei titoli di polizia amministrativa (decreto di approvazione delle guardie particolari giurate e licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta).
2. Rappresenta il ricorrente che l’Istituto di Vigilanza, -OMISSIS-, aveva chiesto alla Prefettura il rilascio del decreto di riconoscimento della nomina di guardia particolare giurata dipendente da istituti di vilanza privata ai sensi degli artt. 134 e 138 del R.D. 18 giugno1931, n. 773), nonché della licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate e relativo libretto a tassa ridotta; che, con nota n. -OMISSIS- 18.7.2023, la Prefettura di Catanzaro aveva comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241, il preavviso di rigetto e che il ricorrente aveva depositato memoria difensiva; che la Prefettura aveva emesso l’impugnato provvedimento limitandosi a richiamare la sentenza del Giudice di Pace Penale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato a lui ascritto in quanto estinto per intervenuta remissione tacita di querela.
3. Nei motivi del ricorso e rubricati il primo “ Violazione delle norme in materia di rilascio dei titoli di polizia amministrativa; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto dei presupposti; violazione art. 10 l. 241/90; illogicità e ingiustizia manifesta ”, il secondo “ Difetto di motivazione ”, il terzo “ Difetto di istruttoria e di motivazione ”, il quarto “ Sul difetto di motivazione e di istruttoria ”, il quinto “ Eccesso di potere per difetto dei presupposti ”, il sesto “ Violazione dell’art. 10 l. 241/90 ” e il settimo “ Illogicità e ingiustizia manifesta ”, il ricorrente ha denunciato la carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento in quanto non sussisterebbero elementi idonei a provare la mancanza di affidabilità del ricorrente non avendo costui commesso alcun reato in ragione della sentenza del Giudice di Pace Penale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e delle dichiarazioni rese dal soggetto sentito a sommarie informazioni; che la Prefettura non avrebbe valutato le controdeduzioni presentate in sede procedimentale.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto rigettarsi il proposto ricorso.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 3 luglio 2025 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare sotto il profilo del “ periculum in mora ” per l’impatto dimostrato sulle esigenze lavorative del ricorrente presso società di vigilanza.
6. Alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Va disattesa la pretesa violazione procedimentale ex art. 10 della legge 7 agosto 19990, n. 241 per l’omessa valutazione della memoria depositata nella fase procedimentale.
8.1. E, infatti, tale disposizione riconosce le facoltà partecipative che si sostanziano nel diritto di accesso endoprocedimentale, ossia nel diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi previsti dall'art. 24 della stessa legge e nel – consequenziale – diritto di presentare memorie scritte e documenti, ove questi siano pertinenti all'oggetto del giudizio, come avvenuto nel caso di specie.
8.2. Le garanzie procedimentali sono state, quindi, rispettate avendo l’Amministrazione richiamato, seppure succintamente, tali osservazioni pur ritenendole non condivisibili.
9. Passando all’esame delle ulteriori censure il Collegio osserva che l’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 dispone che: “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ”, mentre il successivo capoverso stabilisce che: “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
9.1. Con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi -oltre al riportato comma 1 dell’art. 11- l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dispone che: “… non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che: “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
9.2. Ancora, in base all’art. 39, comma 1: “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
10. Secondo la condivisibile giurisprudenza del Giudice di Appello: “ Gli artt. 11, 39 e 43 TULPS, letti congiuntamente, prevedono che la licenza di portare armi possa essere revocata a soggetti cui è contestata l’assenza di “buona condotta” o che non diano “affidamento di non abusare delle armi”. Si tratta di espressioni assai generiche da cui la giurisprudenza, come noto, ha dedotto che quelli in materia di autorizzazione e revoca al c.d. porto d’armi siano procedimenti caratterizzati da un’assai lata discrezionalità amministrativa. I relativi provvedimenti di segno negativo possono, quindi, essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa comunque desumere la non completa affidabilità circa l’uso delle stesse. Conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr., ex multis, Cons. Stato., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4914).” (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 aprile 2025, n. 3285).
10.1 La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, rilevato che, quanto ai titoli autorizzativi allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata, l’Amministrazione, tenuto conto anche del carattere cautelare del provvedimento adottato e dell’ampia discrezionalità di cui gode nel valutarne i presupposti - stante la pericolosità della suddetta attività e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti-, può dare un rilievo complessivo agli elementi raccolti in relazione alla condotta di vita abituale del ricorrente e che: “ In termini: “Le guardie giurate, ai sensi dell'art. 138 R.D. n. 773 del 1931, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, considerato che l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure” (cfr. Consiglio di Stato , sez. I , 07/08/2024 , n. 942); ed ancora: “L'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza; la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata; gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi” (cfr. T.A.R. , Palermo , sez. IV , 29/07/2024 , n. 2331 )” (T.A.R. Campania, Sez. VII, 14 luglio 2025 n. 5265).
10.2. Nello stesso senso questa Sezione ha, altresì, concluso che, anche per il rilascio dell’autorizzazione a guardia giurata, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi che è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “ più probabile che non ” il pericolo di abuso delle armi (T.A.R. Calabria, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 1771).
10.3. E, in particolare, che: “ l'autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che, nel caso di specie, abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata. Dal provvedimento cioè dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e/o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Va poi considerato come vada contemperato il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro. Infatti, il titolo abilitativo di P.S. del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia” (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 marzo 2020, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1373). ” (T.A.R. Calabria, Sez. I, 15 luglio 2025, n. 1265).
11. Ciò chiarito, la Prefettura di Catanzaro ha negato al ricorrente i titoli richiesti non sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sull’affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assume specifico rilievo nella fattispecie l’art. 39, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
12. Orbene il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento gravato si fonda su fatti idonei, di per sé, a fornire prova della mancanza di buona condotta o della violazione di regole sottese alla protezione dell’ordine pubblico.
12.1. Invero, l’Amministrazione resistente, dando correttamente atto del fatto che la remissione della querela, stante l’autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale, non determina conseguenze analoghe in ambito amministrativo, ha valorizzato in chiave critica rispetto al giudizio di affidabilità, l’evento che si è verificato presso la discoteca “ -OMISSIS- ” sita nel Comune di -OMISSIS- e che ha visto tra gli autori il ricorrente che nello svolgimento dell’attività di guardia privata ha cagionato gravi lesioni in danno di un cliente della discoteca (come da refertazione medica).
12.2. Il Collegio osserva, infatti, che la remissione della querela di cui all’art. 152 c.p. è una causa di improcedibilità dell’azione penale che non incide sul disvalore in sé del fatto contestato e che, quindi, non integra una scriminante del medesimo, operando esclusivamente sul piano processuale in termini di non proseguibilità dell’azione stessa.
13. Conseguentemente l’autonoma valutazione fatta dalla Prefettura in ordine alla gravità del fatto in esame non viene inficiata dalla sopravvenuta remissione della querela; né tantomeno assumono rilievo dirimente le dichiarazioni del soggetto sentito a sommarie informazioni che si è limitato ad affermare di non avere assistito ad un episodio di rissa e di non avere percepito l’uso di violenza in sua presenza, restando incontestata la circostanza che la vittima ha riportato lesioni gravi che, in assenza di una diversa alternativa e credibile ricostruzione, sono eziologicamente riconducibili all’evento accaduto all’interno della discoteca e che ha visto tra gli autori, l’odierno ricorrente.
14. Il quadro indiziario emerso, quindi, a carico del ricorrente vale a confermare la correttezza della determinazione impugnata rispetto al ragionevole accertamento della pericolosità del ricorrente e alla capacità del medesimo di abusare delle armi e, quindi, alla necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, beni che per le suindicate ragioni prevalgono sulla capacità lavorativa dell’interessato e giustificano la disposta privazione dei titoli abilitativi.
15. In conclusione il ricorso va rigettato.
16. La peculiarità, anche interpretativa, della vicenda, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti interessati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO DR, Presidente
LA Ciconte, Referendario
IA De VA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De VA | DO DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.