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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8440 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N N. R.G. 35624/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35624/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO GRECO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA COPERNICO, 55 20125 MILANO presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MADDALENA BOFFOLI, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Corso Europa n. 12 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al decreto CP_1 ingiuntivo nr. 10665/24 richiesto dalla società per la somma di 17.080 euro oltre interessi e Parte_1 spese quale corrispettivo di attività di sponsorizzazione pubblicitaria e marketing svolta nell'interesse della prima. Ha premesso di avere fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi opponendosi nel merito al pagamento richiesto da parte dell'opposta per difetto nel decreto dei presupposti di cui agli artt. 633 ss c.p.c. Ha chiesto la revoca del decreto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha insistito per la fondatezza del credito azionato in sede monitoria avuto riguardo: a) alla sussistenza del titolo fondante la pretesa di pagamento, ovvero il contratto del 2.10.2023 avente ad oggetto la riprogettazione del sito web/ecommerce dell'opponente; b) alla corretta esecuzione delle prestazioni sottese al contratto verso l'opponente; c) all'assenza di contestazioni di qualsivoglia natura da parte dell'opponente sia ante causam che in corso di giudizio. Ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa è andata in decisione sulla sola prova documentale versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025.
L'eccezione relativa all'inefficacia probatoria della documentazione portata dall'opposta in via monitoria, atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi: è' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati.
In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 cpc all'epoca dell'emissione del decreto opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare la somma portata dalla fattura azionata, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per i servizi svolti nell'ambito pagina 2 di 3 del contratto di appalto di servizi inter partes. Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
L'opponente non ha contestato né il titolo fondante la pretesa creditoria dell'opposta, né la corretta esecuzione delle prestazioni poste alla base della richiesta di pagamento, ne ha dedotto in giudizio di avere formulato contestazione alcuna in via stragiudiziale in merito alle prestazioni svolte dall'opposta. Pertanto l'opposizione appare del tutto infondata e inoltre il comportamento dell'opponente, come previsto ex art. 116 2 c., c.p.c., costituisce un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti in giudizio e potrebbe costituire persino unica e sufficiente fonte di convincimento del Giudice che ne può trarre elementi ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese secondo soccombenza come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 3.397 euro oltre oneri di legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35624/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO GRECO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA COPERNICO, 55 20125 MILANO presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MADDALENA BOFFOLI, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Corso Europa n. 12 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società si è opposta al decreto CP_1 ingiuntivo nr. 10665/24 richiesto dalla società per la somma di 17.080 euro oltre interessi e Parte_1 spese quale corrispettivo di attività di sponsorizzazione pubblicitaria e marketing svolta nell'interesse della prima. Ha premesso di avere fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi opponendosi nel merito al pagamento richiesto da parte dell'opposta per difetto nel decreto dei presupposti di cui agli artt. 633 ss c.p.c. Ha chiesto la revoca del decreto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha insistito per la fondatezza del credito azionato in sede monitoria avuto riguardo: a) alla sussistenza del titolo fondante la pretesa di pagamento, ovvero il contratto del 2.10.2023 avente ad oggetto la riprogettazione del sito web/ecommerce dell'opponente; b) alla corretta esecuzione delle prestazioni sottese al contratto verso l'opponente; c) all'assenza di contestazioni di qualsivoglia natura da parte dell'opponente sia ante causam che in corso di giudizio. Ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa è andata in decisione sulla sola prova documentale versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2025.
L'eccezione relativa all'inefficacia probatoria della documentazione portata dall'opposta in via monitoria, atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi: è' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati.
In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 cpc resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 cpc all'epoca dell'emissione del decreto opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare la somma portata dalla fattura azionata, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per i servizi svolti nell'ambito pagina 2 di 3 del contratto di appalto di servizi inter partes. Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
L'opponente non ha contestato né il titolo fondante la pretesa creditoria dell'opposta, né la corretta esecuzione delle prestazioni poste alla base della richiesta di pagamento, ne ha dedotto in giudizio di avere formulato contestazione alcuna in via stragiudiziale in merito alle prestazioni svolte dall'opposta. Pertanto l'opposizione appare del tutto infondata e inoltre il comportamento dell'opponente, come previsto ex art. 116 2 c., c.p.c., costituisce un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti in giudizio e potrebbe costituire persino unica e sufficiente fonte di convincimento del Giudice che ne può trarre elementi ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese secondo soccombenza come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in 3.397 euro oltre oneri di legge.
Milano, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 3 di 3