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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1053 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
AVEZZANO CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/07/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE e per l'avv. MARINO GIAN CP_1
MARCO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE. L'avv. BOMBACINO chiede la decisione riportandosi agli atti di causa ed alle conclusioni del CTU. L'avv. MARINO si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1053 2024 promossa da:
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
VIA G. SARDI 23 67039 SULMONA con l'avv. BARONE CARMINE
[...]
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione ai superstiti.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.9.2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità in quanto CP_1
figlio inabile di deceduta in data 7.10.2023 e lamentando che la Persona_1
domanda e i successivi ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della suddetta quota di rendita di reversibilità erano stati respinti, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della quota a lei spettante della pensione ai superstiti nonché, la condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo dei ratei CP_3
maturati e maturandi, a far data dalla istanza amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese
Radicato il giudizio l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
per mancanza dei requisiti di legge. (vivenza del ricorrente a carico della de cuius alla data della morte di quest'ultimo, mancanza di reddito e inabilità alla data della morte del familiare).
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Preliminarmente va chiarito che perché possa essere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, deve essere provata la sussistenza del requisito, in capo al beneficiario, della vivenza a carico del genitore titolare della pensione al momento del decesso di quest'ultimo. La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che “…in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore nel momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa ed in modo quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15041/2024, Cass.
11190/2025). Gli stessi Giudici di legittimità hanno anche precisato che “in sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne al genitore pensionato tuttavia pretende che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente”( Cass. 11190/2025) ed ancora che L'onere della prova della c.d. vivenza a carico “incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti. (Cass. 6753/2012).
Nel caso di specie, occorre rilevare che l' aveva respinto la domanda di CP_1
reversibilità solo per l'asserita mancanza del requisito sanitario, nulla obiettando invece circa il requisito della vivenza a carico;
Inoltre la ricorrente conviveva con la madre e nel 2019 era stata riconosciuta inabile al lavoro al 100% edunque non poteva svolgere alcuna attività lavorativa.
Pertanto, tenuto conto anche della situazione reddituale della ricorrente come da documenti in atti, deve quindi ritenersi che la madre della ricorrente, unica componente convivente del nucleo familiare ( come emerge anche da documentazione in atti) ha provveduto in modo continuativo e prevalente al mantenimento della figlia, impossibilitata a lavorare e con un reddito certamente non sufficiente.
Deve quindi ritenersi accertato il requisito della “vivenza a carico”
Il CTU dott.ssa ha ritenuto che “La sig.ra , Per_2 Parte_1
dall'epoca della morte della madre (07.10.2023) ed attualmente, si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (art. 2 legge 222/84) ed ha pertanto diritto a beneficiare della pensione di reversibilità del figlio inabile”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale..
La domanda deve pertanto essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accerta e dichiara che la signora è inabile ad ogni Parte_1
lavoro ed ha pertanto il diritto percepire la pensione di reversibilità della madre defunta
Persona_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento CP_1
dei ratei della pensione di reversibilità con decorrenza dal mese successivo al decesso della signora oltre interessi legali come per legge;
Persona_1
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
- pone le spese della C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 11.7.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza