Sentenza 20 gennaio 2016
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In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2016, n. 8939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8939 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
8 9 39/ 1 6 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. - Presidente - SENTENZA N. 130 - Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA N. 39673/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nei confronti di: AR IN N. IL 28/12/1936 avverso la sentenza n. 691/2014 TRIBUNALE di ISERNIA, del 29/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG-Dott/ Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria in data 12/10/2015 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Galli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza deliberata il 29/05/2015, il Tribunale di Isernia ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., ad RO OS la pena concordata con il pubblico ministero in ordine al reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 537 cod. proc. pen., in quanto con la sentenza impugnata non è stata dichiarata la falsità dell'autocertificazione della situazione reddituale di cui all'imputazione. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. L'art. 537, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di condanna con la quale è accertata la falsità di un atto o di un documento dichiara nel dispositivo detta falsità; statuizione, questa, omessa dalla sentenza impugnata. Muovendo dal rilievo che la statuizione in esame si fonda sull'accertamento della non rispondenza al vero dell'atto o del documento, indipendentemente dalla circostanza che il processo si concluda con un verdetto di colpevolezza o di proscioglimento», le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato l'idoneità dell'accertamento del fatto proprio della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a costituire la base giustificativa della pronuncia dichiarativa della falsità di atti o di documenti, enunciando il principio di diritto in forza del quale con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 - dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214638). Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui, nel caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, P.G. in proc. Menna, Rv. 259143; Sez. 2, n. 2 40403 del 30/09/2015 - dep. 08/10/2015, P.G. in proc. Lalli, Rv. 264575). A questo orientamento ritiene di dover aderire il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un difforme indirizzo (ex plurimis, Sez. 4, n. 2258 del 11/12/2014 - dep. 16/01/2015, P.G. in proc. Guerriero, Rv. 261773; Sez. 2, n. 31953 del 17/07/2013 - dep. 23/07/2013, P.G. in proc. Armanetti, Rv. 256844). In senso contrario, invero, non può essere valorizzato il riferimento alle valutazioni di merito richieste a sostegno della statuizione in esame: infatti, ferma l'equiparazione, ai fini qui in rilievo, della sentenza di applicazione concordata della pena alla sentenza di condanna (affermata dalla sentenza Fraccari in termini non superati, sul piano argomentativo, dalla successiva giurisprudenza), come questa Corte ha già avuto modo di osservare, a fronte dell'espressa ed inequivoca disposizione di cui all'art. 537 cod. proc. pen., che prevede la dichiarazione di falsità di un documento come automatica conseguenza di una sentenza di condanna per la contraffazione di quel documento (tanto che il giudice il quale pronunci siffatta sentenza è tenuto ad adottare tale provvedimento), non residua ulteriore spazio valutativo da riservare al giudice di merito, sicché, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza, la falsità del documento deve essere dichiarata in sede di legittimità una volta che ne sia stata riconosciuta l'omissione nella sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 45861 del 10/10/2012 - dep. 23/11/2012, P.G. in proc. Liso, Rv. 254989; conf. Sez. 5, n. 20744 del 01/04/2014 - dep. 21/05/2014, P.G. in proc. Carraturo, Rv. 259842). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 cod. proc. pen. e deve dichiararsi la falsità della domanda in data 27/09/2011 di cui al capo di imputazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione ex art. 537 cod. proc. pen. e dichiara la falsità della domanda in data 27/09/2011 di cui al capo di imputazione. Così deciso il 20/01/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Прево "Ampelo Coptворив DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3 MAR 2016 их IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise