CASS
Sentenza 1 dicembre 2023
Sentenza 1 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2023, n. 47925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47925 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. GABRIELE D'URSO, per il ricorrente, che si è riportato ai motivi e ha rilevato l'intervenuta prescrizione del capo b). RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 23 marzo 2021 dal Tribunale di Roma nei confronti di EL FO, per i reati di cui agli artt. 628 e 582-585 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione EL FO, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47925 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/10/2023 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge (in relazione all'art. 628 cod. pen.) e il vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza di una condotta di sottrazione e impossessamento. Nella vicenda in esame, infatti, l'allontanamento dal distributore di benzina sarebbe avvenuto senza che il rifornimento fosse avvenuto contro la volontà del titolare ovvero con la preordinata volontà di non pagare, poiché l'imputato, dopo avere riempito il serbatoio con il pieno consenso dell'avente diritto, aveva poi inutilmente tentato, per tre volte, di saldare con una carta prepagata intestata a suo nome. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo del vizio di motivazione e del travisamento della prova - le argomentazioni offerte dalla Corte di appello in merito alla reazione dell'esercente, privo nel caso di specie del potere di arresto ex art. 383 cod. proc. pen. e del diritto richiedere l'esibizione di un documento di identificazione, e all'allontanamento dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la carenza o la contraddittorietà della motivazione in punto di elemento soggettivo. Sino a poco prima, sulla carta prepagata era disponibile, a detta della difesa, una provvista di quasi duemila euro e lo stesso giorno precedente ai fatti la medesima carta era stata tranquillamente usata per un'altra transazione. 2.4. La difesa ha depositato memoria scritta. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 1. Secondo la ricostruzione della vicenda operata nel provvedimento impugnato, l'imputato effettuò un rifornimento di carburante presso una stazione di servizio per un importo di euro 30,00. "Tentò il pagamento con una carta bancomat, ma, per tre volte, la transazione non andò a buon fine. A questo punto, un dipendente del distributore, chiese all'imputato un documento di identità «per capire come procedere» e FO rispose di non avere con sé né un documento, né contanti. A questo punto, l'addetto alla pompa di benzina contattò telefonicamente il titolare, che gli disse di far attendere sul posto il cliente, in attesa del suo arrivo. Il ricorrente, però, dopo una breve attesa, rimise in moto la vettura e si allontanò, mentre la persona offesa appoggiava le mani nell'apertura del finestrino. Costui, poiché l'automobile continuava a procedere, fu trascinato per qualche metro e cadde in terra, riportando le lesioni di cui al' capo b) (non oggetto di specifico gravame). Secondo la Corte capitolina, non sussistono dubbi, ciò premesso, che la violenza perpetrata ai danni del benzinaio (che tentava di impedire l'allontanamento senza avere pagato il corrispettivo) fosse finalizzata a procurarsi 2 il profitto derivante dalla sottrazione del carburante appena immesso nel serbatoio. In tal modo, potendosi configurare in astratto, sino alla successiva condotta violenta, la fattispecie di furto, sarebbe integrato il delitto di rapina impropria, dovendosi escludere sia un mero inadempimento contrattuale, sia una condotta anomala o vessatoria della persona offesa. 2. Il ragionamento non è corretto. La condotta di sottrazione e impossessamento del carburante non è mai avvenuta contro il consenso dell'avente diritto, il quale, per quanto accertato dai giudici di merito, nulla ha opposto all'erogazione della benzina, secondo un modello comportamentale tipico di tali schemi contrattuali. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento invito domino (Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Menciotti, Rv. 278148; Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243. Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019, ha ulteriormente precisato che è invece configurabile la truffa, nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizzi con il consenso della vittima, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri). Viceversa, si è condivisibilmente affermato che risponde dei reati concorrenti di insolvenza fraudolenta e di minaccia - e non, invece, di quello di rapina impropria - colui che rifornisca la propria autovettura di carburante presso un distributore, a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontani, omettendo di corrispondere il relativo importo e minacciando l'impiegato del distributore, attesa l'assenza di una condotta di sottrazione (Sez. 2, n. 18039 del 15/04/2014, Galloni, Rv. 259582). 2. Al contrario di quanto ritenuto nelle sentenze di primo e di secondo grado, in difetto della violenza sopra descritta, non sarebbe dunque stato consumato nessun furto. Non è revocabile in dubbio, alla stregua delle valutazioni dei due gradi di merito, che il trasferimento della res non è avvenuto invito domino. In difetto di «sottrazione», intesa nei termini di cui agli artt. 624 e 628 cod. pen., la vicenda non può qualificarsi come rapina. Occorre dunque accertare, nella competente sede di merito, se, alla luce dei parametri ermeneutici sopra indicati, il consenso del gestore al prelievo del carburante sia derivato eziologicamente da artifici o raggiri oppure se sia stato carpito con l'inganno, maliziosamente dissimulando il proprio stato di insolvenza con il proposito di non adempiere l'obbligazione appena contratta, oppure ancora 3 Il Consigliere estensore se, salvo le lesioni cagionate alla persona offesa (ed autonomamente sanzionate), si sia in presenza di un mero - sia pur peculiare - inadempimento civilistico. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo del ricorso. I restanti motivi restano assorbiti. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Roma, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. GABRIELE D'URSO, per il ricorrente, che si è riportato ai motivi e ha rilevato l'intervenuta prescrizione del capo b). RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 23 marzo 2021 dal Tribunale di Roma nei confronti di EL FO, per i reati di cui agli artt. 628 e 582-585 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione EL FO, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47925 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/10/2023 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge (in relazione all'art. 628 cod. pen.) e il vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza di una condotta di sottrazione e impossessamento. Nella vicenda in esame, infatti, l'allontanamento dal distributore di benzina sarebbe avvenuto senza che il rifornimento fosse avvenuto contro la volontà del titolare ovvero con la preordinata volontà di non pagare, poiché l'imputato, dopo avere riempito il serbatoio con il pieno consenso dell'avente diritto, aveva poi inutilmente tentato, per tre volte, di saldare con una carta prepagata intestata a suo nome. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo del vizio di motivazione e del travisamento della prova - le argomentazioni offerte dalla Corte di appello in merito alla reazione dell'esercente, privo nel caso di specie del potere di arresto ex art. 383 cod. proc. pen. e del diritto richiedere l'esibizione di un documento di identificazione, e all'allontanamento dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la carenza o la contraddittorietà della motivazione in punto di elemento soggettivo. Sino a poco prima, sulla carta prepagata era disponibile, a detta della difesa, una provvista di quasi duemila euro e lo stesso giorno precedente ai fatti la medesima carta era stata tranquillamente usata per un'altra transazione. 2.4. La difesa ha depositato memoria scritta. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono. 1. Secondo la ricostruzione della vicenda operata nel provvedimento impugnato, l'imputato effettuò un rifornimento di carburante presso una stazione di servizio per un importo di euro 30,00. "Tentò il pagamento con una carta bancomat, ma, per tre volte, la transazione non andò a buon fine. A questo punto, un dipendente del distributore, chiese all'imputato un documento di identità «per capire come procedere» e FO rispose di non avere con sé né un documento, né contanti. A questo punto, l'addetto alla pompa di benzina contattò telefonicamente il titolare, che gli disse di far attendere sul posto il cliente, in attesa del suo arrivo. Il ricorrente, però, dopo una breve attesa, rimise in moto la vettura e si allontanò, mentre la persona offesa appoggiava le mani nell'apertura del finestrino. Costui, poiché l'automobile continuava a procedere, fu trascinato per qualche metro e cadde in terra, riportando le lesioni di cui al' capo b) (non oggetto di specifico gravame). Secondo la Corte capitolina, non sussistono dubbi, ciò premesso, che la violenza perpetrata ai danni del benzinaio (che tentava di impedire l'allontanamento senza avere pagato il corrispettivo) fosse finalizzata a procurarsi 2 il profitto derivante dalla sottrazione del carburante appena immesso nel serbatoio. In tal modo, potendosi configurare in astratto, sino alla successiva condotta violenta, la fattispecie di furto, sarebbe integrato il delitto di rapina impropria, dovendosi escludere sia un mero inadempimento contrattuale, sia una condotta anomala o vessatoria della persona offesa. 2. Il ragionamento non è corretto. La condotta di sottrazione e impossessamento del carburante non è mai avvenuta contro il consenso dell'avente diritto, il quale, per quanto accertato dai giudici di merito, nulla ha opposto all'erogazione della benzina, secondo un modello comportamentale tipico di tali schemi contrattuali. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento invito domino (Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Menciotti, Rv. 278148; Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243. Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019, ha ulteriormente precisato che è invece configurabile la truffa, nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizzi con il consenso della vittima, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri). Viceversa, si è condivisibilmente affermato che risponde dei reati concorrenti di insolvenza fraudolenta e di minaccia - e non, invece, di quello di rapina impropria - colui che rifornisca la propria autovettura di carburante presso un distributore, a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontani, omettendo di corrispondere il relativo importo e minacciando l'impiegato del distributore, attesa l'assenza di una condotta di sottrazione (Sez. 2, n. 18039 del 15/04/2014, Galloni, Rv. 259582). 2. Al contrario di quanto ritenuto nelle sentenze di primo e di secondo grado, in difetto della violenza sopra descritta, non sarebbe dunque stato consumato nessun furto. Non è revocabile in dubbio, alla stregua delle valutazioni dei due gradi di merito, che il trasferimento della res non è avvenuto invito domino. In difetto di «sottrazione», intesa nei termini di cui agli artt. 624 e 628 cod. pen., la vicenda non può qualificarsi come rapina. Occorre dunque accertare, nella competente sede di merito, se, alla luce dei parametri ermeneutici sopra indicati, il consenso del gestore al prelievo del carburante sia derivato eziologicamente da artifici o raggiri oppure se sia stato carpito con l'inganno, maliziosamente dissimulando il proprio stato di insolvenza con il proposito di non adempiere l'obbligazione appena contratta, oppure ancora 3 Il Consigliere estensore se, salvo le lesioni cagionate alla persona offesa (ed autonomamente sanzionate), si sia in presenza di un mero - sia pur peculiare - inadempimento civilistico. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo del ricorso. I restanti motivi restano assorbiti. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Roma, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Pre idente