Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 2
Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto può essere oggetto di mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti c.d. simili ai negozi (quali la costituzione in mora, la denunzia di vizi, le partecipazioni in genere, ecc.). Ne consegue che, allorché le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza - sia pure limitata alla sola fase precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto -, gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con conseguente riferibilità a quest'ultimo delle responsabilità precontrattuale eventualmente configurabile.
In materia di responsabilità precontrattuale, la domanda proposta contro una pluralità di responsabili attiene a cause scindibili, atteso che la responsabilità in questione ha natura extracontrattuale e solidale. Ne consegue che, nel caso di tempestiva notifica dell'impugnazione del creditore nei confronti di alcuno soltanto dei coobbligati, la sentenza passa in giudicato nei confronti degli altri debitori, onde l'eventuale tardiva notifica in relazione ad essi, non essendo configurabile come integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, introduce un'impugnazione che va dichiarata inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2002, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO MO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, difeso dall'avvocato FRANCESCO ZUCCONI GALLI FONSECA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO SS, TO RO LI, TO VI VED. LU DE RONCOLE, TO RO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO MINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
BA TT elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3 presso lo studio dell'avvocato Bruno Nicola SASSANI, che lo difende giusta procura speciale per OT LU MO di Bologna del 29/03/01 rep. n. 113423;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 387/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 20/03/98 e depositata il 03/04/98 (R.G. 648/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Adriana ZUCCONI GALLI FONSECA (per delega Avv. Francesco ZUCCONI GALLI FONSECA);
udito l'Avvocato Federico MINELLI;
udito l'Avvocato Bruno Nicola SASSANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 21.12.1989 MO RS conveniva in giudizio davanti al tribunale di Bologna RI VE, RI, PI, ES e OS NT ed assumeva che, essendo interessato all'acquisto di un immobile sito in Bologna, via S. Vitale n. 82/84, di proprietà dei NT, aveva preso contatto, a mezzo del suo legale, avv. Giancarlo Della Giovampaola, con l'avv. RI VE, legale e mandatario dei NT;
che il suo legale aveva proposto il 31.5.1989 l'acquisto per L. 3.500.000.000, dichiarando di mantenere ferma la proposta per otto giorni;
che il VE il 9.6.1989 aveva richiesto che l'offerta fosse elevata di L. 200 milioni e prorogata di giorni 5; che il VE aveva comunicato verbalmente il 14.6.1989 che l'offerta era stata accettata;
che i due legali avevano preso accordi per la stesura del preliminare di vendita e che un ufficio tecnico era stato incaricato per la lottizzazione del fabbricato;
che la sig.ra NT aveva comunicato telefonicamente di posticipare la sottoscrizione del preliminare al 24 giugno;
che egli aveva smobilizzato titoli per 700 milioni, dovendo detta somma, secondo gli accordi essere corrisposta in sede di preliminare, nel frattempo predisposto dal suo legale;
che il 23.6.1989 l'avv. VE comunicava che i suoi clienti non avevano accettato l'offerta e che egli non aveva assunto alcun impegno in merito alla vendita dell'immobile. Sulla base di queste premesse l'attore chiedeva che il tribunale adito condannasse i convenuti al pagamento della somma di L. 500 milioni a titolo di responsabilità precontrattuale, per i danni subiti. Si costituivano i convenuti.
L'avv. VE negava di aver ricevuto mandato a vendere l'immobile e di aver accettato la proposta di acquisto dell'attore nella qualità.
I NT contestavano di aver mai dato al VE mandato a vendere e di aver detto all'RS che esistevano difficoltà per pervenire ad un accordo.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 519/1992, rigettava la domanda.
Proponeva appello l'RS.
Resistevano i convenuti.
La corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 3.4.1998, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di appello che era risultato accertato che i NT avevano conferito all'avv. VE il mandato con procura di seguire le trattative in loro nome e conto;
che il VE aveva effettuato le trattative in nome dei mandanti, ma che egli non aveva il potere di accettare l'offerta dell'RS, in quanto ciò non era compreso nella procura;
che, se ciò avvenne, come riferiva il teste avv. Della Giovampaola, l'attività espletata non era conforme ai poteri rappresentativi;
che tuttavia non poteva ritenersi la responsabilità del falsus procurator che postula necessariamente la conclusione di un contratto, mentre nella fattispecie lo stesso non era stato concluso;
che doveva escludersi la responsabilità precontrattuale del mandatario munito di poteri rappresentativi, poiché detta responsabilità faceva capo solo ai soggetti, che in caso di conclusione del contratto, sarebbero risultati vincolati;
che in ogni caso, perché sussista detta responsabilità, è necessario un affidamento incolpevole del soggetto danneggiato;
nella fattispecie l'RS trascurò ogni cautela prima di smobilizzare la somma e di dare incarico ai tecnici, mentre avrebbe dovuto attendere o la stipula del preliminare o l'accettazione dell'offerta o un formale impegno da parte dei venditori.
Riteneva poi la corte che mancava del tutto la prova dell'esistenza di elementi di responsabilità riferibili in via esclusiva ai NT, essendo la deposizione della teste AR RS, generica e priva di riscontri.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'RS. Resistono con controricorso NT RI, PI, ES e OS. Entrambe le parti hanno presentato memoria ed il ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso nei confronti dell'avv. VE il 3.5.2001. Questi ha solo partecipato alla discussione orale dell'udienza del 5.10.2001.
Motivi della decisione
1.1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti di VE RI, per nullità della prima notifica effettuata allo stesso personalmente il 30.4.1999. Infatti, a seguito della cancellazione dall'albo del difensore del Bavarelli in grado di appello, questi aveva nominato come nuovo procuratore e difensore l'avv. Giovanni Facchinetti Pulazzini, eleggendo domicilio presso di lui, con procura, rilasciata con scrittura privata autenticata da notaio, regolarmente depositata con la comparsa conclusionale.
Osserva questa Corte che l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno - dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine, di cui all'art. 327 c.p.. (come nella fattispecie), va notificata non alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta del notificante o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 330 c.p.c. sia l'ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio (Cass. S.U. 20.12.1993, n. 12593). Contemporaneamente, essendo decorsi dalla pubblicazione della sentenza di appello oltre un anno e 46 giorni, la sentenza stessa è passata in giudicato nei confronti del VE.
1.2. Nè questa conclusione può essere modificata per effetto della rinnovazione della notifica del ricorso al VE, effettuata presso l'avv. Facchinetti Pulizzani, solo il 3.5.2001. Infatti nella fattispecie non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il VE e gli altri intimati, che comporterebbe un'ipotesi di integrazione del contraddittorio. Infatti la responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c. - a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede - costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si riconnette alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto, cosicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo, peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione (Cass. 30 agosto 1995, n. 9157; Cass. 29 aprile 1999, n. 4299). Ne consegue che, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, la relativa responsabilità è solidale e, come è noto, l'obbligazione solidale passiva non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi dell'intero da ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Conseguentemente nel caso di impugnazione del creditore nei confronti di solo alcuni dei debitori solidali vittoriosi nel precedente grado, la sentenza impugnata passa in giudicato nei confronti degli altri debitori nei cui confronti la sentenza non sia stata impugnata. L'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del VE, investe quindi interamente il primo motivo di ricorso che, come rileva lo stesso ricorrente "si incentra sulla prima parte della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello respinge la responsabilità del VE come falsus procurator".
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1175, 1337, 1338, 1388, 1391, 1398, 1704, 2043, 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ritiene il ricorrente che, per quanto la corte di merito assuma che l'avv. VE fosse stato legittimamente incaricato di seguire le trattative e che gli fosse stata rilasciata procura in questo senso, non ha tratto la conseguenza che egli era abilitato ad imputare ai NT ogni comportamento collocabile nella fase delle trattative, a partire dal primo contatto con i potenziali acquirenti, via via fino alla determinazione del contenuto essenziale dell'accordo ed al parere favorevole per la conclusione dell'affare. Tutti questi comportamenti si collocano, infatti, all'interno delle fasi delle trattative.
Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, poiché le trattative sono state poste in essere da un terzo, questi non sarebbe responsabile in quanto non parte sostanziale del contratto e contemporaneamente non ha preso in esame la posizione dei rappresentati, mentre gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente imputabili al rappresentato.
Lamenta poi il ricorrente che erroneamente e con motivazione contraddittoria ed insufficiente la corte di merito ha ritenuto che l'RS aveva colpevolmente confidato sull'esito positivo delle trattative, per cui non sussisterebbe in capo a lui la buona fede, in quanto l'affidamento non era stato alimentato sulla base di circostanze obiettive e ragionevoli, essendo stata la sua proposta accettata solo dal rappresentante.
Secondo il ricorrente erratamente la corte ritiene che egli avrebbe potuto confidare nel buon esito delle trattative solo allorché il preliminare fosse stato stipulato ovvero chiedere un'accettazione dell'offerta sottoscritta dai venditori, in quanto ciò escludeva la responsabilità extracontrattuale.
Assume, poi, il ricorrente che, valutando la sentenza impugnata successivamente ed in via esclusiva la posizione dei NT, erroneamente ritiene che non sia provata la loro responsabilità precontrattuale, poiché dalla testimonianze di AR RS, emerge che uno dei NT aveva richiesto il differimento del preliminare.
3.1. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo sia parzialmente fondato e che vada accolto per quanto di ragione.
Osserva preliminarmente questa corte che la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne, receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo I presupposti della responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., quali lo stadio avanzato delle trattative, il ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto, l'assenza di una giusta causa di recesso e quindi la violazione degli obblighi di buona fede, concretano altrettanti accertamenti di fatto, demandati all'esclusiva competenza del giudice di merito, incensurabili in cassazione se adeguatamente motivati (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632). Quindi, oltre alle fattispecie di cui agli artt. 1337 e 1338, la giurisprudenza configura come tipica ipotesi di responsabilità contrattuale il recesso ingiustificato dalle trattative (Cass. 6.3.1998, n. 2519), individuando la fonte anche di questa ipotesi nell'art. 1337 c.c., che impone alle parti il rispetto del principio di correttezza e di buona fede nella fase delle trattative, prima del perfezionamento del contratto.
3.2. Le trattative vanno intese come fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli aspetti di proposta o accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo del contratto (Cass. 13.7.1968, n. 2521). Occorre tuttavia che, al fine della sussistenza delle predetta responsabilità, le trattative siano in stato avanzato per serietà e concludenza, il che accade, quando le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto, quale la natura delle prestazioni e l'entità del corrispettivo (Cass. 13.3.1996, n. 2057). In tal caso è legittimo ritenere che in capo al danneggiato vi sia un fondato affidamento sulla futura conclusione del contratto (Cass. 25.2.1992, n. 2335).
3.3. Va poi osservato che, correttamente la corte di merito ha ritenuto che potesse essere oggetto di un mandato anche l'effettuazione di trattative per la conclusione di un contratto di compravendita, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, quali sono appunto le trattative contrattuali, senza con ciò ricadere nel contratto d'opera (cfr. Cass. 17.5.1993,n. 5582). La sentenza ha inoltre ritenuto (ed il punto è pacifico tra le parti) che nella fattispecie al mandatario, avv. VE, fosse stata rilasciata anche procura per effettuare dette trattative, con esclusione del potere di effettuare l'accettazione di proposte, e quindi di concludere il contratto e che effettivamente nel corso delle trattative il predetto mandatario spese il nome dei mandanti. Osserva questa Corte che in linea di principio le norme sulla rappresentanza si applicano solo ai negozi giuridici. Sennonché agli atti giuridici leciti non negoziali, secondo la dottrina predominante, che va condivisa, le norme sulla rappresentanza si applicano in via analogica, ricorrendone i presupposti, soltanto ove si tratti di cd. atti simili ai negozi (quali la costituzione in mora, la denunzia di vizi, le partecipazioni in genere, ecc.), con esclusione degli atti materiali non espressione di pensiero, ma tipicamente diretti alla semplice produzione di un evento i cd. AL (trasformazione, acquisto o perdita di detenzione ecc.). Sulla base di questo orientamento, deve ritenersi legittimo che le trattative siano effettuate da un mandatario, munito del potere di rappresentanza, anche se solo relativa alla fase precontrattuale. Sennonché, per i principi suddetti, allo stesso vanno applicati, per quanto solo per analogia, le norme relative alla rappresentanza. Ciò comporta che le dichiarazioni rese e ricevute dal rappresentante hanno effetto immediato nei confronti del rappresentato, in quanto il regolamento, che ne deriva, è tale per il rappresentato e non per rappresentante.
Il principio generale che presiede alla rappresentanza, sia quella tipica che atipica, è che nell'agire rappresentativo l'atto riguarda il rappresentante (con conseguente rilevanza del solo processo volitivo di costui, altrimenti si scade nella figura del nuncius), mentre per il regolamento derivante si ha riguardo alla sola posizione del rappresentato.
4.1. Così impostata la questione, erra la sentenza impugnata allorché afferma che, poiché la responsabilità precontrattuale non sussiste se non nei confronti di coloro che, partecipando alle trattative siano quei soggetti che, in caso di conclusione del contratto, risulterebbero vincolati dallo stesso, se dette trattative sono effettuate da un rappresentante, i futuri contraenti non possono rispondere ex art. 1337 c.c. per non aver effettuato le trattative. Così impostata la questione, infatti, poiché anche il rappresentante, non essendo parte del futuro contratto, non ha responsabilità precontrattuale, si verificherebbe l'incongrua conseguenza che allorché le trattative siano effettuate da un rappresentante, il terzo che contratta con questo non ha tutela, poiché non risponde ex art. 1337 c.c. ne' il rappresentante ne' il rappresentato.
4.2. In effetti la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio suddetto, secondo cui gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con la conseguenza che le trattative compiute dal rappresentante producono effetto come se fossero state eseguite dal rappresentato, generando la responsabilità precontrattuale di questo.
Non si tratta cioè di una responsabilità indiretta del rappresentato ex art. 2049 c.c., ma diretta.
5.1. Agli effetti della responsabilità ex art. 1337 c.c. l'obbligo di correttezza e di buona fede nelle trattative deve esser inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, determinato dall'intenzione di uno dei contraenti di procurare un danno all'altro, ma è sufficiente anche il comportamento meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte, che aveva fatto affidamento sulla conclusione del contratto (Cass. 18.1.1988, n. 340). Ne consegue che il danneggiato deve provare che la controparte ha violato i principi di buona fede e correttezza nelle trattative e che lo stato delle trattative era giunto a tal punto da far porre un ragionevole affidamento sulla sua conclusione.
È vero, come sostiene la sentenza impugnata, che occorre che l'affidamento sia incolpevole e cioè che sia sorto e sia stato alimentato sulla base di circostanze obbiettive e ragionevoli e che non sia imputabile, anche per effetto di semplice negligenza, ad uno stato esclusivamente soggettivo del destinatario della dichiarazione. Sennonché la sentenza impugnata, come esattamente rileva il ricorrente, erratamente ritiene che la dichiarazione che la proposta veniva accettata, fosse estranea alla fase delle trattative e che, come tale, era stata resa dal VE, quale falsus procurator.
5.2. Infatti bisogna distinguere l'accettazione formale della proposta (art. 1326 c.c.), come dichiarazione unilaterale ricettizia che dà luogo alla conclusione del contratto, dal preannuncio di accettazione formale che è il momento terminale delle trattative, con cui si dà atto che un accordo è stato raggiunto e che si può procedere alla conclusione del contratto.
Allorché la parte personalmente procede alle trattative ed alla conclusione del contratto, tanto più se detto contratto non ha bisogno di una particolare forma, questi due momenti, ontologicamente differenti, possono non esserlo anche cronologicamente. Se invece le trattative sono portate avanti tramite un mandatario, munito di rappresentanza solo a questo fine, esse necessariamente devono concludersi o con un accertamento che l'accordo non può essere raggiunto o con un accertamento di segno contrario e cioè che la proposta è sostanzialmente accettata dai rappresentati. In questo caso l'accordo, in termini di regolamento, è completamente raggiunto, e quindi le trattative sono concluse, ma rimane da tradurre l'accordo nella forma necessaria per la validità del contratto.
5.3. In questa ottica l'esternazione del rappresentante per le trattative del parere favorevole alla vendita da parte dei rappresentati (alle condizioni raggiunte nelle trattative) non costituisce un atto compiuto dal rappresentante senza potere e cioè oltre i limiti e l'oggetto della procura. ma la fase terminale dell'attività procuratoria del mandatario.
La Corte di merito avrebbe dovuto valutare se le trattative erano serie per capacità delle parti che le conducevano e per la determinatezza dell'oggetto, imputando direttamente ai AN quanto fatto o detto dal loro rappresentante, una volta che aveva ritenuto l'esistenza di una valida procura per questa fase precontrattuale, ed in questo quadro avrebbe dovuto inserire e valutare anche la predetta dichiarazione del rappresentante secondo cui la proposta era stata accettata.
Avrebbe, inoltre, dovuto valutare se lo stato delle trattative era tale da ingenerare affidamento sulla conclusione del contratto e se il comportamento della controparte (di recesso dalle trattative) era contrario alla buona fede, in quanto privo di ogni ragionevole giustificazione.
Ovviamente l'affidamento doveva essere fondato su circostanze obbiettive e ragionevoli (e quindi essenzialmente sullo stato in cui erano giunte le trattative) e non sulla base di una soggettiva e non giustificata convinzione, comunque essa si fosse formata. Infatti non costituisce affidamento, tutelabile ex art. 1337 c.c., quello che si sia formato per negligenza o non adottando la normale prudenza: in altri termini certamente non è tutelabile il cosiddetto affidamento colpevole.
5.4. L'accertamento dell'esistenza di un affidamento tutelabile di una parte e del comportamento contrario a correttezza e buona fede dell'altra parte rientra nei compiti del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazione.
Sennonché nella fattispecie la motivazione addotta dalla corte di merito per ritenere colpevole l'affidamento dell'RS, come esattamente lamenta il ricorrente, è contraddittoria ed anche errata in diritto.
Ritiene la sentenza impugnata che l'RS, secondo la normale prudenza, per poter fare affidamento sulla conclusione del contratto, avrebbe dovuto controllare se quanto detto dal procuratore in merito all'accettazione dell'offerta corrispondeva a realtà o attendendo la stipulazione del preliminare, o chiedendo un'accettazione dell'offerta sottoscritta dai venditori o un formale impegno di questi.
Sennonché tutti e tre i comportamenti, indicati dal giudice di appello per escludere un affidamento colpevole, in effetti si risolvono nella richiesta di stipula del contratto preliminare di vendita ed il giudice di appello non ha rilevato che, se una delle tre ipotesi da lui indicate si fosse realizzata, si era completamente fuori dalla responsabilità precontrattuale, poiché la responsabilità precontrattuale presuppone che il contratto non sia stato concluso (art. 1337 c.c.) o comunque non validamente concluso (art. 1338 c.c.) (Cass. 11.9.1989, n. 3922, salva l'ipotesi marginale di responsabilità per rinvio ingiustificato della conclusione del contratto, successivamente poi effettivamente concluso - Cass. 16.10.1998, n. 10249).
6.1. Inoltre erratamente la corte di merito ha ritenuto che l'RS avrebbe dovuto controllare che le dichiarazioni rese dal rappresentante in merito al punto che l'offerta era accettata dai NT corrispondevano all'effettiva volontà di questi ultimi. Infatti, ribadito che detta dichiarazione è all'interno della fase delle trattative, costituendo l'accertamento dell'esito finale positivo delle stesse, va osservato che non grava sulla parte, che contratta (o in ogni caso interagisce) con il rappresentante, alcun onere di accertare se quando dice il rappresentante corrisponda alla volontà del rappresentato.
Infatti, come si è detto, nell'agire rappresentativo la volontà negoziale riguarda esclusivamente il rappresentante, con conseguente rilevanza del solo processo volitivo di costui, mentre il regolamento riguarda la posizione del rappresentato.
Il terzo che contratta con il rappresentante ha solo la facoltà di richiedere la giustificazione dei poteri del rappresentante (art. 1393 c.c.), ma non quella di richiedere se la volontà del rappresentante è anche quella del rappresentato, poiché esiste una sola volontà che è quella che forma ed esprime il rappresentante (salva l'eccezione prevista dagli artt. 1390 e 1391 c.c. in relazione ai soli elementi predeterminati del contratto da parte del rappresentato).
6.2. Ritenere che il terzo abbia anche la facoltà o l'onere di richiedere al rappresentato se la sua volontà sia conforme a quella dichiarata dal rappresentante, significa equiparare il rappresentante al nuncius, che trasmette una dichiarazione già formata ed imputabile al dominus negotii.
7. Infondata è la censura del ricorrente, con cui questi lamenta il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza per aver escluso anche una responsabilità dei venditori per comportamento tenuto in via esclusiva dagli stessi e non per il tramite del loro rappresentante alle trattative.
La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto che manca del tutto la prova dell'esistenza di simili elementi riferibili in via esclusiva ai NT e che la testimonianza di AR RS, figlia dell'attore, è generica e priva di riscontri.
Osserva questa corte che i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione (Cass. n. 9384/1995). Ne consegue che le censure mosse dal ricorrente sul punto si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, rispetto a quella fatta dal giudice di merito, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità.
7. In definitiva va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di VE RI, va accolto il secondo motivo di ricorso nei confronti dei NT, per quanto di ragione, va cassata in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità tra il ricorrente ed i NT.
Esistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra il ricorrente ed il VE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di VE RI e compensa le spese di questo giudizio di Cassazione tra il ricorrente ed il VE.
Accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione;
cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione tra il ricorrente ed i NT, ad altra sezione della corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria 4 marzo 2002