Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2002, n. 3103
CASS
Sentenza 4 marzo 2002

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Lo svolgimento delle sole trattative in vista della conclusione di un contratto può essere oggetto di mandato con rappresentanza, in quanto la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali, e le norme sulla rappresentanza sono applicabili, per analogia, anche agli atti giuridici leciti c.d. simili ai negozi (quali la costituzione in mora, la denunzia di vizi, le partecipazioni in genere, ecc.). Ne consegue che, allorché le trattative siano svolte da un mandatario con rappresentanza - sia pure limitata alla sola fase precontrattuale, con esclusione della stipula del contratto -, gli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente ed automaticamente imputati al rappresentato, con conseguente riferibilità a quest'ultimo delle responsabilità precontrattuale eventualmente configurabile.

In materia di responsabilità precontrattuale, la domanda proposta contro una pluralità di responsabili attiene a cause scindibili, atteso che la responsabilità in questione ha natura extracontrattuale e solidale. Ne consegue che, nel caso di tempestiva notifica dell'impugnazione del creditore nei confronti di alcuno soltanto dei coobbligati, la sentenza passa in giudicato nei confronti degli altri debitori, onde l'eventuale tardiva notifica in relazione ad essi, non essendo configurabile come integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, introduce un'impugnazione che va dichiarata inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2002, n. 3103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3103
    Data del deposito : 4 marzo 2002

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