Sentenza 28 aprile 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la procedura di cui all'art. 20 L. 22 aprile 2005, n. 69, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello stesso Stato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, come si desume dall'art. 23, comma primo, L. n. 69 del 2005, la persona è consegnata "allo Stato membro di emissione" e spetta quindi a quest'ultimo di regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 17951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17951 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/04/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1166
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 013347/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AT, N. IL 20/06/1974;
avverso SENTENZA del 20/03/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato sussistere le condizioni per l'accoglimento delle richieste di cui ai mandati di arresto europeo emessi nei confronti di AN LV in data 27-11-2007 dalla Procura della Repubblica di Wurzburg, in data 29-1-2008 dalla Procura della Repubblica di Francoforte sul Meno e in data 31-1-2008 dalla Procura della Repubblica di Giessen, ed ha disposto la consegna del AN alle autorità giudiziarie tedesche richiedenti, alla condizione che il predetto non venga assoggettato a procedimenti penali diversi o a misure privative della libertà per diverso titolo, ed alla condizione che, in caso di condanna, il medesimo sì a rinviato in Italia per scontarvi la pena.
Il AN ha proposto personalmente ricorso avverso tale sentenza, deducendo con un primo motivo che i mandati di arresto europeo in atti non soddisfano i requisiti di cui alla L. n. 69 del 2005, art.6, comma 1, lett. e) e comma 4, lett. a), in quanto non contengono una sufficiente "descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato". In particolare, i mandati di arresto europeo non contengono alcuna indicazione relativa al ruolo ricoperto dal AN nelle fattispecie contestategli e al locus commissi delicti. Tale ultima omissione assume particolare rilevanza, dal momento che il prevenuto è cittadino italiano, formalmente residente in Germania ma di fatto dimorante in Italia;
sicché è probabile che le condotte o gli eventi contestatigli dall'autorità giudiziaria tedesca siano stati realizzati, in tutto o in parte, in Italia, con conseguente giurisdizione del giudice italiano ex art. 6 c.p.p., comma 2 e divieto di consegna del prevenuto all'autorità giudiziaria tedesca, L. n. 69 del 2005, ex art. 18, comma 1, lett. p). Col secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza della L. n.69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18, comma 1, lett. t), nonché
della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4. Deduce che i provvedimenti cautelari posti a base dei mandati di arresto europeo sono privi di motivazione, mancando anche del requisito minimo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, costituito dall'allegazione di "evidenze fattuali" certe, dalle quali possa desumersi anche solo il fumus della sussistenza di fattispecie concrete rilevanti sotto il profilo penale. I provvedimenti in questione, infatti, non indicano nè lo specifico ruolo svolto dal AN nella stipula dei contratti di leasing asseritamene rimasti inadempiuti, ne' le specifiche condotte truffaldine addebitate al prevenuto. In essi, inoltre, non sono riportate le complete generalità dei coindagati, nè quelle delle pretese persone offese e degli asseriti testimoni. Col terzo motivo il AN si duole della mancanza di motivazione e della insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla attribuibilità al prevenuto delle condotte per le quali è stata chiesta la consegna. Fa presente, infatti, che tali condotte, secondo le autorità tedesche richiedenti, sono state commesse da persona che si presentava con il nome di RC AR o di "R RC;
sicché, non avendo le predette autorità spiegato come abbiano identificato tale persona proprio col AN, non è possibile riferire a quest'ultimo i fatti contestati con i provvedimenti cautelari in questione.
Col quarto motivo, infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disatteso la richiesta, da esso formulata in via subordinata, di essere consegnato alla Pretura di Wurzburg, in applicazione analogica della L. n. 69 del 2005, art. 20, il quale, in caso di più mandati di arresto europeo emessi da due o più Stati membri, impone di tener conto, nello scegliere a quale mandato dare esecuzione, in primo luogo della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, e quindi della data di emissione di tali mandati. Sostiene che è illogico il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, secondo cui sarà la normativa interna tedesca a disciplinare le competenze delle singole autorità richiedenti: il fatto che eventuali conflitti di competenza tra le autorità richiedenti debbano essere risolti in base al diritto tedesco, infatti, non esime il giudice italiano dall'obbligo di indicare in sentenza a quale specifica autorità la persona richiesta debba essere consegnata, essendo in caso contrario impossibile dare esatta esecuzione alla sentenza, per la sua indeterminatezza. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i mandati di arresto europeo in atti contengono una sufficiente descrizione delle condotte contestate al prevenuto e, oltre a idonei riferimenti temporali, l'indicazione dei luoghi di commissione dei reati ipotizzati, tutti compresi in territorio tedesco. Non vi è alcun elemento, pertanto, per ritenere che i reati in questione siano stati commessi in tutto o in parte in Italia e per ravvisare, di conseguenza, la sussistenza dell'ipotesi di rifiuto di consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p).
2) Anche il secondo motivo è infondato.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, richiesto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Cass. Sez. Un. 30-1-2007 n. 46146; Cass. Sez. 6, 8-5-2006 n. 16542; Cass. Sez. 6, 3-3-2006 n. 7915). Il presupposto della motivazione del mandato di arresto cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 e art. 18, comma 1, lett. t), infatti, non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio); sicché occorre soltanto rilevare che l'autorità giudiziaria di emissione dia ragione del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, realizzandosi in ciò il "controllo sufficiente" demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal Considerando n. 8 della decisione-quadro (Cass. Sez. 6, 23-9-2005 n. 34355; Cass. Sez. Un. 30-1-2007 n. 4614). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha dato atto di aver compiuto la verifica di sua competenza, evidenziando che dalla documentazione trasmessa dall'autorità richiedente emerge il "riferimento a circostanze fattuali che collegano il AN ai reati ipotizzati". L'esame degli atti consente di condividere tale giudizio, in quanto i provvedimenti cautelari emessi dalle autorità tedesche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, contengono un'analitica descrizione delle condotte contestate al prevenuto e l'indicazione degli elementi indiziari emersi a suo carico, rappresentati da testimonianze, documenti e, per quanto riguarda il mandato di cattura emesso dalla Pretura di Wurzburg, anche dalle dichiarazioni di alcuni coimputati. Siffatti elementi appaiono idonei a sorreggere le richieste di consegna, valendo a dar conto della sussistenza di fonti indiziarie ragionevolmente ritenute gravi dalle autorità giudiziarie emittenti in ordine ai reati ipotizzati. Come è stato rilevato dalla Corte di Appello, d'altro canto, non incide sulla efficacia rappresentativa degli elementi contenuti nei provvedimenti in questione la mancanza di una completa esposizione delle generalità dei soggetti coindagati, delle persone offese e dei testimoni.
3) Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, esulando dai poteri conferiti al giudice italiano richiesto della consegna qualsiasi apprezzamento in ordine alla adeguatezza del materiale indiziario posto a base dei provvedimenti cautelari emessi dall'autorità giudiziaria richiedente, la cui effettiva efficacia dimostrativa, per contro, potrà costituire oggetto delle difese dell'indagato dinanzi a tale autorità.
4) Il quarto motivo è infondato, non potendosi ritenere applicabile per analogia nella fattispecie in esame la disposizione dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 20, la quale, nel regolare il caso di concorso di richieste di consegna avanzate da diversi Stati membri, attribuisce alla Corte di Appello il potere di decidere quale mandato di arresto deve essere eseguito, indicando i criteri di valutazione da seguire nella scelta. Tale norma, invero, non trova alcuna giustificazione nella diversa ipotesi, ricorrente nella presente procedura, di più richieste di consegna avanzate da autorità giudiziarie appartenenti allo stesso Stato, dal momento che la consegna non viene materialmente effettuata all'autorità giudiziaria, ma allo Stato membro richiedente. Ciò è bene esplicitato dalla L. n. 69 del 2005, art. 23, il quale stabilisce che "la persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo". Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto che sarà la normativa interna dello Stato membro di emissione a regolare gli adempimenti procedimentali conseguenti alla consegna e a disciplinare le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti e le cadenze processuali.
5) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la motivazione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008