Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
L'azione di rivalsa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931 n. 1580, la quale costituisce specificazione dell'azione generale di indebito arricchimento è proponibile anche da uno solo dei soggetti potenzialmente obbligati agli alimenti nei riguardi del ricoverato ovvero contro alcuni soltanto di essi quando le condizioni economiche degli altri ancorché tenuti agli alimenti medesimi in via prioritaria non consentono in tutto o in parte siffatta rivalsa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COMUNE di REVELLO, elettivamente domiciliato in Saluzzo, Corso Roma n 23, presso l'Avv. Pierluigi Pomero che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
AT AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vincenzo Tiberio n. 64, presso l'Avv. Alberto Taddei che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Domenico Anfossi, in forza di procura speciale a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 920 pubblicata il 13.8.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Revello, agendo in via di rivalsa ai sensi dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Saluzzo GI PA e AT PA, nella rispettiva qualità di figlio e di nipote di AT RR, chiedendone la condanna, in via solidale o alternativa,- al rimborso della somma di lire 6.310.755, oltre gli accessori, che assumeva essergli dovuta a titolo di integrazione delle rette corrisposte da esso attore all'Ospedale di Barge dove la RR era stata ricoverata.
In contumacia dei convenuti, il giudice adito, con sentenza del 20.6.1996, accoglieva la domanda, condannando la nipote della stessa RR subordinatamente all'esito negativo dell'esecuzione della pronuncia nei confronti del di lei padre.
Avverso la decisione, proponeva appello AT PA deducendo:
a) la carenza di legittimazione attiva del Comune;
b) la mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi di altri due nipoti della RR;
c) la mancanza di prova circa l'impossibilità di quest'ultima di provvedere autonomamente al pagamento delle rette;
d) l'illegittimità della condanna al rimborso delle spese di lite, essendovi la possibilità che l'obbligato principale provvedesse alla corresponsione della somma capitale. Contumace l'altro appellato, resisteva nel grado il solo Comune di Revello, contestando le avverse censure e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 19.6/13.8.1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'appellante, assumendo che questa, in veste di discendente prossima, fosse tenuta a prestare gli alimenti, solo in mancanza di figli legittimi, onde l'insussistenza di alcun obbligo nei suoi confronti essendo in vita il di lei padre e non risultando applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 441 c.c.. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Comune di Revello, deducendo un solo motivo di gravame al quale resiste con controricorso AT PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 433, n. 2, c.c., in relazione all'art. 1 della legge n. 15 80/3 1, assumendo che a torto la Corte territoriale abbia ritenuto il difetto della legittimazione passiva della PA per il semplice fatto dell'esistenza del di lei padre, figlio dell'alimentanda, sul presupposto che i discendenti dell'avente diritto siano tenuti agli alimenti nel confronti di quest'ultimo soltanto nel caso di mancanza fisica dei propri ascendenti, figli dell'indigente, laddove - deduce ancora il medesimo ricorrente - l'elencazione contenuta nel richiamato art. 433 c.c. e, segnatamente, nel n. 2 dello stesso articolo è certamente vincolante nell'individuare le varie categorie di obbligati, ma deve essere integrata con l'ulteriore criterio delle condizioni economiche dei soggetti che potrebbero venire chiamati alla prestazione, nel senso, cioè, che l'esclusione degli obbligati di grado anteriore è determinata vuoi dalla loro assenza materiale vuoi dalla loro incapacità economica a prestare l'assistenza alimentare necessaria e che, in particolare, i discendenti subentrano anche quando i figli, pur esistendo, non siano tuttavia in grado di sopportare economicamente l'obbligo de quo.
Il motivo non è fondato.
Conviene al riguardo premettere che, in tema di rimborso di spese di ospedalità per il caso di degenza presso una struttura pubblica ospedaliera, l'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, rimasto in vigore anche dopo l'emanazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed applicabile altresì all'ipotesi di anticipazione degli oneri da parte del Comune, conferisce a quest'ultimo Ente due specie di azioni di rivalsa, l'una, di cui al primo comma, da farsi valere nel confronti dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà (e, per l'ipotesi di decesso degli stessi, nei riguardi dei loro eredi legittimi e testamentari), l'altra, di cui al terzo comma, che, in via sussidiaria, per il caso cioè dell'impossibilità di agire contro il medesimo ricoverato a causa della sua indigenza, può essere esercitata, nell'ordine stabilito dal codice civile, verso tutti coloro che sono tenuti per legge agli alimenti durante il periodo di ricovero i quali si trovino in condizione di sostenere, almeno parzialmente, l'onere della degenza (Cass. 12 maggio 1965, n. 910; Cass. 20 gennaio 1998, n. 481; Cass. 10 maggio 1999, n. 4621), dovendo evidentemente il rinvio operato dal richiamato terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1580 del 1931 all'art. 142 dell'abrogato codice civile, che poneva gli alimenti a carico di soggetti indistintamente qualificabili come congiunti del degente, venire adattato al disposto delle norme in materia attualmente vigenti (artt. 433, 437, 438 c.c.). Al riguardo, è noto che ben può l'alimentando convenire direttamente in giudizio l'obbligato in grado successivo, avendo tuttavia, in tal caso, l'onere di dimostrare l'impossibilità di conseguire la prestazione da colui che risulterebbe obbligato in grado anteriore per non essere quest'ultimo nelle condizioni economiche di adempiere in tutto o in parte alla propria obbligazione (Cass. 21 maggio 1956, n. 1748; Cass. 7 luglio 1956, n. 2510; Cass. 10 agosto 1963, n. 2290), dovendosi, più in particolare, precisare:
a) che dal secondo comma dell'art. 441 c.c. e dallo stesso sistema della legge si ricava il principio in forza del quale, come segnalato in dottrina, allorché un determinato soggetto occupi nella scala degli obbligati un grado diverso dal primo, esso sarà tenuto a prestare gli alimenti solo se mancano gli obbligati di grado anteriore o se costoro non sono in condizioni economiche, in tutto o in parte, di soddisfare i bisogni dell'alimentando;
b) che quest'ultimo non è tenuto a rivolgersi preventivamente contro l'obbligato di grado anteriore per far risultare, attraverso un'esecuzione infruttuosa, la sua incapacità patrimoniale, non prevedendo la legge, a favore dell'obbligato di grado successivo, un beneficium excussionis nei confronti dell'obbligato di grado anteriore;
c) che è però necessaria (e sufficiente), nel giudizio promosso contro l'obbligato di grado posteriore, la prova da parte dell'alimentando che gli obbligati di grado anteriore non siano, mi tutto o in parte, nelle condizioni economiche di prestare gli alimenti;
d) che il n. 2 dell'art. 433 c.c. introduce, nell'ambito della categoria di obbligati agli alimenti che segue immediatamente, in ordine successivo, il coniuge (art. 433, n. 1, c.c.) ed il donatario rispetto al donante (art. 437 c.c.), una distinzione in sottocategorie, costituite dai discendenti prossimi, anche naturali, rispetto ai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, le quali, al pari delle categorie principali che sono disposte gradatamente in maniera tale che non si è tenuti a corrispondere gli alimenti se vi sia alcuno che appartenga alla categoria superiore e sia altresì in condizioni di somministrarli, risultano collocate secondo una serie ordinata (di nuovo) per gradi successivi, coincidenti con quelli della parentela, onde il grado prossimo esclude, nei termini testè accennati, il grado più remoto (così, il figlio prima del nipote, quest'ultimo prima del pronipote e via di seguito).
Consegue dai principi sopra richiamati in materia di alimenti che:
1) l'azione di rivalsa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 15 80 del 1931, la quale costituisce specificazione dell'azione generale di indebito arricchimento (Cass. 910/1965, cit.;
Cass. 12 novembre 1974, n. 3564; Cass. 4621/1999, cit.), è proponibile anche contro uno solo dei soggetti potenzialmente obbligati agli alimenti nei riguardi del ricoverato, ovvero contro alcuni soltanto di essi, quando le condizioni economiche degli altri, ancorché tenuti agli alimenti medesimi in via prioritaria, non consentano, in tutto o in parte, siffatta rivalsa (Cass. 30 maggio 1963, n. 1459; Cass. 14 ottobre 1992, n. 11209), nel senso esattamente che l'Amministrazione la quale agisca per rivalersi delle spese in parola nei confronti di chi si assuma essere tenuto agli alimenti è onerata della prova dell'esistenza dell'obbligo alimentare, ovvero della dimostrazione che il soggetto passivo della pretesa non versi in stato di indigenza e che, all'opposto, ove tale soggetto occupi un grado diverso in primo nella scala degli obbligati agli alimenti, in simile stato versi l'obbligato di grado anteriore, trattandosi di circostanze che costituiscono il presupposto della stessa azione di rivalsa (Cass. 910/1965, cit.; Cass. 27 novembre 1973, n. 3264; Cass. 12 ottobre 1978, n. 4569);
2) la relativa legitimatio ad causam passiva, intesa quale titolarità in astratto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio apprezzata alla stregua esclusivamente della prospettazione attorea contenuta nella domanda prescindendo dall'accertamento in concreto circa siffatta titolarità (il quale appartiene al merito della causa riguardando la fondatezza della pretesa), compete in tal caso a ciascuno dei soggetti che sia affermato rientrare in una delle categorie obbligate ex art. 433 c.c. e che, se di grado posteriore ad altro, sia altresì affermato risultare tenuto alla prestazione in virtù dell'incapacità economica dell'obbligato di grado precedente. Nella specie, questa seconda prospettazione è mancata del tutto nella domanda proposta dal Comune di Revello, secondo quanto traspare dal fatto che l'Ente, nell'atto di citazione con cui ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Saluzzo GI PA e AT PA chiedendone la condanna, in solido ovvero alternativamente, a corrispondere l'integrazione delle rette anticipate da esso attore per la degenza della RR, si è limitato a dedurre che i suddetti congiunti, nella rispettiva qualità di figlio e di nipote (figlia del figlio) della ricoverata, "sono obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.", senza minimamente dedurre, indipendentemente dalla relativa dimostrazione da fornirsi poi in sede di merito, che l'evocazione in giudizio della discendente prossima AT PA, appartenendo quest'ultima ad una categoria di soggetti obbligati soltanto "in mancanza" di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (art. 433, n. 2, c.c.) ed esistendo fisicamente uno di siffatti obbligati di grado anteriore (il di lei padre, figlio della ricoverata), trovava la propria ragion d'essere nell'incapacità economica di quest'ultimo.
In tal senso,, non è dubitabile che la PA sia effettivamente carente di legittimazione passiva, nel significato sopra illustrato, rispetto all'azione di rivalsa proposta dall'odierno ricorrente, onde, per questo stesso motivo, l'impugnata sentenza non è soggetta a cassazione.
Peraltro, la Corte territoriale, la quale ha preliminarmente e d'ufficio (senza che al riguardo sia stata sollevata censura alcuna in sede di legittimità) rilevato la questione denotando palesemente di considerarla in termini distinti dal merito della controversia, ha ritenuto di ravvisare il relativo difetto in forza soltanto di un'interpretazione restrittiva dell'inciso "in mancanza" contenuto nel n. 2 dell'art. 433 c.c., laddove, come accennato, la carenza di legittimazione della PA va riferita piuttosto al fatto che l'attore non ha prospettato quella che era la seconda (oltre cioè alla qualità di nipote della ricoverata) delle due condizioni necessarie per attribuire alla convenuta l'astratta titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, ovvero l'incapacità economica del di lei padre.
Così corretta, ai sensi del secondo comma dell'art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità della questione affrontata e la stessa incertezza determinata dal contenuto della predetta sentenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001