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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/11/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 187/2023 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. CERATI ROBERTA
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 degli avv.ti ONEGLIA MASSIMO e CONFORTI BEATRICE
OGGETTO: Responsabilita professionale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 24 2 23 e evocavano in Parte_1 Parte_2
giudizio lo chiedendo: Controparte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE: Accertato e dichiarato che e non sono Parte_2 Parte_1 debitori della somma di € 8.525,00.=, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa.
pagina 1 di 7 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertati e dichiarati gli errori progettuali ed i danni derivanti agli attori opponenti in ragione dell'attività di progettazione posta in essere da parte opposta, condannare i convenuti -in via solidale tra loro ovvero ognuno in ragione del grado di responsabilità che dovesse venire acclarato in corso di giudizio- a corrispondere a parte attrice la somma di € 18.857,00.=, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da porre nel caso in compensazione con l'eventuale credito che dovesse venire denegatamente accertato in favore degli opposti.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, I.. C.A.P. e 15% spese CP_2
generali come per legge.
Si costituiva il convenuto, così concludendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito IN VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 24/2023 D.I. (n. 1175/2022 r.g.) del Tribunale di Sondrio in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE - confermare il decreto ingiuntivo n. 24/2023 D.I. del Tribunale di Sondrio;
In via principale e riconvenzionale: -rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande svolte dagli opponenti e per tutti i motivi di cui alla narrativa;
Parte_1 Parte_2
In via subordinata riconvenzionale: -accertare e dichiarare l'esatto adempimento nell'esecuzione del mandato professionale da parte degli opposti (p.i. Parte_3
) in persona dei legali rappresentanti che agiscono anche in proprio nelle persone del P.IVA_1
geometra (C.F. ed il geometra (C.F.: Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
) e per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento della somma di Euro CodiceFiscale_4
8.525,00 oltre cassa geometri e accessori di legge, oltre interessi e spese, o nella diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o dovesse risultare dall'istruttoria
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre accessori come per legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e CTU ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 9 10 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente.
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE: Accertato e dichiarato che e non sono debitori della somma di € 8.525,00.=, revocare, Parte_2 Parte_1
annullare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa.
pagina 2 di 7 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertati e dichiarati gli errori progettuali ed i danni derivanti agli attori opponenti in ragione dell'attività di progettazione posta in essere da parte opposta, condannare i convenuti -in via solidale tra loro ovvero ognuno in ragione del grado di responsabilità che dovesse venire acclarato in corso di giudizio- a corrispondere a parte attrice la somma di € 18.857,00.=, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da porre nel caso in compensazione con l'eventuale credito che dovesse venire denegatamente accertato in favore degli opposti.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, I.. C.A.P. e 15% spese CP_2
generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: Circa le necessità dei proprietari e le scelte tecniche adottate Prova per testi e per interrogatorio formale di Controparte_3
e di sui seguenti capitoli : 1) “Vero che nella primavera del 2014 i coniugi Controparte_4 Pt_1
si rivolgevano allo Studio del Geom. manifestando la volontà di edificare un manufatto/box CP_1 interrato sul terreno di loro proprietà distinto in mappa Comune di Traona a F. 12, con il n. 828?”; 2)
“Vero che i coniugi riferivano che il terreno era situato in zona agricola e che Pt_1 Parte_2 era imprenditrice agricola?”; 3) “Vero che i coniugi precisavano allo che sarebbe stata Controparte_1
loro successiva volontà realizzare, in elevazione rispetto al suddetto manufatto, la propria nuova abitazione una volta venduto il fabbricato in cui risiedevano (situato in Traona, alla via LO n. 3 e distinto in mappa a Foglio 12, con il n. 715 sub. 4)?”; 4) “Vero che programma dei coniugi era Pt_1
di iniziare a costruire il manufatto interrato, alienare la casa di proprietà messa in vendita, trasferirsi temporaneamente in una seconda casa situata nel vicino comune di LO, e realizzare la nuova casa di abitazione una volta ottenuto il corrispettivo della vendita del primo immobile?”; 5) “Vero che il geom.
riferiva ai coniugi che il loro programma era fattibile ed otteneva quindi il relativo CP_1 Pt_1 incarico?”; 6) “Vero che il geom. quantificava in non più di 3.500 euro i costi per l'attività CP_1 richiesta?”; 7) “Vero che la scelta di edificare ai sensi della cd Legge Tognoli era frutto delle valutazioni tecniche dello;
8) “Vero che i coniugi pagavano la Controparte_5 Pt_1 fattura n. 2/2014 che Vi si rammostra (doc. n.5)”?; Si indicano a testimoni: - , Testimone_1
residente in [...]; - , residente in [...]modalità esecutive della progettazione Testimone_2
Prova per testi sui seguenti capitoli : 9) “Vero che una volta allestito il cantiere, l'Impresa individuale
IA ME di LO (So), verificava che il progetto presentato in Comune non prevedeva la realizzazione delle murature di sostegno dello scavo destinato ad ospitare il manufatto interrato, come si evince dal documento che Vi si rammostra (doc. n. 3)?”; 10) “Vero che durante e dopo le attività di scavo si verificavano ripetuti smottamenti? ; 11) “Vero che l'impresa segnalava ai proprietari la pericolosità dell'area?; 12) “Vero che l'impresa ed i proprietari si rivolgevano allo studio tecnico pagina 3 di 7 perché rimediasse?”; 13) “Vero che lo indugiava, senza intervenire?”; 14) “Vero che Controparte_1
l'impresa realizzava comunque le murature di sostegno per mettere in sicurezza l'area?”; Si indicano a testimoni: - , residente in [...]; - , residente in [...]Testimone_1 Testimone_2 vendita della vecchia casa di proprietà Prova per testi sui seguenti capitoli: 15) “Vero che verso la fine dell'anno 2015 i coniugi trovavano degli acquirenti interessati alla loro vecchia abitazione Pt_1 situata in Traona?”; 16) “Vero che iniziate le pratiche per la compravendita i coniugi Pt_1 apprendevano che l'alienazione del vecchio immobile avrebbe comportato anche il trasferimento dell'autorimessa asservita?”; Si indicano a testimoni: , residente in [...]; - Testimone_1
, residente in [...]; - Geom. , residente in [...]. Circa la revoca Testimone_2 Tes_3 dell'incarico e le problematiche riscontrate dal nuovo Tecnico incaricato 17) “Vero che i coniugi interrompevano ogni rapporto con lo e e ne contestavano Pt_1 Controparte_1 CP_1
l'operato?”; 18) “Vero che i coniugi conferivano incarico ad un altro Tecnico?”; 19) “Vero che Pt_1
i coniugi chiedevano al nuovo Tecnico, geom. di intervenire per sistemare il cantiere e Pt_1 Tes_3 trovare una soluzione per vendere la casa di proprietà svincolata dal box?” 20) “Vero che il geom. riscontrava errori progettuali nell'operato dello e riferiva che avrebbero potuto Tes_3 Controparte_1 essere adottate soluzioni tecniche alternative?” ; 21) “Vero che il geom. una volta preso in Tes_3
consegna il cantiere, appurava che sotto la direzione dello era stato Controparte_5 realizzato un locale interrato, frapposto tra il box approvato ed il confine ad ovest?”; 22) “Vero che il locale di cui al precedente capitolo non era presente nel progetto depositato in Comune, nè era stata richiesta la variante in corso d'opera?”; 23) “Vero che il geom. effettuava l'aggiornamento CP_1
catastale mediante la redazione dei relativi documenti (PREGEO e DOCFA) come se il locale in discorso non esistesse?”; 24) “Vero che quindi si rendeva necessario procedere con una pratica in sanatoria come da documenti che Vi di rammostrano (cfr. doc. n. 6, 7, 8 e 9)?”; 25) “Vero che i coniugi sopportavano i seguenti relativi costi: € 1.605,25.= per la pratica in sanatoria, € 516,00.= a Pt_1 titolo di sanzione ed € 774,40.= per il rifacimento di nuovi PROGEO e DOCFA da presentare all'Ufficio Catasto, come da documenti che Vi di rammostrano (cfr. doc. n. 6, 7, 8 e 9)?” 26) “Vero che per poter vendere la vecchia abitazione senza con essa trasferire anche il nuovo box interrato, i coniugi cercavano tra i famigliari chi fosse disposto ad intestarsi il box rendendolo pertinenza della Pt_1 propria abitazione?”; 27) “Vero che si rendeva disponibile ad intestarsi Testimone_1 temporaneamente il manufatto interrato e asservirlo ad un immobile di sua proprietà situato a Traona?”;
28) “Vero che quindi, con atto di donazione in data 25.06.2016 che Vi si rammostra (doc. n. 10) -e parallela scrittura tra le parti che altresì Vi si rammostra (doc. n. 11)-, i coniugi donavano a Pt_1
il garage?”; 29) “Vero che nell'atto veniva quindi contestualmente trasferito il Testimone_1
pagina 4 di 7 vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa al fabbricato distinto in mappa Comune di Traona a F. 12 con il n. 311 sub. 3 di proprietà di come da documento che Vi si rammostra (cfr. Testimone_1 sempre doc. n. 10)?”; 30) “Vero che per le operazioni di cui sopra i coniugi sopportavano costi Pt_1 pari ad € 3.000,00.= come da documento che Vi si rammostra (doc. n. 12)?”; 31) “Vero che quindi, in data 8.07.2016, i coniugi vendevano la casa di proprietà come da documento che Vi si Pt_1 rammostra? (doc. n. 13)?”; 32) “Vero che, venduta la casa e donato il manufatto interrato oggetto di giudizio, a nome di , venivano iniziate le pratiche edilizie per realizzare in Testimone_1 sopraelevazione il nuovo immobile dei coniugi ?”; 33) “Vero che a seguito delle relative Pt_1
pratiche, all'immobile veniva attribuito un nuovo numero di mappale e risultava distinto quindi, sempre a F. 12, con il n. 940 in luogo del n. 715 sub 4 che identificava invece il terreno?”; 34) “Vero che questo immobile non poteva beneficiare del box interrato in quanto asservito ad altra abitazione”?; 35)
“Vero che quindi lo stesso risultava privo degli standard urbanistici?”; 36) “Vero che il geom. Tes_3
individuava una differente area da adibire a parcheggio su altro appezzamento di terreno come da documento che Vi si rammostra (doc. n. 15)?”; 37) “Vero che dopo l'individuazione della nuova area di parcheggio con atto in data 17.08.2018 i deducenti si re-intestavano i beni come da documento che
Vi si rammostra (doc. n. 16)?”; 38) “Vero che venivano quindi ritrasferiti ai coniugi il Pt_1 manufatto interrato, unitamente all'area esterna di pertinenza su cui era in corso di ultimazione la porzione immobiliare ad uso abitativo come da documento che Vi si rammostra (cfr. doc. n. 6)?”; 39)
“Vero che nel medesimo atto si provvedeva a nuovamente trasferire il vincolo di pertinenzialità del box interrato in favore dell'abitazione dei coniugi come da documento che Vi si rammostra (cfr. Pt_1 doc. n.
6- pag. 3 )?”; 40) “Vero che i coniugi sopportavano costi notarili per € 6.100,00.= come Pt_1 da documentazione che Vi si rammostra (doc. n. 17)?”; 41) “Vero che il geom. presentava Tes_3 pratica in sanatoria riferita alle murature di sostegno dello scavo, realizzate dall'impresa, come da documento che vi si rammostra (doc. n. 18), con costi a titolo di oblazione per € 516,00.=?”; Si indicano a testimoni , residente in [...]; , residente in [...]; - Testimone_1 Testimone_2
Geom. , residente in [...]; Notaio in Morbegno, a conferma dei Tes_3 Controparte_6
capitoli relativi ai pagamenti delle spese notarili sostenute ° Chiede inoltre ammettersi prova contraria diretta su tutti i capitoli di prova avversari che verranno ammessi, indicando come testi:
[...]
, residente in [...]; , residente in [...]; geom. , residente in Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Morbegno.
Per parte convenuta opposta.
pagina 5 di 7 Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via Principale confermare il decreto ingiuntivo n. 24/2023, RG 1175/2022, emesso il 17/1/2023, dal Tribunale di
Sondrio; In via principale e riconvenzionale: rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande svolte dagli opponenti e per tutti i motivi emersi in corso di causa;
Parte_1 Parte_2
In via subordinata riconvenzionale: accertare e dichiarare l'esatto adempimento nell'esecuzione del mandato professionale da parte degli opposti (p.i. Parte_3
) in persona dei legali rappresentanti che agiscono anche in proprio nelle persone del P.IVA_1
geometra (C.F. ed il geometra (C.F.: Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
) e per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento della somma di Euro CodiceFiscale_4
8.525,00 (già dedotto l'acconto ricevuto), oltre cassa geometri e accessori di legge, oltre interessi e spese, o della diversa maggiore o minore somma emersa in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte non accolte;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze istruttorie di controparte siano ammesse, anche solo parzialmente, chiede di essere ammesso a prova contraria con il teste indicato nella Controparte_1
propria memoria n. 3 ex art. 183, comma 6 cpc. Inoltre, insiste per Controparte_1
l'ammissione dei capitoli di prova da esso dedotti nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma 6 cpc con il teste ivi indicato. Sulle spese: con vittoria di spese e competenze del giudizio monitorio e della presente causa, oltre accessori come per legge.
La CTU esperita, completa, analitica, ben motivata, pienamente condivisa dal giudicante, ha condotto in particolare alla conclusione che l'applicazione della Legge 122/1989 sul lotto di proprietà dei Signori
e rappresentava, al momento dei fatti, l'unica soluzione per costruire un nuovo Pt_1 Parte_2
manufatto con la condizione che lo stesso avesse destinazione esclusiva di autorimessa.
Il CTU ha asserito, inoltre, che non si rilevano errori di progettazione del tecnico geom. il CP_1 giusto compenso per le attività svolte dal geom. all'epoca dei fatti, è di € 4.926,25. CP_1
Nessuna responsabilità professionale, pertanto, può ascriversi all'operato di parte convenuta.
Quanto al compenso per il lavoro svolto dallo studio convenuto, il CTU lo ha quantificato in base ai valori approvati dal collegio dei Geometri.
Viene pertanto deciso come da dispositivo e le spese vengono compensate, stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna gli attori opponenti a corrispondere a parte convenuta la somma di euro 4.926,25, comprensivo di eventuali acconti già versati, oltre cassa geometri e accessori di legge, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensa le spese.
Sondrio, 5 11 25
Il Giudice
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 187/2023 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. CERATI ROBERTA
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 degli avv.ti ONEGLIA MASSIMO e CONFORTI BEATRICE
OGGETTO: Responsabilita professionale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 24 2 23 e evocavano in Parte_1 Parte_2
giudizio lo chiedendo: Controparte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE: Accertato e dichiarato che e non sono Parte_2 Parte_1 debitori della somma di € 8.525,00.=, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa.
pagina 1 di 7 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertati e dichiarati gli errori progettuali ed i danni derivanti agli attori opponenti in ragione dell'attività di progettazione posta in essere da parte opposta, condannare i convenuti -in via solidale tra loro ovvero ognuno in ragione del grado di responsabilità che dovesse venire acclarato in corso di giudizio- a corrispondere a parte attrice la somma di € 18.857,00.=, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da porre nel caso in compensazione con l'eventuale credito che dovesse venire denegatamente accertato in favore degli opposti.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, I.. C.A.P. e 15% spese CP_2
generali come per legge.
Si costituiva il convenuto, così concludendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito IN VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 24/2023 D.I. (n. 1175/2022 r.g.) del Tribunale di Sondrio in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE - confermare il decreto ingiuntivo n. 24/2023 D.I. del Tribunale di Sondrio;
In via principale e riconvenzionale: -rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande svolte dagli opponenti e per tutti i motivi di cui alla narrativa;
Parte_1 Parte_2
In via subordinata riconvenzionale: -accertare e dichiarare l'esatto adempimento nell'esecuzione del mandato professionale da parte degli opposti (p.i. Parte_3
) in persona dei legali rappresentanti che agiscono anche in proprio nelle persone del P.IVA_1
geometra (C.F. ed il geometra (C.F.: Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
) e per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento della somma di Euro CodiceFiscale_4
8.525,00 oltre cassa geometri e accessori di legge, oltre interessi e spese, o nella diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o dovesse risultare dall'istruttoria
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre accessori come per legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e CTU ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 9 10 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente.
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE: Accertato e dichiarato che e non sono debitori della somma di € 8.525,00.=, revocare, Parte_2 Parte_1
annullare e/o dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa.
pagina 2 di 7 IN VIA RICONVENZIONALE: Accertati e dichiarati gli errori progettuali ed i danni derivanti agli attori opponenti in ragione dell'attività di progettazione posta in essere da parte opposta, condannare i convenuti -in via solidale tra loro ovvero ognuno in ragione del grado di responsabilità che dovesse venire acclarato in corso di giudizio- a corrispondere a parte attrice la somma di € 18.857,00.=, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da porre nel caso in compensazione con l'eventuale credito che dovesse venire denegatamente accertato in favore degli opposti.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, I.. C.A.P. e 15% spese CP_2
generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: Circa le necessità dei proprietari e le scelte tecniche adottate Prova per testi e per interrogatorio formale di Controparte_3
e di sui seguenti capitoli : 1) “Vero che nella primavera del 2014 i coniugi Controparte_4 Pt_1
si rivolgevano allo Studio del Geom. manifestando la volontà di edificare un manufatto/box CP_1 interrato sul terreno di loro proprietà distinto in mappa Comune di Traona a F. 12, con il n. 828?”; 2)
“Vero che i coniugi riferivano che il terreno era situato in zona agricola e che Pt_1 Parte_2 era imprenditrice agricola?”; 3) “Vero che i coniugi precisavano allo che sarebbe stata Controparte_1
loro successiva volontà realizzare, in elevazione rispetto al suddetto manufatto, la propria nuova abitazione una volta venduto il fabbricato in cui risiedevano (situato in Traona, alla via LO n. 3 e distinto in mappa a Foglio 12, con il n. 715 sub. 4)?”; 4) “Vero che programma dei coniugi era Pt_1
di iniziare a costruire il manufatto interrato, alienare la casa di proprietà messa in vendita, trasferirsi temporaneamente in una seconda casa situata nel vicino comune di LO, e realizzare la nuova casa di abitazione una volta ottenuto il corrispettivo della vendita del primo immobile?”; 5) “Vero che il geom.
riferiva ai coniugi che il loro programma era fattibile ed otteneva quindi il relativo CP_1 Pt_1 incarico?”; 6) “Vero che il geom. quantificava in non più di 3.500 euro i costi per l'attività CP_1 richiesta?”; 7) “Vero che la scelta di edificare ai sensi della cd Legge Tognoli era frutto delle valutazioni tecniche dello;
8) “Vero che i coniugi pagavano la Controparte_5 Pt_1 fattura n. 2/2014 che Vi si rammostra (doc. n.5)”?; Si indicano a testimoni: - , Testimone_1
residente in [...]; - , residente in [...]modalità esecutive della progettazione Testimone_2
Prova per testi sui seguenti capitoli : 9) “Vero che una volta allestito il cantiere, l'Impresa individuale
IA ME di LO (So), verificava che il progetto presentato in Comune non prevedeva la realizzazione delle murature di sostegno dello scavo destinato ad ospitare il manufatto interrato, come si evince dal documento che Vi si rammostra (doc. n. 3)?”; 10) “Vero che durante e dopo le attività di scavo si verificavano ripetuti smottamenti? ; 11) “Vero che l'impresa segnalava ai proprietari la pericolosità dell'area?; 12) “Vero che l'impresa ed i proprietari si rivolgevano allo studio tecnico pagina 3 di 7 perché rimediasse?”; 13) “Vero che lo indugiava, senza intervenire?”; 14) “Vero che Controparte_1
l'impresa realizzava comunque le murature di sostegno per mettere in sicurezza l'area?”; Si indicano a testimoni: - , residente in [...]; - , residente in [...]Testimone_1 Testimone_2 vendita della vecchia casa di proprietà Prova per testi sui seguenti capitoli: 15) “Vero che verso la fine dell'anno 2015 i coniugi trovavano degli acquirenti interessati alla loro vecchia abitazione Pt_1 situata in Traona?”; 16) “Vero che iniziate le pratiche per la compravendita i coniugi Pt_1 apprendevano che l'alienazione del vecchio immobile avrebbe comportato anche il trasferimento dell'autorimessa asservita?”; Si indicano a testimoni: , residente in [...]; - Testimone_1
, residente in [...]; - Geom. , residente in [...]. Circa la revoca Testimone_2 Tes_3 dell'incarico e le problematiche riscontrate dal nuovo Tecnico incaricato 17) “Vero che i coniugi interrompevano ogni rapporto con lo e e ne contestavano Pt_1 Controparte_1 CP_1
l'operato?”; 18) “Vero che i coniugi conferivano incarico ad un altro Tecnico?”; 19) “Vero che Pt_1
i coniugi chiedevano al nuovo Tecnico, geom. di intervenire per sistemare il cantiere e Pt_1 Tes_3 trovare una soluzione per vendere la casa di proprietà svincolata dal box?” 20) “Vero che il geom. riscontrava errori progettuali nell'operato dello e riferiva che avrebbero potuto Tes_3 Controparte_1 essere adottate soluzioni tecniche alternative?” ; 21) “Vero che il geom. una volta preso in Tes_3
consegna il cantiere, appurava che sotto la direzione dello era stato Controparte_5 realizzato un locale interrato, frapposto tra il box approvato ed il confine ad ovest?”; 22) “Vero che il locale di cui al precedente capitolo non era presente nel progetto depositato in Comune, nè era stata richiesta la variante in corso d'opera?”; 23) “Vero che il geom. effettuava l'aggiornamento CP_1
catastale mediante la redazione dei relativi documenti (PREGEO e DOCFA) come se il locale in discorso non esistesse?”; 24) “Vero che quindi si rendeva necessario procedere con una pratica in sanatoria come da documenti che Vi di rammostrano (cfr. doc. n. 6, 7, 8 e 9)?”; 25) “Vero che i coniugi sopportavano i seguenti relativi costi: € 1.605,25.= per la pratica in sanatoria, € 516,00.= a Pt_1 titolo di sanzione ed € 774,40.= per il rifacimento di nuovi PROGEO e DOCFA da presentare all'Ufficio Catasto, come da documenti che Vi di rammostrano (cfr. doc. n. 6, 7, 8 e 9)?” 26) “Vero che per poter vendere la vecchia abitazione senza con essa trasferire anche il nuovo box interrato, i coniugi cercavano tra i famigliari chi fosse disposto ad intestarsi il box rendendolo pertinenza della Pt_1 propria abitazione?”; 27) “Vero che si rendeva disponibile ad intestarsi Testimone_1 temporaneamente il manufatto interrato e asservirlo ad un immobile di sua proprietà situato a Traona?”;
28) “Vero che quindi, con atto di donazione in data 25.06.2016 che Vi si rammostra (doc. n. 10) -e parallela scrittura tra le parti che altresì Vi si rammostra (doc. n. 11)-, i coniugi donavano a Pt_1
il garage?”; 29) “Vero che nell'atto veniva quindi contestualmente trasferito il Testimone_1
pagina 4 di 7 vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa al fabbricato distinto in mappa Comune di Traona a F. 12 con il n. 311 sub. 3 di proprietà di come da documento che Vi si rammostra (cfr. Testimone_1 sempre doc. n. 10)?”; 30) “Vero che per le operazioni di cui sopra i coniugi sopportavano costi Pt_1 pari ad € 3.000,00.= come da documento che Vi si rammostra (doc. n. 12)?”; 31) “Vero che quindi, in data 8.07.2016, i coniugi vendevano la casa di proprietà come da documento che Vi si Pt_1 rammostra? (doc. n. 13)?”; 32) “Vero che, venduta la casa e donato il manufatto interrato oggetto di giudizio, a nome di , venivano iniziate le pratiche edilizie per realizzare in Testimone_1 sopraelevazione il nuovo immobile dei coniugi ?”; 33) “Vero che a seguito delle relative Pt_1
pratiche, all'immobile veniva attribuito un nuovo numero di mappale e risultava distinto quindi, sempre a F. 12, con il n. 940 in luogo del n. 715 sub 4 che identificava invece il terreno?”; 34) “Vero che questo immobile non poteva beneficiare del box interrato in quanto asservito ad altra abitazione”?; 35)
“Vero che quindi lo stesso risultava privo degli standard urbanistici?”; 36) “Vero che il geom. Tes_3
individuava una differente area da adibire a parcheggio su altro appezzamento di terreno come da documento che Vi si rammostra (doc. n. 15)?”; 37) “Vero che dopo l'individuazione della nuova area di parcheggio con atto in data 17.08.2018 i deducenti si re-intestavano i beni come da documento che
Vi si rammostra (doc. n. 16)?”; 38) “Vero che venivano quindi ritrasferiti ai coniugi il Pt_1 manufatto interrato, unitamente all'area esterna di pertinenza su cui era in corso di ultimazione la porzione immobiliare ad uso abitativo come da documento che Vi si rammostra (cfr. doc. n. 6)?”; 39)
“Vero che nel medesimo atto si provvedeva a nuovamente trasferire il vincolo di pertinenzialità del box interrato in favore dell'abitazione dei coniugi come da documento che Vi si rammostra (cfr. Pt_1 doc. n.
6- pag. 3 )?”; 40) “Vero che i coniugi sopportavano costi notarili per € 6.100,00.= come Pt_1 da documentazione che Vi si rammostra (doc. n. 17)?”; 41) “Vero che il geom. presentava Tes_3 pratica in sanatoria riferita alle murature di sostegno dello scavo, realizzate dall'impresa, come da documento che vi si rammostra (doc. n. 18), con costi a titolo di oblazione per € 516,00.=?”; Si indicano a testimoni , residente in [...]; , residente in [...]; - Testimone_1 Testimone_2
Geom. , residente in [...]; Notaio in Morbegno, a conferma dei Tes_3 Controparte_6
capitoli relativi ai pagamenti delle spese notarili sostenute ° Chiede inoltre ammettersi prova contraria diretta su tutti i capitoli di prova avversari che verranno ammessi, indicando come testi:
[...]
, residente in [...]; , residente in [...]; geom. , residente in Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Morbegno.
Per parte convenuta opposta.
pagina 5 di 7 Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via Principale confermare il decreto ingiuntivo n. 24/2023, RG 1175/2022, emesso il 17/1/2023, dal Tribunale di
Sondrio; In via principale e riconvenzionale: rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande svolte dagli opponenti e per tutti i motivi emersi in corso di causa;
Parte_1 Parte_2
In via subordinata riconvenzionale: accertare e dichiarare l'esatto adempimento nell'esecuzione del mandato professionale da parte degli opposti (p.i. Parte_3
) in persona dei legali rappresentanti che agiscono anche in proprio nelle persone del P.IVA_1
geometra (C.F. ed il geometra (C.F.: Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
) e per l'effetto condannare gli opponenti al pagamento della somma di Euro CodiceFiscale_4
8.525,00 (già dedotto l'acconto ricevuto), oltre cassa geometri e accessori di legge, oltre interessi e spese, o della diversa maggiore o minore somma emersa in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte non accolte;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze istruttorie di controparte siano ammesse, anche solo parzialmente, chiede di essere ammesso a prova contraria con il teste indicato nella Controparte_1
propria memoria n. 3 ex art. 183, comma 6 cpc. Inoltre, insiste per Controparte_1
l'ammissione dei capitoli di prova da esso dedotti nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma 6 cpc con il teste ivi indicato. Sulle spese: con vittoria di spese e competenze del giudizio monitorio e della presente causa, oltre accessori come per legge.
La CTU esperita, completa, analitica, ben motivata, pienamente condivisa dal giudicante, ha condotto in particolare alla conclusione che l'applicazione della Legge 122/1989 sul lotto di proprietà dei Signori
e rappresentava, al momento dei fatti, l'unica soluzione per costruire un nuovo Pt_1 Parte_2
manufatto con la condizione che lo stesso avesse destinazione esclusiva di autorimessa.
Il CTU ha asserito, inoltre, che non si rilevano errori di progettazione del tecnico geom. il CP_1 giusto compenso per le attività svolte dal geom. all'epoca dei fatti, è di € 4.926,25. CP_1
Nessuna responsabilità professionale, pertanto, può ascriversi all'operato di parte convenuta.
Quanto al compenso per il lavoro svolto dallo studio convenuto, il CTU lo ha quantificato in base ai valori approvati dal collegio dei Geometri.
Viene pertanto deciso come da dispositivo e le spese vengono compensate, stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna gli attori opponenti a corrispondere a parte convenuta la somma di euro 4.926,25, comprensivo di eventuali acconti già versati, oltre cassa geometri e accessori di legge, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensa le spese.
Sondrio, 5 11 25
Il Giudice
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