TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2869/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1
Fraz presentato e difeso dall'avv. Alessandro Nicola (Cf. ) C.F._2 presso il cui studio in Ivrea, Via Jervis n.4 elegge domicilio giusta procura in atti e
CP_1
), nata a [...]-Romania il 30/05/1985 e residente in Castellamonte (TO), C.F._3 Frazione Spineto n. 115, rappresentata e difesa dall'avv. Marta Barolat Luisa (Cf. ), C.F._4 presso il cui studio in Ivrea, Via Jervis n.4, elegge domicilio giusta procura in att Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 27/11/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra si impegna a abbandonare la casa coniugale sita in Castellamonte, Frazione Spineto n. 115 e a CP_1 trasferirsi pr ilio. Per_
2) I figli minori e rimarranno affidati, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione pre r residenza del padre suindicata in Castellamonte, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, nei rispettivi periodi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore. Le decisioni più rilevanti per i minori saranno assunte congiuntamente dai genitori;
in particolare, saranno decisi di comune accordo l'iscrizione e l'indirizzo scolastico, le scelte relative al medico di base ed alle eventuali cure, salvo casi d'urgenza, gli indirizzi culturali e Per_ sportivi e religiosi, anche tenuto conto delle aspirazioni ed interessi di e Per_1
3) I genitori si impegnano, nell'interesse di entrambi i figli, a dialogare tra loro, a scambiarsi con regolarità notizie sugli stessi, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e su quant'altro riguardi la vita, la salute e l'educazione dei figli.
4) I genitori si impegnano inoltre a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli minori soggiorneranno durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dalle rispettive abitazioni. Per_
5) Per quanto concerne e fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, concorderanno liberamente tra loro le Per_1 modalità di visita-incontro con il genitore non collocatario. 6) Quanto alla figlia , la stessa permarrà presso l'abitazione del sig. sino al raggiungimento della Per_3 Parte_1 indipendenza economi ata la raggiunta maggiore età, madre e figlia de mente i loro contatti.
7) Di comune accordo i coniugi stabiliscono di rinunciare all'assegno di mantenimento. Entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
8) La sig.ra trasferisce la quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Castellamonte (TO), Frazione CP_1 Spineto n. 1 atasto Fabbricati al n° FOGLIO 17 MAPPLE 124 CAT.A3 PIANI T-1 Vani 6,5) al sig. che ne acquista la proprietà esclusiva nella misura del 100%; Parte_1
9) uo del mutuo fondiario, acceso presso la , con sede in Milano Via Controparte_2 della Moscova n.18, per l'acquisto dell'immobile sito in Frazione Spineto n.115 a Castellamonte (TO), ed assistito da garanzia ipotecaria con domanda di annotazione presso l'Agenzia del Territorio ufficio Provinciale di Torino sez. staccata di Ivrea iscritto al Registro generale n. 815 Registro particolare n. 133 Presentazione n. 20 del 09/02/2010, verrà dal deposito del presente atto integralmente corrisposto dal sig. . Le eventuali rate di mutuo pagate dalla sig.ra Parte_1 CP_1 in data successiva a quella di omologa del presente accordo, le verranno integralmente restituite dal sig. , che si Parte_1 impegna in tal senso, entro il giorno 5 del mese successivo. La sig.ra rinuncia espressamente a ri CP_1 Pt_1 il 50% delle rate di mutuo corrisposte precedentemente alla data di omologa del presente accordo.
10) Il finanziamento acceso presso l'istituto di credito per l'acquisto dell'auto meglio identificato al numero CP_3
20235079 resterà in capo ad entrambi i ricorrenti che si obbligano a versare le rate residue nella misura del 50% a carico del sig. e del 50% a carico della sig.ra . Parte_1 CP_1
11) Entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, in proporzione alle proprie sostanze, nella misura del 50% per il signor Parte_1
e del 50% per la signora . Gli assegni familiari ed eventuali agevolazioni saranno assegnati nella misura del CP_1 100% in capo al sig. Parte_1
12) Entrambi i genitori si obbligano a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% in capo al Sig e Parte_1 del 50% in capo alla signora . CP_1
13) I ricorrenti si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori Per_ e Per_1
Le spese dei rispettivi legali rimarranno a carico di ciascuna parte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Torre Canavese in data 23/07/2005, Parte_1 CP_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2005). Dall'unione sono nati tre figli: (17/01/2006), (02/11/2008) e Per_3 Per_1 Per_
(25/01/2019). Come riportato, a causa di un'insanabile crisi nel rapporto coniugale, le Parti sono enuti alla decisione di separarsi. I coniugi hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
[...] CP_1
Devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2869/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._1
Fraz presentato e difeso dall'avv. Alessandro Nicola (Cf. ) C.F._2 presso il cui studio in Ivrea, Via Jervis n.4 elegge domicilio giusta procura in atti e
CP_1
), nata a [...]-Romania il 30/05/1985 e residente in Castellamonte (TO), C.F._3 Frazione Spineto n. 115, rappresentata e difesa dall'avv. Marta Barolat Luisa (Cf. ), C.F._4 presso il cui studio in Ivrea, Via Jervis n.4, elegge domicilio giusta procura in att Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 27/11/2025” Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra si impegna a abbandonare la casa coniugale sita in Castellamonte, Frazione Spineto n. 115 e a CP_1 trasferirsi pr ilio. Per_
2) I figli minori e rimarranno affidati, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 collocazione pre r residenza del padre suindicata in Castellamonte, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, nei rispettivi periodi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore. Le decisioni più rilevanti per i minori saranno assunte congiuntamente dai genitori;
in particolare, saranno decisi di comune accordo l'iscrizione e l'indirizzo scolastico, le scelte relative al medico di base ed alle eventuali cure, salvo casi d'urgenza, gli indirizzi culturali e Per_ sportivi e religiosi, anche tenuto conto delle aspirazioni ed interessi di e Per_1
3) I genitori si impegnano, nell'interesse di entrambi i figli, a dialogare tra loro, a scambiarsi con regolarità notizie sugli stessi, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e su quant'altro riguardi la vita, la salute e l'educazione dei figli.
4) I genitori si impegnano inoltre a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli minori soggiorneranno durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dalle rispettive abitazioni. Per_
5) Per quanto concerne e fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, concorderanno liberamente tra loro le Per_1 modalità di visita-incontro con il genitore non collocatario. 6) Quanto alla figlia , la stessa permarrà presso l'abitazione del sig. sino al raggiungimento della Per_3 Parte_1 indipendenza economi ata la raggiunta maggiore età, madre e figlia de mente i loro contatti.
7) Di comune accordo i coniugi stabiliscono di rinunciare all'assegno di mantenimento. Entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
8) La sig.ra trasferisce la quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Castellamonte (TO), Frazione CP_1 Spineto n. 1 atasto Fabbricati al n° FOGLIO 17 MAPPLE 124 CAT.A3 PIANI T-1 Vani 6,5) al sig. che ne acquista la proprietà esclusiva nella misura del 100%; Parte_1
9) uo del mutuo fondiario, acceso presso la , con sede in Milano Via Controparte_2 della Moscova n.18, per l'acquisto dell'immobile sito in Frazione Spineto n.115 a Castellamonte (TO), ed assistito da garanzia ipotecaria con domanda di annotazione presso l'Agenzia del Territorio ufficio Provinciale di Torino sez. staccata di Ivrea iscritto al Registro generale n. 815 Registro particolare n. 133 Presentazione n. 20 del 09/02/2010, verrà dal deposito del presente atto integralmente corrisposto dal sig. . Le eventuali rate di mutuo pagate dalla sig.ra Parte_1 CP_1 in data successiva a quella di omologa del presente accordo, le verranno integralmente restituite dal sig. , che si Parte_1 impegna in tal senso, entro il giorno 5 del mese successivo. La sig.ra rinuncia espressamente a ri CP_1 Pt_1 il 50% delle rate di mutuo corrisposte precedentemente alla data di omologa del presente accordo.
10) Il finanziamento acceso presso l'istituto di credito per l'acquisto dell'auto meglio identificato al numero CP_3
20235079 resterà in capo ad entrambi i ricorrenti che si obbligano a versare le rate residue nella misura del 50% a carico del sig. e del 50% a carico della sig.ra . Parte_1 CP_1
11) Entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, in proporzione alle proprie sostanze, nella misura del 50% per il signor Parte_1
e del 50% per la signora . Gli assegni familiari ed eventuali agevolazioni saranno assegnati nella misura del CP_1 100% in capo al sig. Parte_1
12) Entrambi i genitori si obbligano a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% in capo al Sig e Parte_1 del 50% in capo alla signora . CP_1
13) I ricorrenti si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori Per_ e Per_1
Le spese dei rispettivi legali rimarranno a carico di ciascuna parte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Torre Canavese in data 23/07/2005, Parte_1 CP_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2005). Dall'unione sono nati tre figli: (17/01/2006), (02/11/2008) e Per_3 Per_1 Per_
(25/01/2019). Come riportato, a causa di un'insanabile crisi nel rapporto coniugale, le Parti sono enuti alla decisione di separarsi. I coniugi hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
[...] CP_1
Devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento