Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
L'omessa convalida da parte del P.M. del sequestro di corrispondenza mancata dall'imputato, eseguito d'iniziativa dalla P.G., non impedisce l'utilizzabilità nel giudizio della corrispondenza sequestrata, in quanto l'art. 237 cod. proc. pen. consente l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 35036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35036 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 966
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 39669/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.V. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 10.6.2009 della Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di parte civile, avv. Amato Fausto M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Morreale Antonino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 10 giugno 2009 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 24.5.2006, con la quale C.V. era stato condannato alle pena di anni otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 in danno della figlia C.M. , all'epoca minore degli anni quattordici (capo a) e per il reato di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 610 c.p. in danno della medesima (capo e), unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 81 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, nn. 2 e 5 in danno della figlia M. (capo b).
Riteneva la Corte, innanzitutto, infondate le eccezioni in rito. La richiesta di proroga delle indagini, fondata dal P.M. sulla complessità dei fatti, integrava certamente la giusta causa richiesta per la prima proroga (i criteri valutativi previsti dalla norma per la seconda proroga a maggior ragione valgono per la prima). Peraltro non poteva revocarsi in dubbio che si trattava di indagini di notevole complessità che coinvolgevano anche la moglie dell'imputato e, del resto, il P.M. aveva trasmesso al GIP l'intero fascicolo. E difatti a seguito della proroga delle indagini era stata espletata perizia grafologica dal dr. D. ed erano stati escussi i fratelli M. , i quali, tra l'altro, erano stati sentiti in dibattimento per cui l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni di quanto dichiarato in sede di indagini non avrebbe avuto alcuna incidenza.
Quanto alla eccepita nullità del sequestro dell'appunto manoscritto trovato in possesso dell'imputato, si trattava di cosa pertinente al reato di cui era obbligatorio il sequestro;
sicché la nullità del decreto e del verbale di perquisizione non si ripercuoteva sul sequestro medesimo. In ogni caso, trattandosi di documento proveniente dall'imputato, ne poteva essere disposta l'acquisizione ex art. 237 c.p.p.. Infine, secondo la Corte territoriale, il contenuto del manoscritto era stato confermato dalla parte lesa, dalla teste D.M. e dallo stesso imputato.
Quanto al "merito", la Corte territoriale disattendeva tutte le doglianze difensive, confermando la piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa che, peraltro, aveva confidato gli abusi subiti già quando gli stessi si stavano verificando. Riteneva, poi, la Corte che fosse insostenibile l'ipotesi difensiva di una deliberata calunnia (determinata dal fatto che il padre aveva sorpreso a letto la figlia con U..M. ). Infine, secondo la Corte di merito, non apparivano necessari, in presenza di un solido quadro probatorio, gli ulteriori approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa.
2) Ricorre per cassazione C.V. , a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione al sequestro operato dalla p.g. il 20 aprile 2001 del biglietto manoscritto. La nullità del decreto e del verbale di perquisizione (dichiarata dal GIP) si ripercuote inevitabilmente sul sequestro, avendo l'atto successivo tratto origine in maniera esclusiva dall'atto nullo. A parte il fatto che, non avendo il P.M. indicato specificamente le cose da apprendere nel corso della perquisizione, il verbale di sequestro avrebbe dovuto essere convalidato. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 406 c.p., n. 2 ed alla L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, n. 3, lett. b). A norma dell'art. 406 c.p.p. la prima richiesta di proroga va concessa nel caso in cui sussista una giusta causa, mentre le successive richieste nei casi di particolare complessità delle indagini. Il P.M., pertanto, trattandosi della prima proroga, avrebbe dovuto fondare la richiesta su una giusta causa (faceva invece riferimento alla complessità delle indagini). Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione della difesa con ordinanza del 3.3.2004, richiamava la necessità di espletamento di una perizia grafologica (richiesta, invece, mai avanzata e mai espletata dal P.M.; a seguito della proroga delle indagini furono sentiti solo i fratelli M. ). La Corte di Appello è incorsa nella stessa colpa grave, ribadendo che la proroga era risultata necessaria per svolgere importanti indagini ed in particolare la consulenza grafologica del dott. D. (consulenza che invece fu effettuata nel luglio 2003 davanti al Tribunale per i Minorenni di Palermo).
Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, per ritenere giustificata la concessione della proroga, hanno fatto quindi riferimento ad atti istruttori inesistenti.
Con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 per a) la mancata rinnovazione della perizia grafologica in relazione alle lettere attribuite ad E..C. (quella del dottor S.
composta di appena 15 righi era assolutamente inidonea ed inaffidabile). La Corte si limitava a disporre, che il dr. S. venisse sentito a chiarimenti (ma inspiegabilmente non si è proceduto neppure in tal senso); b) il mancato espletamento di nuova perizia grafologica e chimica sul diario della parte offesa in ordine all'epoca (se coevamente o successivamente alla redazione del diario medesimo) in cui erano state scritte le frasi che alludevano agli abusi;
c) l'omesso accertamento della circostanza che nella notte tra il (omesso) il ricorrente non era uscito di casa e non aveva chiamato la figlia;
d) il mancato espletamento di nuova perizia grafologica collegiale sulle lettere attribuite a C.E. ;
e) la mancata acquisizione dei tabulati telefonici per accertare il contenuto delle conversazioni telefoniche e dei messaggi tra i protagonisti della vicenda.
Con l'ottavo motivo denuncia la mancanza di motivazione su circostanze decisive dedotte con i motivi di appello in ordine ai precoci rapporti sessuali avuti dalla parte offesa, alla inattendibilità della stessa, in ordine ai due messaggi telefonici inviati dalla parte civile al padre la mattina del (omesso) , che smentivano clamorosamente la parte offesa ed i fratelli M. , al contenuto del diario da cui emergevano rapporti di assoluta normalità e serenità con il padre addirittura fino al dicembre 2001, alla deposizione del teste P.V. (che aveva riferito che il ricorrente si trovava insieme a lui a svolgere attività lavorativa nel comune di XXXXXX dal 1994 al 1998 cioè nel periodo comprendente i presunti abusi).
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito. 3.1.1) Quanto alla denunciata violazione dell'art. 406 c.p.p., va ricordato che tale norma prevede che "il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405.." (comma 1) e che "ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato" (comma 2). Come emerge dal chiaro disposto normativo, che trova conferma esplicita nella stessa Relazione al codice, si è stabilito "un principio di gradualità nelle cause che possono determinare la proroga dell'attività del pubblico ministero. Mentre il provvedimento che autorizza per la prima volta il pubblico ministero a superare il termine di sei mesi, può essere motivato da una pluralità di ragioni riconducibili al concetto elastico di giusta causa, le proroghe successive debbono ancorarsi a parametri definiti in modo più rigoroso e stringente..". Risulta pacificamente, come riconosce lo stesso ricorrente, che si trattava della prima richiesta di proroga, per cui non era necessario che ricorressero i criteri specifici e rigorosi previsti per le ulteriori proroghe. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta di una prima proroga, fondata sulla "complessità dei fatti", fosse del tutto sufficiente ad integrare la giusta causa "posto che i criteri valutativi previsti per la seconda proroga, a fortiori ed a maggior ragione possono valere per la prima". I giudici di merito hanno sottolineato, inoltre, che, indubitabilmente, l'indagine (che riguardava anche la moglie dell'imputato) era di notevole complessità, tenuto conto di tutti gli accertamenti svolti fino a quel momento e che il GIP, a cui era stato trasmessa copia di tutto il fascicolo, era stato posto in condizione di valutare la necessità della richiesta proroga.
La esistenza di siffatta necessità va valutata, poi, in relazione alla "situazione ex ante", vale a dire nel momento in cui venne richiesta la proroga. Irrilevanti, pertanto, sono gli ulteriori sviluppi ed in particolare gli atti di indagine effettivamente disposti a seguito della proroga. In tal senso deve ritenersi "innocuo" il richiamo fatto dai giudici di merito ad un atto (consulenza grafologica del dr. D. ), che, secondo il ricorrente, non risulta espletato a seguito della proroga delle indagini. Infine lo stesso ricorrente, da un lato, riconosce che il P.M., usufruendo della proroga illegittimamente concessa, ha proceduto esclusivamente alla audizione, tramite la p.g., di M.R. e di Mi.Sa.
, in data 2 maggio 2002 (pag. 10 ricorso) e, dall'altro, che le indagini svolte in epoca posteriore alla scadenza del termine (illegittimamente utilizzatele) "sono state ed hanno avuto notevole refluenza nel formare il convincimento dei giudici di merito circa la dichiarazione di colpevolezza del ricorrente" (pag. 11). Si omette, però, di considerare che tali dichiarazioni furono rese dai fratelli M. nella fase delle indagini preliminari. Ineccepibilmente, pertanto, la Corte territoriale ha evidenziato che i fratelli M. erano stati inseriti nella lista testi del P.M. e che furono sentiti in dibattimento, per cui "l'eventuale dichiarazione di inutilizzabilità di quanto avvenuto in fase di indagine.." non aveva alcuna incidenza.
3.1.2) Quanto alla eccepita nullità del sequestro del biglietto manoscritto, la Corte territoriale ha ritenuto assorbente il rilievo che il documento poteva essere acquisito ed utilizzato ex art. 237 c.p.p. Risultava infatti pacificamente che il biglietto era stato formato dall'imputato e come tale (essendo contenuto nel fascicolo per il dibattimento) era pienamente utilizzabile.
L'art. 237 c.p.p. consente, infatti, l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. Sicché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "mancata convalida del sequestro di p.g. di corrispondenza dell'imputato non ne impedisce l'acquisizione e, conseguentemente, l'utilizzabilità nel giudizio" (Cass. pen. sez. 1^ n. 10819 del 7.7.1994). 3.2) In ordine ai motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso rileva il Collegio che non ricorre la denunciata omessa applicazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2. Non c'è dubbio che in un sistema processuale come quello vigente, caratterizzato dalla dialettica delle parti, alle quali compete l'onere di allegare le prove a sostegno delle rispettive richieste, il giudice debba limitarsi a valutare soprattutto la pertinenza della prova al thema decidendum. Ogni diversa valutazione, collegata alla attendibilità della prova e quindi al "risultato" della smessa, esula dai poteri del giudice (l'art. 190 prevede invero che le prove sono ammesse a richiesta di parte) e finirebbe per espropriare le parti del diritto alla prova. Tale diritto alla prova non è, però, "assoluto", ponendo lo stesso legislatore dei limiti: il giudice è tenuto infatti ad escludere le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti (art. 190 c.p.p., comma 1). Tali principi sono stati reiteratamente ribaditi: "il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto della prova a carico, che l'art. 495 c.p.p., comma 2 riconosce all'imputato incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189 e 190 cod. proc. pen. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere,
attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita decisiva dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 2350 del 21.12.2004). Il Tribunale venne semplicemente sollecitato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ad esercitare i suoi poteri officiosi. E, come si legge nella sentenza di primo grado, "..è proprio per le su esposte ragioni che il Tribunale ha ritenuto di non dover dar corso alle insistenti richieste della difesa di disporre accertamenti sul traffico telefonico e messaggistico dei cellulari della M..C. , dell'odierno imputato e del M. , trattandosi di incombente assolutamente inutile" - pag.47). Le medesime considerazioni valgono, a maggior ragione, in relazione al giudizio di appello.
A pag. 2 della sentenza impugnata si da atto delle varie richieste di riapertura dell'istruzione dibattimentale contenute nei motivi di appello.
La Corte territoriale, in presenza della richiesta di rinnovazione, aveva l'onere di accertare se il processo potesse essere deciso allo stato degli atti oppure se fosse assolutamente necessario disporre la rinnovazione medesima.
La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha, infatti, carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità" (cfr. Cass. sez. 5 n. 8891 del 16.5.2000; Cass. sez. 6 n. 5782 del 18.12.2006). Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente che la Corte territoriale ha ritenuto che il processo potesse essere definito allo stato degli atti, emergendo a carico dell'imputato un quadro probatorio assolutamente rassicurante. Si è fatta, per di più, carico di motivare specificamente ed adeguatamente in ordine alle singole richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, escludendo che esse fossero assolutamente necessarie ai fini della decisione (pag. 15-16 sent.). 3.3) Infondato è anche l'ottavo motivo di ricorso.
3.3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 1 n. 42369/2006) "alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8,
il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6A, 15 marzo 2006, rie. Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8,
"mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (cfr. Cass. sez. 5 n. 39048 del 25.9.2007). 3.3.1.1) Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché, senza evidenti incongruenze o interne contraddizioni, ha puntualmente esaminato le risultanze probatorie e, con argomentazioni coerenti ed immuni da palesi illogicità, ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'imputato.
La Corte territoriale ha evidenziato, innanzitutto, la piena attendibilità della parte offesa, sottolineando che ogni sua dichiarazione risultava confermata e riscontrata da quella di altri testi. Richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado ha ricordato la Corte territoriale che le accuse nei confronti del padre non erano sorte improvvisamente in occasione di quanto accaduto nel marzo 2001. Esse infatti si erano già manifestate negli anni precedenti (e quindi in epoca non sospetta) attraverso confidenze fatte a più persone. Vi erano state rivelazioni in ordine agli abusi sessuali subiti proprio mentre gli stessi si stavano verificando. Ed in ordine a tali disvelamenti vi era la conferma proveniente da più fonti. In particolare la madre B.C. , oltre a confermare le confidenze ricevute dalla figlia, aveva dichiarato di aver sorpreso il marito con la figlia nel letto matrimoniale in atteggiamento ambiguo. Anche l'amica D.M. aveva ricevuto le stesse confidenze nei primi mesi del 1999. Altri disvelamenti vi erano stati con la prof. I. (tramite la D.M. ), con il LO D..L.C. ,
con il fidanzato U..M. , con la cugina C.E.
attraverso una corrispondenza epistolare (la perizia d'ufficio aveva ricondotto le otto lettere prodotte dalla parte offesa proprio alla cugina EM, mentre inaffidabile era in proposito la consulenza di parte che non aveva provveduto a raccogliere neppure scritti di comparazione). Tali disvelamenti in epoca non sospetta rendevano, secondo la Corte territoriale, insostenibile la tesi difensiva della ritorsione per essere stata la p.o. sorpresa dal padre a letto con il M. nel marzo 2001.
Ma anche in ordine ai fatti accaduti nel marzo 2001 le dichiarazioni di C.M. erano confortate dalle dichiarazioni dei fratelli M. e dalle sostanziali ammissioni dello stesso imputato. Quanto alle testimonianze dei M. evidenziava la Corte che esse erano perfettamente congruenti con il racconto della parte offesa e smentivano clamorosamente la tesi difensiva. Del resto l'accorrere dei predetti, in piena notte, nel luogo dove si trovava la ragazza, costituiva la dimostrazione più evidente del fatto che qualcosa di molto grave si era verificato. I testi in questione poi erano certamente credibili in quanto M.S. era completamente estraneo alle vicende e sì era limitato ad accompagnare il LO proprio in considerazione della percepita gravità della situazione, mentre U..M. nel momento in cui aveva reso la testimonianza non era più fidanzato con la parte offesa, per cui non era ipotizzabile che egli potesse essere condizionato da quel legame sentimentale.
Quanto al biglietto, la Corte territoriale condivideva la valutazione dei primi giudici in ordine al significato indiziante da attribuire allo stesso. Il Tribunale aveva infatti, con un esame preciso ed argomentato, evidenziato come il testo della lettera costituisse una sostanziale ammissione di responsabilità e quindi una conferma delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa.; mentre era assolutamente "peregrina" la spiegazione fornita dall'imputato (sconfessata peraltro dallo stesso tenore della lettera) - pag. 40 e ss. sent. Trib..
3.3.1.2) Il ricorrente, denunciando formalmente la "incompletezza" della motivazione in ordine alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, finisce per riproporre la tesi alternativa della ritorsione (già motivatamente disattesa dalla Corte territoriale) attraverso una diversa,e più favorevole all'imputato/interpretazione delle risultanze processuali. Con motivazione, coerente e logica, i giudici di merito hanno escluso, sia sul piano fattuale che logico, la sostenibilità di siffatta tesi difensiva. Altrettanto argomentata, come si è visto, è la valutazione della piena attendibilità della parte offesa, confortata dalle risultanze della perizia psichiatrica (sul punto si era ampiamente soffermato la sentenza di primo grado a pag. 20 e ss.). Nè sono ravvisabili palesi illogicità della motivazione in relazione alla non decisività dei rilievi difensivi in ordine agli accertamenti sui traffici telefonici o sul diario. La denunciata omessa valutazione della testimonianza di P.V. , infine, non è certo idonea a scardinare il robusto apparato argomentativo della sentenza impugnata. A parte il fatto che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risulta neppure indicata l'udienza in cui è stata resa detta testimonianza, dalle stesse prospettazioni difensive non emerge alcuna incompatibilità assoluta con la contestazione (non risultando che il C. rimanesse costantemente anche nei giorni festivi a XXXXXX). 3.4) Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese, sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 complessivi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2010