Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11517 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 2 O B N , E E 1 E 9 C N 9 1 1 5 17 /02 A 1 O - P EPUBBLICA ITALIANA I 1 Z I 1 A - D 1 R T 2 E S NOME EL PODLO ALL NO I . C L G I E 9 D R 3 U A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G D Oggetto E 4 E T white ch N Y N SEZIONE TERZA CIVILE . E T T S R E S A I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 8859/00 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 10745/00 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 11326/00 Consigliere Cron. 28125 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente Ud. 09/05/02 SENTENZA C.C. sul ricorso proposto da: ia r CER CORSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, in persona del le l e c 2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA IA 0 n R a 0 E 2 L C L . E in C O presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati N G A a o t C A r I a e D it ic 2 E PASQUALE ABBATE, ROBERTO M BISCEGLIA, giusta delega in C s R 0 o O o t T T r p e E e i, IR b atti;
D D g m IL g U o
- ricorrente -
contro
AURORA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Antonio ARBIA, incorporante per fusione la SIAD ASSICURAZIONI2002 con sede in Napoli, elettivamente 1119 domiciliata in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 9, presso lo -1- studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, difesa dall'avvocato ANTONIO PASSERO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COOP EDERA SRL, MIRANDA GIUSEPPE, COMUNE S GIUSEPPE VESUVIANO;
intimati e sul 2° ricorso n° 10745/00 proposto da: COOP EDERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. DE Scotti, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITO BISCEGLIA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SIAD ASSIC SPA, CER CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, MIRANDA GIUSEPPE, COMUNE DI S GIUSEPPE VESUVIANO;
intimati °e sul 3° ricorso n 11326/00 proposto da: VESUVIANO, in persona del COMUNE DI SAN GIUSEPPE Sindaco p.t. dott. Ivan Pasquale Casillo, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega -2- in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
EMILIANO CER CONSORZIO ROMAGNOLO, MIRANDA GIUSEPPE, COOP EDERA SRL;
- intimati avverso la sentenza n. 338/99 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa il 19/03/99 e depositata il 20/03/99 (R.G. 3464/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si dichiari il rigetto il ricorso principale, dichiarando l'assorbimento dei ricorsi incidentali. -3- Svolgimento del processo MI IU conveniva il Comune di S. IU Vesuviano, davanti al giudice di pace di Ottaviano, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni (pari a £. 1.505.000) subiti dalla sua autovettura finita in una grossa Il Comune buca di una strada comunale il 30.11.1996. la s.p.a. chiamava in causa il suo assicuratore per r.C., il CER (Consorzio Emiliano Nuova Tirrena, nonché Romagnolo), quale impresa che aveva eseguito i lavori di metanizzazione, da cui pretendeva di essere manlevato. Il CER chiamava in causa la società coop. r.l. DE, che aveva materialmente eseguito i lavori, da cui pretendeva di essere Quest'ultima chiamava in causa manlevata. il suo ' assicuratore per r.c., la s.p.a. Siad. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 6.3.1999, condannava il Comune al risarcimento del danno in favore 1.200.000, nonché aldell'attore nella misura di £. pagamento delle spese processuali e di precetto. Condannava il Cer a rivalere il Comune delle somme pagate in favore dell'attore, in comprese quelle processuali e di precetto. Rigettava la domanda del Cer nei confronti dell'DE, in quanto non era stato provato che quest'ultima avesse eseguito i lavori nella zona in questione. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Cer. Resistono con controricorso la s.p.a. UR SS, incorporante la SIAD, il Comune e la coop. DE. Questi ultimi due hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato. Il Comune ha presentato memoria. Motivi del ricorso 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale il CER lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, 2 C. c.p.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Con il terzo motivo lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. In tutti i suddetti motivi il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di manleva nei confronti dell'DE, adducendo che l'obbligo di manleva non era stato provato, mentre ciò risultava dalla documentazione esibita, ed inoltre era fatto pacifico tra le parti, non essendo stato contestato.
2. Ritiene questa Corte che i tre suddetti motivi vadano esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi. 4 Essi sono manifestamente infondati e, quindi, vanno rigettati. Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge), il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di costituzionali e comunitarie (in quanto di rangonorme superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta. mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie, va, anzitutto osservato che il giudice di pace non ha rigettato la domanda di garanzia impropria proposta dal Cer nei confronti dell'DE, perché non era stato pattiziamente previsto detto obbligo di garanzia, come pare sostenere il ricorrente, ma perché non era stato provato che l'DE avesse eseguito i lavori nel luogo in questione, in altri termini perché non risultava provato che ricorressero gli estremi fattuali perché operasse la garanzia. 5 Trattasi di motivazione attinente alle circostanze fattuali, che non è né mancante né insanabilmente contraddittoria, per cui non sussiste il lamentato vizio di motivazione. secondo cui il giudice non avrebbe 3. Quanto alla censura, esibiti, va osservato che detta esaminato i documenti censura è inammissibile, in quanto, a parte il rilievo che detta omessa valutazione non integra un'ipotesi di vizio motivazionale deducibile in cassazione avverso le sentenze pronunciate secondo equità, in ogni caso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non è indicato il momento processuale in cui tali documenti sarebbero stati prodotti, né è riportato il contenuto degli stessi, in modo da poter permettere alla corte la valutazione della decisività dei documenti.
4. Egualmente manifestamente infondata è la censura di mancato rilievo che l'obbligo di manleva era nella fattispecie pacifico tra le parti. Infatti, a parte il rilievo che detto obbligo di manleva è certamente contestato dall'assicuratore dell'DE, l'UR SS (vedasi suo controricorso), che pure legittimato ed interessato a farlo, va in ogni caso rilevato che l'accertamento dell'esistenza di un "fatto pacifico" rientra nei poteri del giudice di merito (Cass. 11.1.1983,n. che nella fattispecie il rigetto della domanda di 195); manleva è stato fondato dal giudice, non sull'esclusione di 6 un obbligo pattizio in tal senso, ma sull'inesistenza delle circostanze fattuali che rendessero operante detto obbligo (esecuzione dei lavori in quella strada da parte dell'DE).
5.1. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice ritenuto di condannare il CER al pagamento anche delle spese di precetto, pur non essendo stata la stessa proposta. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Infatti, poiché il precetto è un atto che precede l'esecuzione, le relative spese ben possono essere contenute nel precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo esse un accessorio di legge, alle spese processuali, come quelle di tutti gli altri atti successivi e conseguenti alla sentenza e registrazione della (notificazione, trascrizione sentenza), ovviamente ove effettivamente sostenute (cfr. Cass. 20 gennaio 1994, n. 457; Cass. S.U. 24 febbraio 1996, n. 1471; Cass. civ., 10 maggio 1984, n. 2870). Poiché dette spese conseguono per legge, il giudice che abbia condannato la parte soccombente non solo al pagamento delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche genericamente a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda ma 7 esplicita quell'obbligo conseguenziale, già contenuto nella legge.
5.2. Peraltro, ove l'altra parte impugni la decisione sotto questo profilo a norma dell'art. 112 c.p.c., come nella fattispecie, detta impugnazione è priva di interesse, poichè, ove anche accolta, non determinerebbe una posizione piu' favorevole per l'impugnante, in quanto, anche in assenza di detta statuizione, egli sarebbe sempre tenuto, aove già condannato al pagamento delle spese processuali, rivalere la controparte di dette spese accessorie conseguenti alla sentenza.
6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che il Comune doveva essere condannato al pagamento del 50% del danno e l'DE al residuo 50%, poiché tanto risulterebbe dalla motivazione. Infatti, anzitutto, con la motivazione è stata esclusa ogni responsabilità dell'DE ,per i motivi suddetti, ed affermata quella del CER. Inoltre la domanda era stata proposta dal danneggiato esclusivamente nei confronti del Comune, ed, essendo stata ritenuta la responsabilità di quest'ultimo, correttamente questi è stato condannato al pagamento dell'intero, salvo poi rivalersi per l'intero nei confronti dell'esecutrice dei lavori per il patto di manleva, ritenuto esistente. 8 7.Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, C. 2, c.p.c.. Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti gli incidentali. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute da ciascuno dei resistenti per questo giudizio di Cassazione, liquidate, per ciascuno, in Euro 24,00 fer alte ' oltre Euro quattrocentocinquanta//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. Il cons. est. Il Presidenteresid Anand Se ats H. DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Ce 02/860/2002 4 ) 7 O 3 L E . Oggi, L IL DIRETTORE Umberto Ciccro C N O , B A 1 P E 9 I E 9 1 D N - 1 O I E 1 Z - C 1 I A 2 R D T . U L S I I V G G S E R E B સાં N A . D 4 T . S T R E S A I 9