Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2002, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
0069556 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POI04 3 9 0 /0 2 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pribati SEZIONE TRIBUTARIA Avolazione pro turrennet Camposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8347/00 Presidente Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Cron. 10269 Dott. Vittorio RAGONESI BENINI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF. ENTRATE ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI AR;
intimato Commissione avversO la sentenza n. 88/99 della depositata il N.. 2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, 2637 13/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 13.4.1999, la Commissio- ne tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'appello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia moti- vando che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione del- l'imponibile per RP e Ilor, e correttamente erano state dedotte da TR EL nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 971; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. In 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini RP e Ilor, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.12.2001 Il Presidente Il relatore Michele Cap illo Stefano Benini نسل تالا IL CANCELLERE C1 NZ TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NZ TT 4