Sentenza 8 novembre 2000
Massime • 3
In tema di lottizzazione abusiva sussiste la responsabilità del notaio rogante, a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 18 legge 28 febbraio 1985 n. 47, ove risulti la cosciente e volontaria partecipazione alla integrazione del reato in questione, desumibile dalla dimensione complessiva strutturale di ogni singolo atto, dal sistema negoziale predisposto per eludere specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici (quali la minima unità culturale), dalla stipulazione diluita nel tempo di vari atti da parte degli stessi venditori per il medesimo terreno.
In tema di lottizzazione abusiva la confisca dei terreni lottizzati ex art. 18 legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ricomprendere tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, ivi compresi i lotti non ancora alienati al momento di accertamento del reato; ciò in quanto anche tale residua parte è venuta a perdere la propria originaria vocazione e destinazione a seguito dell'intervenuta lottizzazione del comprensorio interessato alla ripartizione abusiva, nel cui progetto generale comunque rientravano.
Risponde del reato di concorso in lottizzazione abusiva, previsto dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, anche il subacquirente di un singolo lotto allorché al momento dell'acquisto il programma lottizzatorio abbia iniziato a delineare i propri aspetti materiali sul territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2000, n. 12989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12989 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 08/11/2000
1. Dott. ALDO ZZ Consigliere SENTENZA
2. " GU DE MA " N. 3740
3. " CE DI NU " REGISTRO GENERALE
4. " AN AR " N. 5316/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto PE RN n. a Melendugno il 2 giugno 1947;
PE TA n. a Melendugno il 28 ottobre 1954 ed altri 48 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 2 giugno 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese
1) PE ER,
2) OL MO,
3) DO LV,
4) AC BR,
5) NO IO,
6) NO GI,
7) DE TR RI ME,
8) DE TI AN,
9) AC AZ RI,
10) NO OS,
11) DE TI IO,
12) ZZ AN,
13) AS UC GA LV,
14) OS IO,
15) AN IA IR,
16) GI CO,
17) AS TO,
18) PO IO,
19) D'IC TA,
20) VI CO NG,
21) UR NA LA,
22) AC UC,
23).VI IO PE,
24) UT NA,
25) PE AO,
26) ZZ NA ER,
27) CU NA,
28) AC GU,
29) UZ NA,
30) UZ IO,
31) NA OM,
32) AS IO,
33) NO RI NA,
34) CU LE,
35) GI AN,
36) PE IO,
37) PE ET,
38) AR RI,
39) NI IC,
40) PE TA,
41) PE OL GA,
42).IO LU,
43) LL NT,
44) LO NA,
45) GN AL,
46) AC IO PE,
47) IA IO,
48) EO IT,
49) AN PE,
50) GU LU RA,
51) TA LL,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Izzo Gioacchino che ha concluso per ASR limitatamente alla confisca del non sequestrato CC ER ed altri.
Rigetta nel resto.
Uditi i difensori 1) ON AN (Bari)
2) TR RO (Lecce)
3) IC IO (Roma)
15) AS FE (Lecce)
32) NI VI ON (Brindisi)
49) LO ND (Lecce)
51) MA IO (Lecce)
Svolgimento del processo
PE ER, PE ET, PE TA, PE OL GA, PE IO, IO LU, RA RI, LA MO, MA TO, UT NA, NA UC, SE AL, IT IO, GL IO PE, GL CO NG, D'CO TA, CU LE, CU NA, NA SQ, UR NA LA, OSto IO, ZO IA IR, NA OM, TI OS, IR AZ RI, TI GI, NO AN, IR BR, TI IO, IR IO PE, CO LV, IZ IO, CI NA, De SA AN, ZZ AN, IA CO, PE AO, ZI NA ER, De SA IO, MA IO, TI RI NA, NI IC, NG NA, LE IO, MO NT, De TR RI ME, SS UC GA LV, EO IT, ID LU RA e CO LL hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, emessa in data 2 giugno 1999, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per essere il reato di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione, deducendo quali motivi comuni, i primi sette, la violazione di legge, in quanto la Corte di appello aveva illegittimamente esteso la confisca a tutti i terreni abusivamente lottizzati, mentre il primo giudice l'aveva limitata a tutta l'area in giudiziale sequestro, nonché alle opere che vi insistevano, la violazione dell'art. 18 l. n. 47 del 1985 in relazione alla parte della Masseria Lama, costituente il suo nucleo storico, rimasta sempre in proprietà di PE ER, costituente un'estensione di 32.000 mq destinata a colture agricole e mai lottizzata, perché la lottizzazione di una parte del terreno non fa perdere alla residua area la sua originaria vocazione, la manifesta illogicità e la carenza di motivazione al riguardo, ed in generale, in quanto i ricorrenti avevano acquistato una vasta estensione di terreno e la vendita era stata effettuata anche nell'ambito familiare.
Gli altri sedici ricorrenti hanno addotto quali motivi la violazione dell'art. 18 l. cit., perché nessuno di loro ha realizzato costruzioni sui terreni compravenduti, mentre le decisioni di merito hanno dato per presupposto l'accordo tra venditori ed acquirenti senza considerare che questi ultimi "sono le vittime sacrificali di un abile e sapiente raggiro", la violazione degli artt. 5, 42 e 43 c.p., perché i predetti ricorrenti si erano fidati dei vari accertamenti effettuati dagli organi pubblici e delle assicurazioni dei notai e dei geometri circa la forma dell'atto da adottare, non potevano ritenere illegittimo ed illecito l'acquisto in presenza dell'edificazione di "ville faraoniche, la cui costruzione... non poteva sfuggire" alle autorità, e, comunque, versavano in buona fede, in quanto tratti in inganno dai cartelloni pubblicitari esistenti nel terreno e dal comportamento di tutte le autorità e di professionisti qualificati.
I ricorrenti TI, IR, CI, CO LV, NO AN e NI IC hanno dedotto la violazione degli artt. 42 c.p. e 18 l. cit. e la manifesta infondatezza e mancanza di motivazione in tema di responsabilità per carenza dell'elemento psicologico, giacché la consapevolezza della lottizzazione abusiva e l'accordo tra venditori ed acquirenti è stato desunto dallo schema negoziale prescelto (comunione pro indiviso) senza valutare le singole posizioni degli acquirenti parificate tra loro, senza nemmeno considerare il nesso eziologico della condotta di ognuno e senza tener presente la particolare posizione del NO sub - acquirente, e l'erronea applicazione dell'art. 19 l. cit. giacché la confisca deriva soltanto da una sentenza di condanna. OSto IO e ZO IA IR con altro ricorso distinto da quello comune degli altri sedici hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 18 l. cit. e l'obbligo di pronunciare sentenza ex art. 129 secondo comma c.p.p., perché detti ricorrenti hanno acquistato "un lotto di mq. 7200" in comunione, poiché sono coniugi e vige il regime di comunione legale, hanno rispettato il limite della minima unità colturale per l'utilizzazione agricola previsto dallo strumento urbanistico, la carenza di motivazione in ordine alla peculiare posizione dei ricorrenti, acquirenti in comunione legale di un terreno di estensione superiore alla minima unità colturale, e la violazione dell'art. 19 l. cit., poiché non sussistevano i presupposti di una lottizzazione abusiva e di un loro concorso. De SA AN, ZZ AN, IA CO e De SA IO con separati ricorsi hanno censurato l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 18 l. cit. e dell'art. 110 c.p., poiché si era in presenza di una lottizzazione negoziale, la trasformazione del terreno di enorme estensione appariva minima ed irrisoria ed effettuata da altri proprietari ma non dai predetti ricorrenti, il semplice frazionamento e vendita del terreno non configura una lottizzazione abusiva, perché sono necessari ulteriori elementi sintomatici nella fattispecie insussistenti, e l'erronea applicazione dell'art. 19 l. cit., in quanto s'impone l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, mentre PE AO e ZI NA ER hanno lamentato l'omessa motivazione in ordine alla loro specifica posizione, poiché l'acquisto è stato effettuato "quando la lottizzazione abusiva si era conclusa e... da un singolo individuo... per una parte perfettamente distinta... corrispondendo un prezzo del tutto congruo", e la carenza dell'elemento psicologico, desumibile dal prezzo, dai tempi e dalla modalità dell'acquisto. MA IO ha svolto i motivi inerenti alla violazione degli artt.18 e 19 l. n. 47 del 1985, perché ha acquistato un terreno di oltre diecimila metri quadri, superiore alla minima unità colturale senza alcuna comunione, sicché la sua posizione è caratterizzata da spiccata autonomia tale da escluderne il concorso con gli altri acquirenti e da non poter inferire in virtù del contributo dato attraverso l'edificazione con ciò attuando una modificazione del territorio, ma non una lottizzazione abusiva per la cui configurazione non è necessaria la costruzione di immobili o di opere, ma si richiede il concorso nella specifica condotta costituente l'illecito, ed all'erronea applicazione degli artt. 38, 44 e 39 l. cit., giacché il procedimento doveva essere sospeso in quanto era stata presentata istanza di condono edilizio per le costruzioni effettuate.
NG NA e ID LU RA hanno dedotto quali motivi il difetto assoluto di motivazione per l'unitaria considerazione delle condotte degli imputati e la violazione dell'art. 18 l. n. 47 del 1985 e 110 c.p. poiché non sussistono i requisiti della lottizzazione abusiva negoziale ne' è dimostrato il concorso di essi ricorrenti nel reato.
LE IO, MO NT, De TR RI, SS UC e EO IT hanno fatto rilevare come in nessuno degli atti stipulati risultasse l'intento edificatorio neppure a livello di mera eventualità e le opere edilizie eseguite fossero del tutto avulse e distanti sia dal punto di vista temporale sia spaziale dagli acquisti notarili e dai terreni oggetto dei medesimi relativi ai ricorrenti, sicché non vi è alcun rapporto tra dette attività ed i contratti stipulati dai predetti, totalmente autonomi;
deducono, altresì, l'insussistenza dell'intento di sottrarre il territorio alla potestà programmatoria e pianificatoria dell'autorità competente e la carenza di motivazione su tutti questi punti, sull'assenza negli atti notarili di ogni riferimento ad una lottizzazione autorizzata e sulla prescrizione del reato ancor prima dell'inizio dell'azione penale. Detto ultimo argomento è ripreso nel ricorso proposto da AN PE, il quale ha contestato pure la natura del reato qualificato come progressivo nell'evento e la sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione ascrittagli, perché non ha costruito, mentre la confisca non poteva essere applicata, giacché la dichiarazione di estinzione del reato precludeva l'accertamento nel merito ed, in ogni caso, non vi era stata questa constatazione, ed era stata estesa oltre le statuizioni del primo giudice con violazione del divieto di reformatio in peius.
CO LL ha, invece, dedotto quali motivi, la carenza di motivazione, discendente dalla sua apparenza per aver unificato tutte le posizioni e non aver risposto alle specifiche doglianze dalla stessa svolte, e la violazione degli artt.18, 19 e 20 l. n.47 del 1985, in quanto era stata affermata la responsabilità della ricorrente in qualità di notaio rogante, nonostante avesse adempiuto a tutti gli obblighi impostile dalla legge, nonché dell'art. 110 c.p. e dell'illogicità e mancanza di motivazione sul punto, giacché
non risulta provato il ruolo attivo del notaio e la sua volontà di cooperare alla commissione dell'illecito, connotato dalla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte dall'elemento soggettivo doloso e non desumibile dal numero degli atti rogati in ragione della loro dimensione strutturale complessiva dell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra i rispettivi rogiti, della forma prescelta (comunione "pro indiviso") e dell'assenza di un intento edificatorio desumibile dagli stessi, e l'erronea applicazione degli artt. 42, 43 e 47 c.p. con riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico sia perché non esiste la volontà di violare l'interesse tutelato sia per l'errore su norme extrapenali sia per l'applicabilità dell'art. 5 c.p. come novellato dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale (n. 364 del 1988). Motivi della decisione
Bisogna preliminarmente ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794, e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. I 18 aprile 1985, Madonna cui adde Cass. sez. I 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez. I 14 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. III 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità, a maggior ragione ove, come nella fattispecie, i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare situazioni già esaminate e discusse in prima istanza. Perciò devono essere ritenute inammissibili tutte quelle numerose deduzioni in fatto, ivi comprese quelle concernenti l'epoca di stipulazione dei vari atti di vendita da parte del PE ER, l'alienazione a parenti, indipendentemente dalla sussistenza della contravvenzione contestata pure in questa ipotesi, o tali da prospettare una differente lettura delle risultanze processuali, apprezzate dalla Corte salentina senza alcun vizio logico e giuridico, individuando in tutte le varie ipotesi la violazione dell'interesse protetto alla pianificazione e programmazione del territorio secondo le linee delineate dalle autorità competenti nello strumento urbanistico, generale o particolare. Peraltro, dinanzi alla ripetitività di molte censure, giustamente il giudice d'appello ha proceduto ad una trattazione unitaria con mirabile sintesi, effettuata avendo presente la sentenza del Pretore e la giurisprudenza di questa Corte al riguardo.
Ed invero, per non ripetere argomentazioni già svolte e non appesantire la trattazione, sarà sufficiente richiamare alcune pronunce di questa Corte, al cui iter motivazionale si rinvia, in ordine alla natura della contravvenzione di lottizzazione abusiva configurabile come reato progressivo nell'evento, sicché, nell'ipotesi di concorso, il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico, o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa (Cass. sez. III 12 dicembre 1995 n. 12212, Licciardello rv. 203909 cui adde Cass. sez. III 5 luglio 1998 n. 292, Cusimano rv. 210281), alla qualificazione della confisca ex art.19 l. n. 47 del 1985 come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (Cass. sez. III 20 dicembre 1995 n. 12471, P.G. in proc. Besana ed altri rv. 203276 e Cass. sez. III 23 dicembre 1997 n. 3900, Farano ed altri rv. 209201), ed all'applicazione di detta sanzione anche in presenza di una sentenza di proscioglimento, esclusa soltanto l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste, giacché anche la carenza dell'elemento psicologico comporta l'accertamento dell'esistenza di una lottizzazione abusiva, secondo il chiaro dettato dell'art. 19 l. cit., (cfr. Cass. sez. III 18 dicembre 1990 n. 16483, Licastro rv. 186011, Cass. sez. III 20 dicembre 1995 n. 12471 cit. e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 216, Iorio Gnisci Ascoltato ed altri rv. 212920).
La sussistenza dell'elemento oggettivo della contravvenzione è stata desunta con motivazione ineccepibile e con accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità dalla z. t. o del terreno come zona agricola (E), dall'escamotage della "quota pro indiviso" per ricomprendere nei singoli atti superfici superiori alla minima unità colturale, stabilita nello strumento urbanistico in 7000 mq., dalla realizzazione sia pur parziale di numerosi edifici per abitazione e di una strada interpoderale, sicché si è in presenza di una c.d. lottizzazione mista, e di una villa faraonica, dal prezzo dichiarato inferiore a quello effettivamente corrisposto e, comunque, non congruo per l'acquisto di un terreno solamente agricolo. Pertanto sono stati considerati alcuni degli elementi sintomatici di una lottizzazione solamente negoziale, indicati, in maniera non tassativa, dall'art. 18 l. n. 47 del 1985, anche se, per molti ricorrenti, potevano essere individuati pure in quelli riferiti agli acquirenti cioè in virtù della professione o dell'attività svolta certamente non agricola, giacché appare sospetta la vocazione agreste di molti compratori, indipendentemente dall'impossibilità di attuare un P. d. L. in zona agricola (Cass. sez. III 30 dicembre 1996 n. 11249, P.M. in proc. Urtis ed altri rv. 207196, attinente ad una vicenda in parte simile, conclusasi con l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello ingiustificatamente assolutoria).
Peraltro, anche il trasferimento di appezzamenti di terreni superiori a diecimila metri quadrati, per il quale è escluso l'obbligo di trasmettere l'atto al Sindaco, può configurare il reato di lottizzazione abusiva, qualora sussista la predisposizione di una situazione che potrebbe produrre un'alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona da parte dello strumento urbanistico e delle autorità competenti, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 6 aprile 1996 n. 3506, Mele ed altri cui adde Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 216. Iorio Gnisci Ascoltato rv. 212917, il cui concetto è del tutto stravolto dal massimatore), sicché, a maggior ragione, a nulla rileva la compravendita anche da parte di un solo acquirente di un'area di superficie superiore a 7000 mq, costituente l'unità minima colturale secondo lo strumento urbanistico.
Pertanto il giudice di appello esattamente ha rilevato la sussistenza della compartecipazione alla lottizzazione abusiva da parte del MA, pur se unico acquirente di un terreno di superficie superiore a 7000 mq, tanto più che ha costruito una "villa faraonica" in tal modo inserendosi con una lottizzazione materiale nel disegno di trasformazione del territorio comune a venditore ed acquirenti, sicché la motivazione della Corte salentina sul punto è ineccepibile e la censura è manifestamente infondata ed inammissibile nella parte contenente apprezzamenti in fatto come quella identica dei coniugi OSto e ZO nel secondo ricorso da loro proposto.
Inoltre, uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 216 rv. 212919 cit. fra le ultime) esclude la possibilità di applicare le sospensione contemplate agli artt.38 e 44 l. n. 47 del 1985 in tema di condono edilizio, giacché la contravvenzione di lottizzazione abusiva non è estinguibile mediante questa speciale causa, sicché pure questa censura, propria di questo ricorrente, che prospetta una pretesa situazione differente, in realtà molto più grave, appare del tutto infondata. In ordine alla responsabilità degli acquirenti, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 10 novembre 1983 n. 9403, UCni rv. 161077 fra le prime e Cass. sez. III 6 aprile 1995 n. 3506, Mele e altri rv. 204868, Cass. sez. III 30 novembre 1995 n. 10061, Barletta ed altri, rv. 203471 e Cass. sez. III 12 dicembre 1995 n. 122112 cit. non massimata sul punto, conformi a Cass. sez. un. 24 aprile 1992 n. 4708, Fogliani rv. 190829 con argomentazioni più affinate cui si rinvia) la Corte salentina ha rilevato la consapevolezza dell'abusività della lottizzazione operata dai venditori negli acquirenti dallo schema negoziale predisposto, dalla z. t. o. del P.R.G., dalle trasformazioni edilizie già effettuate con opere infrastrutturali (strada interpoderale) ed immobili abusivi (immobili destinati alla residenza fra cui "ville e villette"), dalla recinzione dei singoli lotti, incompatibile con una comunione pro indiviso, dalla richiesta di concessioni edilizie "per costruzioni agricole nella realtà costituite da campi da tennis, spogliatoi, piscine, laghetti artificiali, ville e villette", e dalla conoscenza, da parte di chiunque, dell'impossibilità di lottizzare cioè di frazionare ed acquistare un suolo agricolo a piccoli lotti con una destinazione residenziale e l'effettuazione di opere di urbanizzazione (cfr. Cass. sez. III 30 dicembre 1996 n. 11249 cit.). Peraltro il giudice di appello in conformità ad uniforme giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nel reato (cfr. Cass. sez. III 6 aprile 1996 n. 3506 cit. ex plurimis) ha rilevato come lo stesso non deve necessariamente essere presente fin dal momento della programmazione e, preparazione della condotta vietata, giacché può intervenire in qualsiasi istante del comportamento illecito ancora in itinere, sicché l'acquirente, consapevole dell'abusività dell'intervento, con la sua condotta inserisce un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno iniziale, in quanto può verificarsi che "nessuno dei concorrenti, singolarmente considerato, realizzi compiutamente la fattispecie".
A dette esatte, adeguate e logiche argomentazioni può solo aggiungersi che la condotta dell'acquirente, nella lottizzazione cartolare o negoziale, trova la sua giustificazione nel vantaggio economico derivante dall'acquisto di un suolo, su cui costruire, ad un prezzo più basso di quello edificabile anche se maggiore rispetto a quello agricolo, sicché senza il suo concorso non sarebbe possibile attuare una lottizzazione abusiva cartolare. La fattispecie in esame, quindi, costituisce un esempio paradigmatico e di scuola della contravvenzione in parola e trova numerosi riscontri in varie decisioni di questa Corte.
Peraltro la dedotta attività criminosa dei venditori non solo costituisce un'affermazione in fatto non deducibile in sede di legittimità, ma appare un mero "flatus vocis" in assenza di una pluralità di querele per truffa contrattuale o di azioni civili di risoluzione del contratto e di richieste di risarcimento dei danni e dimostra solamente la particolare capacità criminale di alcuni ricorrenti.
Pertanto le argomentazioni già svolte determinano il rigetto di tutti i ricorsi ad esclusione di quelli proposti da PE ER, ON AN e CO LL con la condanna, in solido, di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La censura dedotta dai ricorrenti PE ER, PE ET, PE TA, PE OL GA, PE IO, IO LU, RA RI e ZI PE relativa alla violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché la Corte salentina aveva esteso la confisca a tutti i terreni oggetto di lottizzazione e quindi anche alla porzione di m. q. 32.000 ancora detenuta dal PE ER appunto perché propria di quest'ultimo è inammissibile nei confronti di tutti gli altri ricorrenti su indicati per carenza di interesse.
Nell'esaminare, poi, la stessa nei confronti del PE ER occorre rilevare che non sussiste la violazione del principio di "reformatio in pejus", il cui ambito è stato allargato dall'art. 597 terzo comma c.p.p. rispetto al precedente codice di rito, poiché è
stato esteso anche all'applicazione di una "misura di sicurezza nuova o più grave".
Infatti, come si è già accennato ed è utile riaffermare con più diffuse argomentazioni, l'orientamento prevalente e largamente maggioritario, considera la confisca ex art. 19 l. n. 47 del 1985 quale sanzione amministrativa obbligatoria irrogata dal giudice penale, sicché comporta, persino, la possibilità di irrogarla pure in sede esecutiva se erroneamente pretermessa su istanza di parte ed in contraddittorio e non di ufficio e con il Procedimento de plano, in quanto non assimilabile alla confisca, misura di sicurezza, di cui all'art. 676 c.p.p. (Cass. sez. III 25 giugno 1999 n. 1880. Negro rv. 213851).
Ed invero la confisca dei terreni abusivamente lottizzati a norma dell'art. 19 l. n. 47 del 1985 va qualificata quale sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr. fra le prime Cass. sez. III ud. 6 ottobre 1995, p.c. Comune di Colognola ai Colli in procedimento GH LI cui adde Cass. sez. III 20 dicembre 1995 n. 12471, P.G. in proc. Besana rv. 203276). A tal riguardo una pronuncia di questa Corte (Cass. sez. III 28 settembre 1995 n. 1089 c.c. 4 aprile 1995, Marraro ed altro) sembra distaccarsi dall'uniforme giurisprudenza, utilizzando argomentazioni proprie della confisca intesa quale misura patrimoniale per affermare l'impossibilità di restituire il terreno abusivamente lottizzato al terzo estraneo al processo.
Peraltro tale tesi sull'estensibilità della confisca a terzi estranei può ben essere sostenuta, pur aderendo all'indirizzo prevalente circa la natura di sanzione amministrativa, giacché devono escludersi solo i c.d. terzi estranei incolpevoli cioè coloro che dimostrano di non avere alcuna responsabilità e neppure colpa a riguardo, secondo i dettami espressi dalla sentenza n. 345 del 1991 della Corte Costituzionale relativa all'eseguibilità della sanzione dell'acquisizione gratuita ed automatica del terreno e della c.d. pertinenzialità urbanistica ex art.7 l. n. 47 del 1985 nei confronti del proprietario per edificazione da altri effettuata. Si deve anche notare che, sia pure incidenter tantum e senza alcuna motivazione sul punto altre due decisioni ( Cass. sez. III 16 gennaio 1996 n. 4262, Cascarino rv. 203367 e Cass. sez. III 5 marzo 1999 n. 292, Cusimano rv. 210282) qualificano come confisca obbligatoria detta misura, ma altra pronuncia (Cass. sez. III 12 dicembre 1997 n. 11436, Sapuppo dello stesso estensore della decisione n. 1089 del 1995 cit.) ritiene la confisca ex art. 19 l. n. 47 del 1985 quale sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr. conformi a detta qualificazione Cass. sez. III 30 settembre 1995 n. 10061 rv. 203473, Cass. sez. III 23 dicembre 1997 n. 3900, Farano ed altri e Cass. sez. III 15 maggio 1997 n. 331, Sucato ed altro rv. 207622, relativa quest'ultima all'applicabilità di detta confisca nel rito del c.d. patteggiamento e nei confronti di terzi estranei.) Tuttavia le ultime due decisioni di segno contrario alla tesi dominante (n. 4262 del 1996 e n. 292 del 1998) vogliono suffragare la legittimità di un sequestro preventivo con motivazione sovrabbondante relativa alla natura di confisca obbligatoria di detta misura, mentre le sentenze n. 1089 del 1995 e n.4262 del 1996 giustificano con detta qualificazione la possibilità di perseguire il bene in terze mani nonostante la configurazione come sanzione amministrativa renda più piana e giuridicamente corretta la natura reipersecutoria della misura in parola, secondo quanto già illustrato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale su citata.
Pertanto la confisca si applica, indipendentemente da una sentenza di condanna, a differenza dell'art. 7 ultimo comma l. cit., sulla base dell'accertata esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario (ex. gr. autorizzazione in sanatoria a lottizzare), e con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato.
Infatti, poiché il terreno non costituisce un bene il cui uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, se non debitamente autorizzati, giacché è una specifica destinazione che viene considerata antigiuridica se non autorizzata, la predetta confisca non sembra inquadrabile nella misura di sicurezza di cui al secondo comma dell'art. 240 c.p..
Inoltre, non è neppure vietata la vendita dei terreni di estensione inferiore a 10.000 mq ma sono solo richieste alcune cautele ed una serie di controlli per permettere di accertare se il terreno non plano sia adibito a scopo edificatorio e se l'edificazione non avvenga senza un preventivo urbanistico di attuazione o in contrasto con la destinazione di zona del P. R. G.. Il bene in sè, quindi, non ha caratteristiche intrinseche di pericolosità, ma diviene tale quando attenta all'interesse sostanziale alla tutela dell'assetto del territorio e dell'ambiente ed alla potestà di disciplina del loro uso riservata all'autorità amministrativa.
Occorrerebbe, allora, inquadrare la confisca ex art. 19 l. cit. nel primo comma dell'art. 240 c.p., ma in questo caso non si comprenderebbe l'obbligatorietà della sanzione, la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna, la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale e l'impossibilità di estendere la confisca ai non proprietari, che non sono parti nel processo.
Le su esposte difficoltà vengono variamente superate da alcune voci dottrinali o perché si ritiene trattarsi di misura di sicurezza "atipica" o legislativamente disciplinata in modo diverso o in considerazione della nullità civilistica degli atti per contrasto con norme imperative.
Tuttavia le giustificazioni addotte con il riferirsi all'atipicità ed alla predeterminazione legislativa o ad altri campi del diritto manifestano l'impaccio di inserire questa confisca in un istituto con proprie collaudate caratteristiche e forzano nello schema classico una sanzione, che deve essere, invece, inquadrata tra quelle amministrative irrogate dal giudice penale, conosciute dal legislatore e previste in varie normative relative all'edilizia, al territorio ed al paesaggio (ex. gr. l. n. 64 del 1974 e l. n. 47 del 1985 per l'ordine di demolizione;
l.n. 431 del 1985 e l. n. 394 del 1991 per quello di rimessione in pristino).
Pertanto, la Corte salentina si è limitata a correggere l'errore materiale esistente nella statuizione del dispositivo della sentenza del Pretore, non esteso a tutti i terreni abusivamente lottizzati, per ragioni di economia processuale, evitando che il P.M. dovesse instare al giudice dell'esecuzione per una simile estensione e per escludere ulteriori discussioni sul limito del giudicato formatosi, sicché detta censura, in relazione a questo profilo, non appare fondata.
Rilevata l'insussistenza della violazione dell'art. 597 c.p.p., non è nemmeno fondato, in via generale, l'argomento secondo cui, poiché l'area residua non è stata oggetto di compravendita ne' di edificazione autonoma non è ravvisabile la configurabilità di una lottizzazione abusiva per la stessa con conseguente confisca. Infatti, come hanno affermato i giudici di merito con argomentazione corretta sotto il profilo logico-giuridico, "la confisca.. deve necessariamente intendersi estesa a tutta l'arca interessata e quindi al terreno, già facente parte della Masseria 'Lama e venduto ai coniugi Montinaro-PE, ivi compresi i lotti che il PE ER all'epoca, non aveva ancora alienato... cio' in quanto tale residua parte e proprio per l'intervenuta lottizzazione dell'intero comprensorio, lottizzazione che ha interessato anche tali porzioni di terreno, ha perduto la sua originaria vocazione e destinazione, finendo per restare necessariamente coinvolta nell'abusivo progetto;
sicché l'unica differenza tra queste ultime e quelle alienate dal PE e dalla Montinaro sarebbe costituita solo dal fatto di essere rimaste in proprietà del PE stesso, il che chiaramente non incide nell'ambito dell'operativit della confisca la cui... finalità è proprio quella di sottrarre alla disponibilità di 'chiunquè (i) terreni abusivamente lottizzati".
L'argomentazione svolta non è manifestamente illogica in quanto, nonostante la vasta estensione rimasta in proprietà del PE ER, la stessa poteva rientrare nel generale progetto lottizzatorio, tanto più che questo ricorrente era abituato a dilazionare le vendite per dissimulare l'attività illecita posta in essere, onde l'affermazione del giudice d'appello appare consequenziale.
Tuttavia il predetto giudice non indica in base a quali elementi fattuali, oltre alle generali logiche considerazioni su riferite, alcune specifiche della fattispecie e tratte dalla descrizione della vicenda contenuta nelle pronunce dei giudici di merito, fondi l'affermazione secondo cui "lottizzazione (abusiva)... ha interessato anche tali porzioni di terreno" sicché tale accertamento deve essere demandato al giudice in sede di rinvio, poiché a questa Corte è inibito ogni indagine in fatto.
Pertanto solo per questo profilo l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, rigettandosi nel resto anche il ricorso del PE ER. Il motivo specifico addotto da NO AN in base al quale la contravvenzione in parola non sarebbe a lui ascrivibile, perché subacquirente, in realtà proverebbe un po' troppo, giacché costituirebbe un sistema elusivo per vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale, sicché detta semplice qualità non ne esclude la responsabilità, tanto più ove si consideri che in considerazione del tempo trascorso il programma lottizzatorio aveva cominciato a delineare i suoi aspetti materiali sul territorio, onde le argomentazioni generali svolte dal giudice d'appello appaiono sufficienti perché integrabili con quanto affermato dal Pretore, pur se una maggiore precisione nella fattispecie sarebbe stata da apprezzare.
L'attento ricorso di CO LL involge la tematica della responsabilità dei notai nel reato di lottizzazione abusiva, che non ha trovato definitiva soluzione nonostante autorevoli interventi legislativi (artt. 18 e 211 n. 47 del 1985) e giurisprudenziali (Corte Cost. n. 33 del 1990 e Cass. sez. un. 3 febbraio 1990 n. 2720, Cancilleri rv. 183495), ed i cui approdi attuali possono riassumersi nell'esclusione della responsabilità del notaio, qualora adempia a tutti gli oneri di informazione e di comunicazione a lui attribuiti in una particolare "collaborazione" con gli organi pubblici ed alleghi agli atti i certificati di destinazione urbanistica, fatta salva sempre l'applicazione dei principi generati in materia di concorso di persone nel reato.
Orbene, la Corte d'appello, a differenza del Pretore, individua una condotta attiva che è consistita nell'avallare proprio nella specifica qualità e funzione il complesso itinerario progettuale ideato dai coniugi Montinaro-PE, in quanto la stessa si desume dalla sentenza di primo grado, dalle argomentazioni svolto nella decisione impugnata, ed anche da due ricorsi proposti dinanzi a questa Corte, uno dei quali sottoscritto personalmente dagli imputati, in cui si afferma che la "partecipazione in più d'uno alla stipula in comune pro indiviso" è stato effettuato " su suggerimento dei notai e dei tecnici, i quali assicuravano loro che tale forma di stipula era finalizzata solo all'intento di evitare onerose spese per singoli tipi di frazionamento e per singole stipule" (ricorso LA MO ed altri).
Pertanto, ove a dette affermazioni si aggiunga la predisposizione di un sistema negoziale tale da eludere la prescrizione urbanistica della minima unità colturale e di rendere più difficile l'accertamento della lottizzazione abusiva attraverso la diluizione delle stipule nel tempo effettuate solo presso due notai, (tanto è vero che chi ha stipulato un solo atto non è stato neppure imputato secondo quanto affermato nell'arringa difensiva dall'avv. Rollo), l'intervento attivo ed il consiglio "fraudolento" dei due pubblici ufficiali non sembra potersi relegare nell'ambito della mera possibilità, ma in quello della certezza, tanto più che si trattava di un'unica ampia estensione di terreno e che la destinazione dell'area (z.t.o. E) avrebbe dovuto rendere più avvertito un operatore del diritto dotato di particolare professionalità qual è il notaio senza che possa influire su dette considerazioni l'assenza di qualsiasi indagine nei confronti dei funzionari e dell'amministrazione comunale, trattandosi di carenza investigativa tale da non impedire la cosciente e volontaria partecipazione dell'imputata al piano lottizzatorio, pur se abilmente camuffata dalle innegabili conoscenze giuridiche e dalle opportune cautele svolte.
Tali ultime considerazioni non solo escludono un errore di fatto ma anche un'ignoranza scusabile della legge penale e qualsiasi buona fede, sicché anche detto ricorso è infondato, dovendosi affermare il principio secondo cui se è vero che la responsabilità del notaio nel reato di lottizzazione abusiva deve escludersi qualora egli adempia a tutti gli oneri a lui imposti dagli artt. 18 e 21 l. n. 47 del 1985, la stessa può essere affermata a titolo di concorso ove risulti dalla dimensione complessiva strutturale di ogni singolo atto (comunione pro indiviso anche di numerosi acquirenti), dal sistema negoziale predisposto per eludere alcune prescrizioni dello strumento urbanistico (minima unità colturale), e dalla stipulazione, diluita nel tempo, di vari atti presso pochi professionisti, da parte degli stessi venditori, per il medesimo terreno sito in z. t. o. E (agricola) la cosciente e volontaria partecipazione al reato in parola anche tramite alcuni consigli tecnici, che, per la qualità e le modalità di attuazione, non possono che essere stati forniti da esperti del diritto.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 l. n. 47 del 1985 nella parte in cui contrasterebbe con i principi generali dell'ordinamento ed in definitiva con l'art. 24 Cost. l'applicazione di detta sanzione senza che l'accertamento venga effettuato nel rispetto dei parametri legali del giudizio vale a dire in base ad una sentenza emessa ex art. 129 c.p.p. appare, nella fattispecie, manifestamente infondata ed irrilevante poiché il giudice di primo grado ha effettuato un'accurata e penetrante valutazione di tutte le risultanze processuali e quello di appello è pervenuto alla conferma della sentenza pretorile, estendendo e correggendo soltanto l'applicazione della sanzione amministrativa obbligatoria della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, sulla base di una globale ed attenta trattazione dei motivi di gravame, cui, del resto, già il Pretore ha fornito adeguata e rassicurante risposta, mentre questa Corte ha esaminato tutti i ricorsi sotto tutti i differenti angoli visuali, sicché non si comprende in che cosa possa ravvisarsi la violazione del diritto di difesa, ampiamente esercitato e tutelato.
Del resto, proprio nella medesima udienza (ricorrenti LI LA ed altri), questa Corte ha ritenuto non consentito al giudice di primo grado emettere una sentenza predibattimentale in virtù dell'art. 469 c.p.p. oppure ex art. 129 c.p.p., applicando la confisca in parola senza essere in possesso di tutti gli atti processuali e quindi al di fuori dei riti alternativi del c.d. patteggiamento e dell'abbreviato o di ipotesi dibattimentali del tutto particolari, in cui già sono state ricomprese nel fascicolo per il dibattimento in primo grado in sede predibattimentale tutte le risultanze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del terreno in proprietà di PE ER con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Rigetta, nel resto, il ricorso del PE ER, nonché, in toto, i ricorsi di tutti gli altri, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000