Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale; b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/1999, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo Genghini - Presidente
" Guglielmo Sciarelli - Consigliere
" Bruno Battimiello Rel. "
" Giovanni Mazzarella - "
" Antonio Lamorgese - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DALLA VIA Cristiano, elett.te dom.to in Roma alla via Pisistrato n. 11 presso l'avv. Gianni Romoli che unitamente all'avv. Umberto del Giudice del Foro di Verona lo rappresenta e difende in virtù di procura special in calce al ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Commissario Straordinario legale rapp.te p.t. Mario Colombo, rappresentato e difeso per mandato speciale in calce al controricorso dagli avv.ti Leonardo Lironcurti e Aldo Bartoli con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona n^ 138 in data 10 dicembre 1993/13 gennaio 1994 (R.G. 2132/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Umberto del Giudice;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
DA VI Cristiano ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, respingendo l'appello, ha confermato la sentenza del TO del luogo con la quale era stato ritenuto insussistente un rapporto di lavoro subordinato tra esso DA VI e la società in nome collettivo MA Orè, della quale il predetto era socio amministratore. Il Tribunale, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il TO, ha osservato che dai documenti acquisiti, la cui sottoscrizione era stata tardivamente disconosciuta dal DA VI, e in particolare da quello in data 18 febbraio 1988 dal quale risultava che il predetto aveva assunto alle dipendenze della società certo IN LU, emergeva che l'odierno ricorrente talvolta compiva atti tipici dell'amministratore. D'altra parte, nello stesso ricorso introduttivo si affermava che le decisioni più importanti per la società erano assunte quasi esclusivamente, ma non del tutto, dagli altri soci, mentre il DA VI preferiva dedicarsi al lavoro manuale. Da tali espressioni si ricavava che costui non rinunciava a compiere "attività decisionali, del tutto incompatibili con la mera qualifica di lavoratore dipendente;
ed invece del tutto giustificabili" con la qualità "di socio e legale rappresentante", compiti ai quali bene avrebbe potuto sottrarsi, rinunciando alle "cariche societarie" o rassegnando "le dimissioni". Non era esatto che il DA VI fosse addetto esclusivamente ai lavori di officina, circostanza che peraltro non avrebbe comportato la sua estraneità alla compagine sociale, perché compiva scelte gestionali, come la verifica di partite di merci e la valutazione della convenienza all'acquisto. Infine, risultava pure che spesso "ne veniva utilizzato il nome con i terzi".
L'INPS resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria e note in replica alle conclusioni del P.M.
Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo, denunciando violazione e falsa interpretazione degli artt. 2094 e 2697 c.c.e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente sostiene che il mancato disconoscimento - da parte di esso LL VI - della firma, sicuramente falsa, risultante in calce a dei moduli a stampa inviati dalla società all'INPS, non poteva assumere valore ai fini della riferibilità a lui della sottoscrizione. Poiché dette scritture provenivano dalla società MA Orè, questa e non il socio era abilitata a disconoscerle. Comunque, potendo coesistere la qualità di socio con quella di lavoratore subordinato, il fatto che egli avesse dedicato una minima parte del suo tempo libero per la firma di quattro moduli a stampa nell'arco di un decennio, non impediva di considerare che egli lavorava come operaio marmista per tutta la settimana. Per contro, il Tribunale ha omesso di valutare una serie di elementi di ben altro rilievo indiziante. DA compiuta istruttoria era emerso che egli operava sotto le effettive direttive della società, era obbligato a rispettare l'orario di lavoro ed era soggetto al potere disciplinare e di controllo della società; aveva diritto alle ferie, ai permessi, ai periodi di assenza per malattia e percepiva uno stipendio mensile. Tutti gli atti di amministrazione più qualificanti - come l'uso del conto corrente bancario, la conclusione di contratti con clienti e fornitori, il pagamento degli stipendi, dei contributi e delle tasse, i contatti con il consulente e con il commercialista della società, la sottoscrizione delle denunce fiscali e l'assunzione di dipendenti- erano compiuti esclusivamente dal socio AR ET, il quale sottoscrisse anche il contratto di locazione del capannone ove operava la società e quello di somministrazione dell'energia elettrica. Il motivo è fondato. La giurisprudenza della Corte è ormai orientata a ritenere ammissibile un rapporto di lavoro subordinato tra una società di persone ed un suo socio, purché ricorra la duplice condizione che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di altro socio munito di poteri di supremazia (Cass. 18 aprile 1994 n. 3650; 7 agosto 1991 n. 8612). La sentenza impugnata riferisce che il TO rigettò la domanda del DA VI ritenendo non provato il vincolo di subordinazione. Con l'atto dì appello il lavoratore lamentò che il TO, pur avendo escluso che le prestazioni da lui fornite costituissero adempimento del patto sociale, tuttavia non aveva tenuto conto che egli non aveva mai svolto alcuna attività di amministrazione e di gestione, ma sin dalla nascita della società aveva sempre lavorato come operaio marmista di seconda categoria assieme ad altri dipendenti, fornendo le sue prestazioni sotto le direttive della società.
A sostegno dell'assunto il DA VI dedusse che dalle testimonianze raccolte emergeva che uno dei soci, AR ET, anch'egli amministratore, aveva poteri di supremazia, che esercitava non solo nei rapporti con i terzi ma anche nei suoi confronti. In particolare, il DA VI si doleva che il TO non avesse considerato che nella specie ricorrevano elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, quali il rispetto di un orario di lavoro, la soggezione al potere disciplinare e di controllo della società, il diritto alle ferie, ai permessi e alle assenze per malattia. In presenza di siffatte critiche, il Tribunale si è limitato a verificare la fondatezza dell'assunto secondo il quale la partecipazione del DA VI alla gestione societaria era minima, essendo invece di gran lunga prevalente il lavoro manuale da lui svolto come marmista. Accertamento per nulla rilevante perché, una volta che sia ritenuto ammissibile la coesistenza nella stessa persona della duplice qualità di socio e di lavoratore dipendente, il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non è in linea di principio di ostacolo alla identificazione di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 15 febbraio 1985 n. 1316). Di qui l'irrilevanza delle questioni (e quindi il difetto di interesse ad impugnare) attinenti alla sottoscrizione dei moduli inviati all'INPS, alla scelta del DA VI di dedicarsi ai lavori manuali, alla spendita del suo nome all'esterno.
L'errore del Tribunale sta nell'avere ritenuto tali attività e situazioni incompatibili con la posizione di lavoratore dipendente. Da tale errata premessa è derivata l'omissione di qualsiasi indagine sull'elemento veramente caratterizzante del rapporto di lavoro subordinato.
Così, il Collegio di merito non si è dato carico di esaminare compiutamente le critiche mosse alla sentenza di primo grado, e in conseguenza di verificare se sussistesse un legame gerarchico e di effettiva subordinazione del DA VI anche ad uno solo degli amministratori della società. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare se gli elementi indicati dall'appellante, di per sè non necessariamente dimostrativi di una supremazia gerarchica (Cass. 9 giugno 1998 n. 5710), fossero espressione di una realtà effettiva, contrassegnata dall'esistenza in capo al AR ET di un potere disciplinare e di controllo tale da attribuire natura subordinata all'attività di lavoro espletata dal DA VI (Cass.4 febbraio 1987 n. 1099), o se invece l'accentramento nella persona del predetto AR dell'amministrazione della società rivelasse soltanto una ripartizione dei compiti per il perseguimento dello scopo sociale secondo le attitudini e la professionalità di ciascun socio.
Pertanto, il Tribunale, tenuto conto della particolarità del caso, avrebbe dovuto compiere un'attenta e approfondita analisi di tutti gli elementi caratterizzanti l'esplicazione in concreto dell'attività del DA VI, al fine di verificare se sussistesse un reale ed effettivo vincolo di subordinazione, esplicantesi nell'assoggettamento del medesimo al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare degli altri o anche solo d'uno degli altri soci, potere che deve manifestarsi non in atti meramente ipotetici, ma in ordini specifici, non essendo sufficienti semplici enunciazioni di regole o di direttive programmatiche, richiedendosi invece atti concreti, espressivi di un effettivo potere di supremazia (Cass. 24 marzo 1997 n. 2582). Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nel Tribunale di Vicenza, che, nell'attenersi ai principi sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 1999