Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7872 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ITALIANA PUBBLICA 4 Aula 'B' 7 .3 BO N , 1 E 9 E 9 N -1 IO 1 Z -1 A PACE NOME DEL POPOLO ITALIANO R 1 IST 2 . G L E 9 R 3 UOICE A I D D E 6 T 4 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE N . E E S T Oggetto G E T .N R T A S (I Sentenza Giudice SEZIONE TERZA CIVILE di Pace contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: somministrazione R.G.N. 31007/0107 872/03 Dott. Vincenzo CARBON Presidente. 8/02 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 17324 Dott. Ernesto LUPO Dott. CE TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 05/03/03 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASTEL MORRONE (CE), in persona del Sindaco pro tempore sig. Aniello LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F D'OVIDIO 83, presso il sig. RENATO PEDICINI, difeso dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI LIMATOLA (BN), in persona del Commissario Prefettizio dr. Bruno Pino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso l'avvocato GIANNI EMILIO 2003 IACOBELLI, difeso dall'avvocato MASSIMO COSENZA, giusta 605 delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
IA RA, G.O.SAF SRL;
intimati - e sul 2° ricorso n° 01/02/3128 proposto da: IA RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLEGRA 49, presso il Sig. PIETRO DI SALVATORE, difeso dall'avvocato STEFANO RIELLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - -
contro
SRL, COMUNE DI LIMATOLA, COMUNE DI GOSAF CASTEL MORRONE;
- intimati avversO la sentenza n. 121/01 del Giudice di pace di MONTESARCHIO, emessa il 07/03/01 e depositata il 21/03/01 (R.G. 508/98+522/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto, visto l'art. 375 cpc, si dichiari il ricorso inammissibile. 2 FATTO E DIRITTO Rilevato che il Comune di Castel Morrone ha pro- posto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Montesarchio, pronunziando nella cause riunite (ciascuna del valore di lire 1.456.458) sulle domande proposte dalla S.r.l. G.O.SAF, con la chiamata in causa del Comune di OL e di CE MI, lo ha condannato al pagamento in fa- vore della S.r.l. G.O.SAF della somma di lire 2.912.916, oltre interessi, quale corrispettivo per la fornitura di acqua (lire 1.456.458 per canone alla sca- denza del 28 febbraio 1994 e lire 1.456.458 per canone alla scadenza del 20 ottobre 1994;
considerato che
con i due motivi di ricorso il Co- mune ricorrente deduce la violazione degli artt. 116 e 113 c.p.c., in relazione agli artt,. 2697, 2699 SS. e 1325, n. 4 c.c., nonché la mera apparenza della motiva- zione, lamentando che il giudice di pace aveva oblite- rato che nei contratti nei quali e parte la P.A. occor- re la forma scritta ad substantiam, mentre la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito rilevanza di prova ad atti prodromici;
rilevato che il Comune di OL e CE Da- miano hanno resistito con controricorso e che CE MI ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale 3 condizionato;
che la S.r.l. G.O.SAF non ha svolto di- fese;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- esercitatile il con-zione dei limiti entro i quali trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, con provvedimento in camera di consiglio, inammissibile il ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- quando l'enunciazione del criterio di equità adot- to, tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza о falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999,re 4 n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né chiaramente comprensibile la ratio apparente, essendo decidendi;
ritenuto, in conclusione: che il ricorso appare manifestamente infondato e, conseguentemente, va rigettato, con sentenza pronunzia- ta in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che il ricorso incidentale condizionato proposto resta assorbito;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquida- te per ciascuno degli intimati Comune di OL e CE MI come in dispositivo, mentre non si fa luogo а pronunzia sulle spese nei confronti della S.r.l. G.O.SAF che non ha svolto difese;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione che liquida per ciascuno degli intimati, Comune di OL e CE AT, in euro 100,00 (cen- 450/00 Я to/00) per spese e in euro 5 /quattrocentocinquanta/00) per onorari;
nulla per le spese per la S.r.
1. G.O.SAF. Così deciso in Roma il 5 marzo 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. More innocenzo Baltistaあ IL CANCELLERE CT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista