Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Il rapporto negoziale che sorge da un contratto di utenza concluso fra un Comune ed un privato cittadino ed avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile ha natura privatistica, e conseguentemente spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla richiesta di condanna del Comune all'adempimento del contratto in questione ed al risarcimento del danno conseguito al ritardo nell'allacciamento idrico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente Aggiunto F.F.-
Dott. Antoni IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1683/98 R. G. proposto da COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con delibera della Giunta municipale n. 2111 del 16.12.1997, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio Grez, difeso dagli Avv. Antonio Andreani e Giuseppe Del Medico in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
ER EL, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Sergio Dionisio, difesa dall'Avv. Guido Musi in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza 14 novembre - 13 dicembre 1996 n. 749/96 del Tribunale di Massa-Carrara. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 18 febbraio 1999, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Giovanni Lo Cascio, che ha così concluso: rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo del 1987 EL NE convenne in giudizio il Comune di Massa avanti il ET del luogo, esponendo: che aveva stipulato con la sezione Acquedotto di detto Comune un contratto per l'allacciamento idrico del fabbricato di Via Lungo Frigido di Marina di Massa;
che aveva provveduto a pagare, in data 9.1.1986, la somma di £ 359.525, come determinata a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali;
che, ad onta di ripetuti solleciti, l'allacciamento non era stato eseguito;
che in tale situazione essa NE, avendo oltre tutto proceduto a lavori di modifica dell'impianto idrico che avevano reso impossibile l'uso del vecchio pozzo artesiano, non era in grado di aprire, per mancanza d'acqua, il proprio esercizio alberghiero. Tanto premesso, chiese condannarsi parte convenuta all'adempimento del contratto e al risarcimento dei danni.
Il Comune di Massa, nel costituirsi per resistere alle pretese avversarie, dedusse che al momento della presentazione della domanda erano state fatte pagare all'attrice solo le spese di allacciamento ma che, a seguito di un definitivo sopralluogo dei tecnici comunali, essendo emersa la necessità di allungare la condotta idrica di circa sessanta metri per raggiungere il fabbricato, le era stato richiesto un versamento integrativo per l'importo delle necessarie tubature, versamento che ella non aveva mai effettuato.
Con sentenza del 5.2.1990 l'adito ET, che in corso di causa aveva emesso, su richiesta dell'attrice, provvedimento di urgenza col quale aveva ordinato al Comune di effettuare l'allacciamento, rigettò la domanda, revocando detto provvedimento. Proposto gravame dalla soccombente, al quale l'appellato resistette, il Tribunale, con la sentenza precisata in epigrafe, in totale riforma di quella di prime cure, ha accolto la domanda della NE, dichiarando il Comune di Massa inadempiente agli obblighi assunti con il contratto e condannandolo all'adempimento dello stesso e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, a favore dell'appellante.
Mentre il primo giudice, richiamando l'art. 20 del Regolamento comunale, aveva considerato legittimo il rifiuto dell'Ente di procedere all'allacciamento per non avere la NE provveduto al versamento del maggior importo accertato attraverso il successivo sopralluogo dei tecnici, il giudice d'appello, invece, ha ritenuto decisivo il fatto che tra le parti si era ormai perfezionato il contratto di fornitura d'acqua dal quale discendeva, per il Comune, l'obbligo di darvi esecuzione, senza che potesse valere, a giustificazione del rifiuto, il disposto dell'art. 20 del Regolamento comunale il quale attribuiva, sì, all'Ente la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti ritenuti opportuni e di pretendere il pagamento delle somme determinate in base ai medesimi, ma ciò soltanto nella fase precedente alla conclusione del contratto, e non già in epoca successiva ad essa;
nel caso di specie era provato che l'ulteriore somma richiesta corrispondeva ai "maggiori lavori da eseguirsi accertati "successivamente alla stipula del contratto", il che poteva semmai legittimare il Comune a chiedere la risoluzione e non anche ad opporre un rifiuto all'adempimento degli obblighi contrattuali validamente assunti.
Ha osservato, poi, il giudice a quo, nel pronunziare la condanna generica al risarcimento, che dal momento della stipula a quello del menzionato provvedimento d'urgenza del ET era trascorso un apprezzabile lasso di tempo, la qual cosa aveva comportato per l'attrice notevole ed innegabile danno dovuto alla mancata utilizzazione del servizio.
Ricorre per cassazione il Comune di Massa sulla base di due motivi, il primo dei quali, attinente alla giurisdizione, ha determinato l'assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite.
EL NE resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo del ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. civ., violazione dei principi regolanti il riparto della giurisdizione in materia di contratti di concessione di pubblici servizi sostenendosi essere pacifico che, a norma dell'art. 5 L.
6.12.1971 n. 1034, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'individuazione e alla corretta interpretazione e/o applicazione di un contratto di concessione di fornitura di acqua dell'acquedotto comunale. Si sostiene, inoltre, che vieppiù la controversia deve ritenersi collegata alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto all'interno di essa si è discusso dell'applicazione dell'art. 20 del Regolamento comunale regolante la materia della somministrazione di acqua potabile, pacificamente richiamato nelle condizioni generali del contratto inter partes ed approvato dalla NE, cioè della corretta interpretazione di atti amministrativi generali la quale spetta pacificamente alla competenza giurisdizionale di quel giudice.
Il motivo è destituito di fondamento.
Queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte occasione di affermare il carattere privatistico del rapporto negoziale sorto dal contratto di utenza, e ciò sia con riferimento al servizio di erogazione di acqua potabile (v. sent. 25.1.1985 n. 353, 13.2.1992 n. 1717), sia con riferimento ad altri servizi come quello telefonico, per il quale si è operato l'inquadramento nello schema giuridico della somministrazione (v. sent. 29.11.1978 n. 5613, 13.1.1989 n. 111), e da tale orientamento non v'è ragione qui di discostarsi.
Non è pertinente, quindi, il richiamo all'art. 5 della L. n. 1034 del 1971, che attribuisce al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva "i ricorsi contro atti e provvedimenti "relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici", poiché deve escludersi che nel caso di specie si sia in presenza di una concessione amministrativa in senso proprio, postulante una posizione autoritativa dell'Amministrazione concedente, trattandosi, invece, come si è detto, di un rapporto di natura privatistica instauratosi, su piano paritetico, tra il Comune di Massa e la NE, mediante la stipulazione di un contratto per la somministrazione di acqua dell'acquedotto civico ad una unità immobiliare appartenente alla seconda, contratto da cui sorgevano diritti ed obblighi per l'uno e per l'altro contraente senza particolari implicazioni di carattere pubblicistico, salvo quelle concernenti l'aspetto tariffario che non viene in rilievo nella concreta fattispecie, come pure non viene in rilievo la natura pubblica delle acque da erogare. Ciò di cui si discute nella presente controversia, infatti, è soltanto se la NE fosse tenuta a rimborsare al Comune le spese di allacciamento richiestele in più rispetto a quelle, già corrisposte, contemplate nel contratto e se il Comune, in mancanza di tale pagamento, potesse opporre l'eccezione inadimplenti non est adimplendum.
Inconsistente è, poi, l'argomento basato sul fatto che in sede di merito si è dovuto discutere circa l'applicabilità dell'art. 20 del Regolamento comunale richiamato nelle condizioni generali del contratto inter partes, essendo evidente che tale norma regolamentare, inserita nel capitolo secondo (intitolato "esecuzione del contratto") di detto Regolamento, non viene in considerazione direttamente ma solo come strumento interpretativo della volontà negoziale, al fine di stabilire se, per effetto di quel richiamo, l'utente, una volta stipulato il contratto e depositata la somma indicatagli dall'Ufficio Tecnico comunale per spese di allacciamento alla rete idrica fino al contatore, fosse da ritenersi o meno contrattualmente obbligato a pagare ulteriori spese accertate successivamente come necessarie e se il Comune, in caso di mancato pagamento di esse, potesse oppur no rifiutarsi di provvedere all'allacciamento e all'attivazione dell'utenza. Alla stregua delle osservazioni che precedono il motivo in esame deve essere rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
All'esame degli altri motivi di ricorso dovrà provvedere la Sezione semplice alla quale la causa sarà assegnata dal Primo Presidente.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla Sezione semplice.
Così deciso in Roma il 18.2.1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MAGGIO 1999.