Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7982 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 67822 E N IO 86 Z 9 A /1 O R 4 IST R BBLICA ITALIANA 2 EG . .P.R IA R 1 7982/0 1 L R D L A A A L D T E B E D U A T SI IB T SEN N 1 IA R SE 3 T 1 E R I E A . N T A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Carbone Presidente R.G.N.1650/00 Dott. Mario Cicala Consigliere Cron.Dott. Eugenio Amari Consigliere 18913 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Rep. Ud. 30/04/01 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE N. 67822SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
EG SO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Pontefici 3, presso l'avv. Gianfilippo Elti di Rodeano, che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Iolanda Spaccesi Valentini giusta delega in atti;
controricorrente 0 7 0 1 avverso la sentenza n. 59/18/99, depositata in data 30/9/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/4/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Caputi Iambrelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nonché l'avv. Elti di Rodeano, che ha invece concluso per il suo rigetto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte, osserva quanto segue. In data 26/6/1997, EG SO presentava domanda di rimborso di una parte delle ritenute operate dall'ENPAM sull'indennità corrispostagli al momento della cessazione del rapporto di lavoro come medico ambulatoriale. Formatosi il silenzio rifiuto, il EG si rivolgeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che con sentenza n.401/54/98 accoglieva il ricorso, disponendo la restituzione dell'IRPEF trattenuta sulla quota di 9/22 del 22% versato а 2 titolo di contributi previdenziali. L'Ufficio si doleva al giudice superiore, che rigettava però l'appello, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. L'Amministrazione delle Finanze ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione degli artt. 36 e 62 del Dlgs n. 546/1992, nonché degli artt. 99 e 112 cpc, 16 e 17 del DPR n. 917/1986. Esponeva la ricorrente che l'Ufficio non aveva mai contestato la configurabilità come lavoro dipendente dell'attività svolta dal contribuente, né aveva mai messo in dubbio la necessità di quantificare la base imponibile previa detrazione dell'apporto formato dal contributo del EG. L'unica questione controversa aveva infatti riguardato le modalità per il calcolo di tale detrazione e, cioè, se la stessa doveva effettuarsi a norma del 1 o del 2° comma dell'art. 17 TUIR. La Commissione Tributaria non si era però pronunciata sul punto ed omettendo del tutto di esporre le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione, aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva а sua volta riconosciuto al EG il diritto di ottenere la riliquidazione dell'indennità ai sensi del 1° comma dell'art. 17. 3 Simile statuizione risultava senz'altro errata in quanto l'indennità erogata dall'ENPAM rientrava di certo fra quelle percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, per cui andava tassata determinando la base imponibile alla stregua del 2° comma dell'art.17. Tenuto conto di quanto sopra, concludeva per la cassazione dell'impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione. L'intimato resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 30/4/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che a norma del 2° comma dell'at. 17 del DPR n. 917/1986, applicabile nella specie ratione temporis, le indennità liquidate una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro sono tassabili, con la stessa aliquota applicata al TFR, per complesso dei contributi l'importo eccedente il versati dal lavoratore. come si è visto, ha, La sentenza impugnata il diritto del EG alla confermato sull'indennitàriliquidazione dell'imposta versatagli dall'ENPAM e 1'Amministrazione ne ha 4 chiesto la cassazione sostenendo che oltre a non pronunciarsi sulla domanda dell'Ufficio ed a non indicare le ragioni della decisione, i giudici a quo avevano sostanzialmente finito con l'equiparare l'indennità al TFR, riconoscendo al contribuente delle riduzioni cui il medesimo non aveva diritto in quanto computabili ai soli fini della tassazione del trattamento di fine rapporto. Premesso che il vizio di omessa pronuncia può riguardare soltanto le domande di merito (C.Cass. 1997/05482, "000/00578 e 2000/05714) che non siano state comunque rigettate (C.Cass. 1999/05054, 1999/10813 e 2000/14200), Occorre ulteriormente ricordare che le carenze della motivazione possono venire in rilievo soltanto qualora attengano agli aspetti fattuali della vicenda, perché nel caso in cui si riferiscano alla soluzione di questioni di diritto, quello che conta è solo l'esattezza della decisione impugnata, che può essere emendata od integrata dal giudice di legittimità (v., ex multis, C.Cass. 2000/06496 e 2000/08336). Tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiugere, per ciò che concerne la prima censura, che la Commissione Tributaria Regionale ha dato contezza del proprio convincimento, sottolineando 5 in proposito che le trattenute non potevano essere operate sui contributi previdenziali corrisposti dal Pellegrino, perché l'imposta andava liquidata con l'applicazione dei noti principi affermati dalla Corte costituzionale in materia. L'Amministrazione non ha contestato la correttezza giuridica di tale affermazione, ma si è lamentata della concessione di non meglio precisate riduzioni, che tuttavia non risultano affatto dalla sentenza impugnata, la quale ha semplicemente confermato il diritto del contribuente al rimborso dell'IRPEF trattenuta sui 9/22 del 22% complessivamente versato a titolo di contributi. Il ricorso dell'Amministrazione va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive £.2.250.000, delle quali £.
2.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive £.2.250.000, delle quali £.
2.000.000 Il Presidente Pregigler per onorari. при Roma, il 30/4/2001 IL CANCELLIERE C1 А Arnaldo CasanoAlvoldo 6 IL CONSIGLIERE ST. самоко CORTE IL PRESIDENTE R U M P E S A TO 7 Oggi. 13 GIU. 2001 DEPOSITA IL/CANCELLIERE Arnardo Casano E N IO /1986 Z A R 5 IST /4 . 26 N G - . E .R R B .P . IA LL A D D R EL A . A E D B T T SI A EN U T SEN IB S 1 3 E A R I 1 I A T R . E N T A M