Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10702 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
4 1 0702 / 01 Z T V O H N O I T O REPUBBLICA 7 3 . IN NOME DE POPO TA ANO N . 1 9 9 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - 1 1 Oggetto - 0 PAGAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE 1 SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7715/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere - Cron. 23320 Dott. Giovanni VERUCCI Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere - Ud. 23/02/2001 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAN FI DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MAZZINI 13, presso l'avvocato FIORETTI CARMAGNOLA L., rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI ANTONINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UN FI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso l'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO INTILISANO, 2001 giusta procura a margine del controricorso;
510 controricorrente avversO la sentenza n. 128/98 del Giudice di pace di MILAZZO, depositata il 16/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Intilisano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha l'inammissibilità e rigetto della censura per omessa pronuncia;
rigetto domanda ex art. 96 cpc;
accoglimento domanda rimborso spese procedura sospensione. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 23.4.1998 PP GI conveniva in giudizio avanti al G.d.P.di Milazzo il Comune di S. PP del Mela esponendo di m avere pagato per il servizio di frequenza scuola mater- na del figlio, per gli anni 1995/1996, la somma di £ 297.000 non dovuta per essere il servizio gratuito per legge. Chiedeva quindi la condanna del Comune convenuto alla restituzione della somma su indicata. Costituitosi in giudizio il Comune convenuto chie- preliminarmente la sospensione del giudizio, ai deva sensi dell'art. 295 c.p.c., per essere pendente avanti И 2 al TAR giudizio di annullamento della delibera n 2 del 19.1.1995, con la quale il Consiglio comunale aveva sta- bilito la retta di frequenza alla scuola materna;
in relazione al merito chiedeva respingersi la domanda. Il G.d.P. di Milazzo con sentenza in data 16.12.1998 accoglieva la domanda attrice e condannava l'Amministrazione comunale a restituire la somma di £. 297.000, oltre agli interessi dalla domanda al saldo. Per la cassazione della sentenza del G.d.P. di Mi- lazzo propone ricorso, fondato su quattro motivi, il Co- mune di S. PP del Mela. Resiste con controricorso PP GI. Motivi della decisione Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 18.3.1968 n 444, in relazione al D.L. n 55/83, conv. in L. n 131/83, della L.n 488/86, della L. n 38/90 in relazione alla L.n 66/89, nonchè omessa contraddittoria o insuf- ficiente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia. Rileva che se il G.d. P. avesse consentito all'Ammi- nistrazione di svolgere compiutamente le proprie dife- se, avrebbe accertato che la somma pagata dall'attore si riferiva al costo del servizio di refezione scola- stica, al costo dei pasti e del servizio trasporto, e 3 che la somma era stata richiesta nell'osservanza delle norme vigenti che hanno imposto all' Amministrazione l'obbligo di determinare le tariffe attinenti ai servi- zi erogati a domanda individuale, in modo da assicurar- ne, in base alle tariffe, la copertura in misura per- centuale. L'obbligo di stabilire le tariffe non è però rife- rito ai singoli servizi, ma ai servizi considerati nel loro complesso, in maniera da consentire ai comuni di pareggiare, in misura percentuale, il costo complessivo senza specificare le singole proporzioni in riferimento a ciascun servizio. Pertanto la sentenza prendendo in considerazione il costo della retta di frequenza in base alle sole dedu- senza che l'attore avessezioni del GI, ha deciso fornito la prova che le somme pagate fossero effettiva- mente afferenti al servizio di frequenza alla scuola materna e senza considerare che il costo del servizio di refezione per l'anno 1997 copriva abbondantemente le somme indicate nel modulo "frequenza e refezione", er- roneamente usato dall'Amministrazione comunale. Con il secondo motivo il Comune deduce violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., eccesso di po- tere, mancanza di prova, vizio di ultra ed extrapeti- zione. 4 Lamenta che il GI non ha fornito alcuna prova in base alle quale si potesse ritenere che la somma ri- chiesta si riferisse a due servizi diversi, tenuto con- to dell'ampia discrezionalità riservata in materia al Comune ricorrente, e che quindi il G.d.P. ha deciso in violazione del principio in base al quale chi" vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" ricercando la veri- tà oltre il thema decidendum ed il thema probandum. Con il terzo motivo censura l'impugnata sentenza per omessa pronunzia su un punto decisivo della
contro
- versia. Deduce che il G.d.P. non si è pronunziato sulla ri- chiesta di sospensione del giudizio, sospensione oppor- tuna in quanto avrebbe consentito l'esame più approfon- dito della materia. Infine con il quarto motivo assume violazione di legge per eccesso di potere. Rileva il Comune ricorrente che il G.d.P. ha tratto elementi di giudizio dal tentativo di conciliazione nel corso del quale la Amministrazione aveva espresso la propria disponibilità a restituire la sola somma capi- tale con compensazione delle spese. Il giudice di merito pertanto erroneamente ha con- siderato solo una parte della proposta conciliazione, 5 ہمرا senza tenere conto di tutte le condizioni nella stessa contenute, e così facendo ha violato il principio del- l'autodeterminazione che ogni soggetto ha nell'ambito del processo, facendo ricadere sulla sola Amministra- zione gli effetti negativi del tentativo di concilia- zione, senza che questa ne avesse beneficio alcuno. Con il primo motivo il Comune ricorrente, come già precisato, propone due censure lamentando con la prima che nelle tariffe predisposte da essa Amministrazione non era ricompresa alcuna cifra per la frequenza della scuola materna e con la seconda che il primo giudice avrebbe deciso ultra petitum ponendo a base della sua sentenza elementi di prova non dedotti dall'attore. La prima delle indicate censure inammissibile considerato che questa Corte Suprema ha già precisato che evversO le sentenze pronunziate dal g.d.p. secondo equità, nel limite quindi di £ 2000.000 di valore, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione delle norme della Costituzione, di norme processuali o di norme comunitarie, di rango superiore alle norme or- dinarie e, in relazione alla motivazione per assenza totale di motivazione ○ per motivazione apparente ○ perplessa. (Cass. civ. SS. UU. 15.10.1999 n. 716). Inammissibile è altresì la seconda censura con la extra pe- quale il ricorrente lamenta vizio di ultra o 6 tizione e che, stante la stretta connessione esistente, può essere esaminata unitamente al secondo motivo del ricorso che contiene analoga censura. Al riguardo si Osserva che si ha vizio di ultra о extra petizione solo quando il giudice abbia giudicato su una domanda non proposta dalle parti, ampliando quin- di d'ufficio il thema decidendum. Nella specie il ricorrente, pur qualificando la proposta censura come vizio di ultra o extra petizione, poi nel corpo del motivo lamenta che il G.d.P. di Mi- lazzo abbia deciso senza che l'attore avesse fornito prove sufficienti a sufragare la domanda. La censura quindi lungi dal configurare un vizio di ultra-petizione in senso tecnico, si sostanzia nell'e- videnziare un preteso vizio di valutazione della prova e quindi un vizio della motivazione che ha ritenuto fondata la domanda, pretesemente non dimostrata, censu- ra inammissibile in questa sede, stante i mensionati limiti del giudizio di cassazione riguardo alle senten- ze pronunziate dal g.d.p., secondo equità. I primi due motivi vanno pertanto interamente re- spinti. Infondato è altresì il terzo motivo, con il quale si deducono due distinte prospettazioni: omessa pronun- zia su un punto rilevante ai fini della decisione e 7 quindi inesistenza totale di motivazione e l'opportuni- tà della sospensione del giudizio di primo grado. In relazione alla prima prospettazione va rilevato che il G.d.P. ha ampiamente motivato sul punto assumen- do che non sussistevano ragioni che giustificassero la sospensione del giudizio, avanti a lui pendente, in at- tesa della decisione del ricorso proposto avanti al TAR, considerato che diversi erano gli oggetti dei due giudizi. La prima prospettazione va quindi respinta. Riguardo alla seconda si rileva che la doglianza non contiene espressa censura prospettandosi da parte dell'Amministrazione ricorrente solo l'opportunità di un comportamento del giudice, con ciò manifestandosi una personale opinione irrilevante nel giudizio di le- gittimità. Il terzo motivo va quindi interamente respinto Inammissibile deve ritenersi infine il quarto ed ultimo motivo. Invero va rilevato che con tale motivo il ricorren- te propone censure attinenti alla congruità della moti- vazione senza peraltro lamentare l'assenza dela motiva- zione stessa nelle tre forme di assenza totale di moti- vazione apparente o perplessa. Ne consegue che il motivo va dichiarato inammissi- 8 bile stante gli indicati limiti del giudizio di legit- timità nelle ipotesi di ricorso avverso sentenze del g.d.p. pronunziate secondo equità. Il ricorso va pertanto totalmente respinto. Inammissibile deve ritenersi altresì la richiesta di condanna del Comune ricorrente al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. Al riguardo si Osserva che la condanna per respon- sabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone la sussistenza di un danno che deve essere indicato dal richiedente sia in relazione all'an che al quantum ' che deve risultare dagli atti, non essendo consentito al giudice far ricorso ad elementi di valutazione equi- tativa, e che deve essere conseguenza diretta della con- dotta dolosa о in mala fede di una delle parti. (Cass. civ. sez. II 1.12.1995 n 12422). Nella specie non ricorrono le esposte condizioni. Il controricorrente infatti ha genericamente indi- viduato il preteso danno nell'essere stato costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento di una somma di scarsa rilevanza e nella ricaduta negativa che, come cittadino contribuente del Comune ricorrente, dovrà sopportare, a seguito della condanna dell'Amministra- zione comunale;
il controricorrente inoltre non ha quantificato l'ammontare del danno richiesto, non desu- mibile dagli atti di causa. Consegue che nessun danno riconducibile alla previ- sione di cui all'art. 96 c.p.c. è ravvisabile nella specie, considerato che la necessità di far ricorso al giudice per ottenere il pagamento di un credito non CO- stituisce di per sè sola fonte di danno, essendo al- l'uopo prevista, a carico del soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, mentre l'esborso che il controricorrente sarà chiamato a sopportare, conseguenza della condanna del Comune, costituisce un avvenimento futuro ed eventuale, non risarcibile prima del suo verifcarsi. La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. va pertanto dichiarata inammissibile e quindi disatte- sa. Infondata al contrario la domanda di rimborso delle spese sostenute dal GI a seguito della proce- dura ex art. 373 c.p.c. iniziata dal Comune di S. PP del Mela e conclusasi con la reiezione del- l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza del G.d.P di Milazzo. Al riguardo si osserva che questa Corte Suprema ha più volte precisato che nell'ipotesi in cui sia ancora pendente il giudizio di legittimità, competente a li- quidare le spese della procedura ex art. 373 c.p.C., 10 مارا la Corte suprema considerato che la pronunzia del giu- dice di merito è pronunzia provvisoria, la cui effica- cia è condizionata all'esito del giudizio di cassazio- ne, per cui avanti al giudice di merito non esiste una parte definitivamente soccombente. (Cass. civ.
7.3.1977 n 923; Cass. civ. 16.4.1987 n 3780). A tale giurisprudenza si intende dare continuità, con la precisazione però che dovendo la parte nei cui confronti è avanzata la domanda, essere messa in grado di difendersi sulle richieste proposte, alla stessa de- ve essere notificata la lista dei documenti, posti a fondamento della richiesta, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., applicabile analogicamente al caso de quo, in difetto di norma espressa, pena il rigetto della doman- da. Nella specie la lista contenente l'indicazione dei documenti attestanti la proposizione e lo svolgimento della procedura ex art. 373 c.p.c., posti a fondamento del richiesto rimborso spese, non risulta sia stata no- tificata alla controparte per cui la domanda di rimbor- so delle spese sostenute per lo svolgimento della pro- cedura de qua va respinta in quanto sprovvista del ne- cessario fondamento probatorio in quests fuccediments". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11
P.Q.M.
respinge il ricorso, dichiara inammissibile la do- manda di danno ex art. 96 c.p.c., rigetta la domanda di liquidazione delle spese della procedura ex art. 373 c.p.c. e condanna 1'Amministrazione comunale al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ 65000 per esborsi e £ 600.000 per onorari, da distrarsi a favore del difensore avv. Pietro Intillisa- no che si dichiara antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 27.aprile.2001. Il Consigliere estensore Il Presidente yetoline Angelo Gr Mario Adamo Mazio Mar anchi TONE 4 7 3 I C E O T N Z A . ) E N , C 1 A 9 P 9 1 I - 1 D 1 - E 1 C 2 I O N 12