Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
Il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2015, n. 37569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37569 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
37 569 /15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2hh5 Sent. n. sez. Dott. Gennaro MARASCA Presidente- UP 8/7/2015- Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - R.G.N. 23715/2014 Dott. Maria VESSICHELLI - Consigliere - Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: OT DO, nato a [...], il [...]; RA IA, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 11/11/2013 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per rigetto del ricorso della RA e per l'inammissibilità di quello del OT;
udito per gli imputati gli avv.ti Gian Carlo Di Giulio e Eliseo Alfonso Alimene, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO A 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di OT DO e RA IA per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratrice di diritto della Euro.com s.r.l. fallita nel 2003. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del OT articola due motivi. Con il primo deduce vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto contestato al capo a3.1) e relativo al pagamento da parte della fallita dei canoni di locazione dell'appartamento occupato dall'imputato e da LE LV, all'epoca amministratrice della società. In proposito il ricorrente rileva la contraddittorietà della sentenza nella misura in cui la LE è stata assolta per il medesimo fatto per insussistenza dell'elemento soggettivo sulla base di argomentazioni ingiustificatamente non estese alla posizione del OT. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo in merito alla denegata riconoscimento delle attenuanti generiche invocate nel giudizio d'appello nel corso della discussione.
2.2 Anche con il ricorso della RA vengono dedotti vizi della motivazione in merito alla consapevolezza dell'imputata degli atti distrattivi posti in essere dall'amministratore di fatto. In tal senso la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare come la RA, dipendente della società, assunse la carica quando già si era conclamato lo stato di decozione della fallita e fu un mero prestanome, mentre la sentenza omette di evidenziare da quali elementi dovrebbe evincersi la anche solo generica consapevolezza delle condotte spoliative poste in essere dal OT. Analoghe obiezioni svolge la ricorrente con riguardo all'imputazione di bancarotta documentale, evidenziando come alla RA possa al più imputarsi una omessa vigilanza colposa sulla tenuta della contabilità aziendale, posto che la stessa sentenza attribuisce al OT la responsabilità della sottrazione dei libri contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso del OT è infondato al limite dell'inammissibilità.
1.1 Quanto alle censure svolte con il primo motivo deve rilevarsi come la motivazione della sentenza non risulti contraddittoria nella misura in cui ha rilevato un ragionevole dubbio sulla consapevolezza dell'amministratore di diritto della natura distrattiva dell'indebito accollo alla fallita dei canoni di locazione dell'abitazione che la stessa condivideva con l'imputato. Ed infatti la Corte territoriale non ha ritenuto che il pagamento dell'affitto dell'abitazione privata della coppia costituisse effettivamente una forma integrativa del compenso della LE, bensì e più semplicemente che la stessa, attesa la sua peculiare posizione di mero prestanome, potesse ragionevolmente essere stata indotta a credere ciò. Correttamente dunque la sentenza ha differenziato le posizioni dei due coimputati e non ha motivatamente ritenuto prospettabile la medesima situazione psicologica in capo al OT, attesa la sua qualità di effettivo gestore della società e in quanto tale soggetto consapevole della natura invero indebita dei pagamenti di cui la stessa era stata onerata.
1.2 Infondato è anche il secondo motivo. Per stessa ammissione del ricorrente con il gravame di merito non era stato devoluto al giudice dell'appello il tema del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure e men che meno quello relativo al diniego delle attenuanti generiche, poi tardivamente sollevato in sede di discussione nel giudizio d'impugnazione. E' sì vero che ai sensi dell'art. 597 comma 5 c.p.p. la Corte territoriale anche indipendentemente dalla sollecitazione difensiva poteva riconoscere tali - attenuanti qualora avesse ritenuto ne ricorressero i presupposti, ma il potere del giudice d'appello di applicare, anche ex officio, le predette misure si pone come eccezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 1, 2 maggio 1997, Chiavaroli, rv. 208572; Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, P.G.in proc. Addala, Rv. 229214).
1.3 Il ricorrente afferma di aver sollecitato l'intervento del giudice d'appello peraltro rivelando come gli argomenti posti alla base della sollecitazione fossero assai generici e dunque inidonei a fondare un obbligo di motivazione sul punto in capo al giudice dell'appello. Ed infatti che il valore delle distrazioni non superi di molto la soglia dell'esposizione debitoria al di sotto della quale non si procede alla dichiarazione di fallimento è circostanza di per sé priva di significato, atteso che nel caso di specie i debiti della fallita erano senz'altro superiori a tale soglia, mentre le distrazioni non hanno inciso sul passivo dell'impresa, bensì sull'integrità del suo patrimonio e dunque sull'attivo. Per il resto il ricorrente non prospetta, come invece necessario (Sez. 1, n. 5963 del 29 aprile 1991, Farias De Albuquerque, Rv. 188020) gli elementi di fatto alla stregua dei quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il suo potere officioso, ma si esercita nella critica delle ragioni poste dal giudice di prime cure alla base della propria decisione di negarle, le quali avrebbero dovuto essere criticate con il gravame di merito.
2. Infondato è anche il ricorso della RA. La Corte territoriale ha infatti ampiamente motivato in ordine agli indici fattuali da cui ha inferito la generica consapevolezza da parte dell'imputata delle condotte illecite tenute dall'amministratore di fatto e che aveva l'obbligo di impedire.
2.1 Ed in tal senso il ragionamento seguito dai giudici del merito non appare manifestamente illogico nella misura in cui tali indici sono stati individuati soprattutto nel fatto che oggetto delle distrazioni sono stati innanzi tutto gli arredi della fallita, della cui sottrazione la RA non poteva non accorgersi soprattutto perché egli, pur avendo assunto la carica formale, aveva continuato a lavorare per la società con le mansioni precedentemente svolte nella sua qualità di dipendente della medesima.
2.2 Quanto alla bancarotta documentale la sentenza ha fatto buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte per cui l'assunzione della carica formale comporta specifici e personali obblighi in merito alla tenuta e conservazione della contabilità al cui inadempimento consegue la responsabilità per omesso impedimento delle altrui condotte che abbiano avuto ad oggetto la medesima contabilità (Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251). In tal senso è dunque irrilevante che sia stato il OT a decidere ed eseguire il trasferimento dei libri della società in altro luogo, giacchè oggetto di rimprovero alla RA è proprio quello di averglielo lasciato fare anche solo avendo volontariamente evitato di espletare la dovuta vigilanza sulla conservazione degli stessi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8/7/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Gennaro Marasca DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 1 SEX 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 041 un