Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
L'imputato alloglotta non presente alla lettura della sentenza con motivazione contestuale, in quanto autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza, non ha diritto alla assistenza di un interprete al momento della lettura né alla traduzione scritta dell'atto - alla quale avrebbe avuto diritto nel caso in cui non fosse mai stato presente in giudizio e ne avesse fatto esplicita richiesta - in ragione del fatto che lo stesso, presenziando all'udienza ed allontanandosene prima della lettura della sentenza, ha, di fatto, rinunciato a tali diritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2016, n. 53609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53609 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
5 3 6 0 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/09 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente N.
1.2240 Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 14276/2016 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO LA N. IL 30/07/1985 MI TI N. IL 02/09/1981 avverso la sentenza n. 997/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per l'inammissibilità di ricorsi Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 18/12/2015, ha confermato la pronuncia con la quale il 9/4/2015 il Tribunale della stessa città aveva riconosciuto la penale responsabilità di GD BO e OV AV in ordine ai reati di rapina aggravata ed induzione e favoreggiamento della prostituzione loro ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto inammissibili gli appelli proposti dagli imputati, in quanto, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 9/4/2015 con contestuale lettura della motivazione nell'assenza degli imputati, autorizzati ad allontanarsi prima della pronuncia, il deposito dell'atto di appello soltanto in data 13/5/2015 doveva ritenersi tardivo in relazione al termine per impugnare di cui all'art. 585 lett. a) cod. proc. pen., scadente il 24/4/2015 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso in cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza ed il GD anche la rimessione in termini per proporre appello - - e lamentando, con l'unico comune motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 143 comma 2 e 582 cod. proc. pen. Il OV, inoltre, lamenta la violazione anche della direttiva 2010/64/UE in relazione al D. Lgs. 32/2014, assumendo che, non essendo stata mai notificata la sentenza di primo grado con traduzione nella lingua degli imputati, non poteva ritenersi decorso il termine per l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono privi di fondamento.
1. L'art. 143 cod. proc. pen., invero, anche nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, riconosce il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana a farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui e di “seguire il compimento degli atti e lo svolgimento lo svolgimento delle udienze a cui assista”. All'udienza del 9/4/2015, invece, il GD ed il OV, si sono allontanati dall'aula prima della lettura della motivazione della sentenza, contestuale al dispositivo, sicché in tale momento gli stessi non assistevano più all'udienza, in quanto assenti;
conseguentemente, non avevano diritto alla presenza di un interprete, il cui operato, del resto, non avrebbe avuto senso alla presenza soltanto di persone che conoscevano la lingua italiana, né può ritenersi applicabile il secondo comma dello stesso articolo, che prescrive che solo "negli stessi casi" di cui al comma precedente l'autorità che procede dispone la 1 traduzione scritta dell'atto medesimo, sicché anche tale incombente non era richiesto al Tribunale di Lecce, in considerazione dell'assenza degli imputati, allontanatisi dall'aula a seguito dell'autorizzazione ricevuta. Il termine per l'impugnazione della sentenza, pertanto, non era in alcun modo condizionato a notificazioni non dovute, ma decorreva regolarmente, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. b), dalla lettura del provvedimento in udienza, rientrando i ricorrenti tra le persone “che sono state o debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura”, ed equivalendo questa a notificazione (Sez. 5, n. 2671 del 18/02/1994, Rv. 197284). Deve, pertanto, concludersi che, presenziando l'udienza e poi allontanandosi prima della lettura della sentenza, i ricorrenti hanno di fatto rinunziato sia alla traduzione dell'atto, al momento della lettura, al quale avrebbero avuto diritto se non si fossero allontanati, così ricevendo traduzione di quanto oggetto di lettura, sia alla traduzione scritta alla quale avrebbero avuto diritto nel caso in cui non fossero mai stati presenti in giudizio, ed avessero fatto esplicita richiesta di traduzione dell'atto, e solo in tal caso i termini per l'impugnazione sarebbero decorsi dal momento in cui la motivazione della decisione veniva messa a disposizione degli imputati nella lingua a loro comprensibile (cfr., sul tema, Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Rv. 266444; Sez. 1, n. 14388 del 07/03/2013, Rv. 255408). La volontarietà dell'assenza degli imputati al momento della sentenza, peraltro, rende manifesto il difetto dei presupposti del caso fortuito e della forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione in termini invocata dal OV.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2016 Presidente Il Consigliere-estensore holeఅ యి Dott. Luciano Imperiali Dott. Giovanni Diotallevi DEPOSIT TO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 16 DIC 2016 A DI H Cancelliere CANCELLARE Claudia Flanelli