CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2023, n. 32915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32915 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO LE TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 21 dicembre 2016 del Tribunale di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di LE TO SO per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificate, a fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 291, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e lo aveva condannato alla pena di giustizia nonché alle pene accessorie fallimentari ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32915 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/06/2023 In particolare, la Corte di appello ha prosciolto LE TO SO dall'imputazione di bancarotta fraudolenta doc:umentale, escludendo l'aggravante della pluralità delle condotte di bancarotta, e ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari. All'esito del giudizio di appello, LE TO SO risulta condannato per avere, quale amministratore della RD RO Café Sicilia s.r.I., dichiarata fallita il 9 ottobre 2009, prima del fallimento, distratto il prezzo ricavato dalla cessione di un ramo di azienda, la somma di euro 303.030,00 utilizzata per la locazione finanziaria di 17 autovetture, priva di giustificazione in quanto non rispondente alle esigenze della società, nonché cinque delle predette autovetture e la complessiva somma di euro 688.000,00, ingiustificatamente corrisposta alla Biauto s.p.a., e la somma di euro 227.000,00, ingiustificatamente corrisposta alla Autoquattro s.p.a. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LE TO SO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. Sostiene che questa non emerge dall'istruttoria dibattimentale, perché in data 23 dicembre 2005 la Biauto s.p.a., che già controllava la Autoquattro s.p.a., aveva acquistato le quote sociali della fallita acquisendone il controllo. La Autoquattro s.p.a. a la RD RO Cafe Sicilia s.r.l. facevano parte, quindi, del medesimo gruppo societario, la cui capogruppo era la Biauto s.p.a. Evidenzia che, in genere, sono frequenti le operazioni di finanziamento infragruppo e che la RD RO Cafe Sicilia s.r.I., nel corso degli anni, ha beneficiato di finanziamenti provenienti dalla Biauto s.p.a. e dalla Autoquattro s.p.a., come ammesso dallo stesso curatore fallimentare nel corso della sua deposizione;
anche il teste Nicosia, consulente tecnico della difesa, ha confermato la circostanza. Quanto al corrispettivo della cessione di azienda, pari ad euro 45.000,00, esso è stato destinato per euro 33.000,00 alla Autoquattro s.p.a. e per la restante parte al socio SO e l'operazione è stata proficua. Quanto alla somma di euro 303.030,00 utilizzata per la locazione finanziaria di diciassette autovetture, delle quali cinque non rinvenute in sede di inventario, il relativo esborso era stato in realtà sostenuto dalla Biauto s.p.a. e le autovetture erano rimaste nella disponibilità della controllante;
la RD RO Cafe Sicilia s.r.l. aveva emesso nei confronti della Biauto s.p.a. fatture di ammontare pari ai canoni di locazione. In relazione ai versamenti di euro 480.000,00 ed euro 208.000,00 eseguiti 2 in favore della Biauto s.p.a, si trattava di un finanziamento erogato dalla RD RO Cafè Sicilia s.r.l. in favore della controllante, diretta conseguenza dei precedenti apporti effettuati dalla Biauto s.p.a. in favore della RD RO Cafe Sicilia s.r.I., che avevano permesso a quest'ultima di salvaguardare il proprio patrimonio. Il pagamento dell'importo suddetto a favore della controllante era avvenuto in attuazione delle politiche finanziarie e patrimoniali del gruppo al fine di consolidare quest'ultimo e permettere alle società che lo componevano di tornare a finanziare la RD RO Cafe Sicilia s.r.l. Purtroppo, la Biauto s.p.a. non aveva potuto restituire alla RD RO Cafe Sicilia s.r.l. il finanziamento ricevuto perché era entrata in crisi ed era stata posta in liquidazione e poi dichiarata fallita, a seguito del mancato accoglimento di un'istanza di concordato preventivo. In ogni caso, il finanziamento alla Biauto s.p.a. era stato effettuato un anno prima del fallimento, senza l'intento di danneggiare i creditori della RD RO Cafe Sicilia s.r.I., cosicché doveva ritenersi insussistente il dolo, essendo il versamento finalizzato ai fini del risanamento dell'impresa. Poteva, semmai, ritenersi sussistente una bancarotta semplice. Analoghe considerazioni valevano per il finanziamento di euro 227.000,00 in favore della Autoquattro s.p.a. In ogni caso non erano stati rispettati, quanto al trattamento sanzionatorio, gli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e comunque andava motivato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e andavano applicate le circostanze attenuanti generiche per il comportamento processuale, la minore intensità del dolo e lo stato di incensuratezza. Il ricorrente chiede anche che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di impugnazione risulta inammissibile, in quanto con esso l'imputato non attacca le ragioni della decisione, ma afferma che le varie operazioni ritenute distrattive dai giudici del merito non integrerebbero condotte di bancarotta fraudolenta, proponendo una diversa ricostruzione fattuale che questa Corte di cassazione dovrebbe preferire perché maggiormente aderente al materiale istruttorio. In sostanza, con il motivo di ricorso si chiede a questa Corte di cassazione una rivalutazione del fatto attraverso un nuovo esame del materiale probatorio che non è consentito in questa sede di legittimità. 3 Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La doglianza del ricorrente, invero, si risolve nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cessazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Il motivo con il quale si denuncia che la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 r.d. n. 267 del 1942, è inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza, atteso che i giudici di appello hanno adeguatamente motivato sul punto ed essendo evidente che non può definirsi di speciale tenuità un danno pari a diverse centinaia di migliaia di euro. Inammissibile è il ricorso anche laddove si invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rvi 271269). 4 In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato la gravità del danno e l'utilizzo di modalità articolate per attuare le condotte distrattive. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato che è maturata solo dopo la sentenza di appello. Difatti, l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08;05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Nel caso di specie, il reato è stato consumato il 9 ottobre 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei, sarebbe maturato in data 9 aprile 2022, se non fosse rimasto sospeso per cinquantasei giorni ai causa del rinvio del processo dall'udienza del 20 gennaio 2022 a quella del 17 marzo 2022, disposto per un legittimo impedimento dell'imputato, andando così a scadere il 4 maggio 2022, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 6:16, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 21 dicembre 2016 del Tribunale di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di LE TO SO per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificate, a fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 291, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e lo aveva condannato alla pena di giustizia nonché alle pene accessorie fallimentari ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32915 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/06/2023 In particolare, la Corte di appello ha prosciolto LE TO SO dall'imputazione di bancarotta fraudolenta doc:umentale, escludendo l'aggravante della pluralità delle condotte di bancarotta, e ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari. All'esito del giudizio di appello, LE TO SO risulta condannato per avere, quale amministratore della RD RO Café Sicilia s.r.I., dichiarata fallita il 9 ottobre 2009, prima del fallimento, distratto il prezzo ricavato dalla cessione di un ramo di azienda, la somma di euro 303.030,00 utilizzata per la locazione finanziaria di 17 autovetture, priva di giustificazione in quanto non rispondente alle esigenze della società, nonché cinque delle predette autovetture e la complessiva somma di euro 688.000,00, ingiustificatamente corrisposta alla Biauto s.p.a., e la somma di euro 227.000,00, ingiustificatamente corrisposta alla Autoquattro s.p.a. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LE TO SO, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. Sostiene che questa non emerge dall'istruttoria dibattimentale, perché in data 23 dicembre 2005 la Biauto s.p.a., che già controllava la Autoquattro s.p.a., aveva acquistato le quote sociali della fallita acquisendone il controllo. La Autoquattro s.p.a. a la RD RO Cafe Sicilia s.r.l. facevano parte, quindi, del medesimo gruppo societario, la cui capogruppo era la Biauto s.p.a. Evidenzia che, in genere, sono frequenti le operazioni di finanziamento infragruppo e che la RD RO Cafe Sicilia s.r.I., nel corso degli anni, ha beneficiato di finanziamenti provenienti dalla Biauto s.p.a. e dalla Autoquattro s.p.a., come ammesso dallo stesso curatore fallimentare nel corso della sua deposizione;
anche il teste Nicosia, consulente tecnico della difesa, ha confermato la circostanza. Quanto al corrispettivo della cessione di azienda, pari ad euro 45.000,00, esso è stato destinato per euro 33.000,00 alla Autoquattro s.p.a. e per la restante parte al socio SO e l'operazione è stata proficua. Quanto alla somma di euro 303.030,00 utilizzata per la locazione finanziaria di diciassette autovetture, delle quali cinque non rinvenute in sede di inventario, il relativo esborso era stato in realtà sostenuto dalla Biauto s.p.a. e le autovetture erano rimaste nella disponibilità della controllante;
la RD RO Cafe Sicilia s.r.l. aveva emesso nei confronti della Biauto s.p.a. fatture di ammontare pari ai canoni di locazione. In relazione ai versamenti di euro 480.000,00 ed euro 208.000,00 eseguiti 2 in favore della Biauto s.p.a, si trattava di un finanziamento erogato dalla RD RO Cafè Sicilia s.r.l. in favore della controllante, diretta conseguenza dei precedenti apporti effettuati dalla Biauto s.p.a. in favore della RD RO Cafe Sicilia s.r.I., che avevano permesso a quest'ultima di salvaguardare il proprio patrimonio. Il pagamento dell'importo suddetto a favore della controllante era avvenuto in attuazione delle politiche finanziarie e patrimoniali del gruppo al fine di consolidare quest'ultimo e permettere alle società che lo componevano di tornare a finanziare la RD RO Cafe Sicilia s.r.l. Purtroppo, la Biauto s.p.a. non aveva potuto restituire alla RD RO Cafe Sicilia s.r.l. il finanziamento ricevuto perché era entrata in crisi ed era stata posta in liquidazione e poi dichiarata fallita, a seguito del mancato accoglimento di un'istanza di concordato preventivo. In ogni caso, il finanziamento alla Biauto s.p.a. era stato effettuato un anno prima del fallimento, senza l'intento di danneggiare i creditori della RD RO Cafe Sicilia s.r.I., cosicché doveva ritenersi insussistente il dolo, essendo il versamento finalizzato ai fini del risanamento dell'impresa. Poteva, semmai, ritenersi sussistente una bancarotta semplice. Analoghe considerazioni valevano per il finanziamento di euro 227.000,00 in favore della Autoquattro s.p.a. In ogni caso non erano stati rispettati, quanto al trattamento sanzionatorio, gli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e comunque andava motivato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e andavano applicate le circostanze attenuanti generiche per il comportamento processuale, la minore intensità del dolo e lo stato di incensuratezza. Il ricorrente chiede anche che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di impugnazione risulta inammissibile, in quanto con esso l'imputato non attacca le ragioni della decisione, ma afferma che le varie operazioni ritenute distrattive dai giudici del merito non integrerebbero condotte di bancarotta fraudolenta, proponendo una diversa ricostruzione fattuale che questa Corte di cassazione dovrebbe preferire perché maggiormente aderente al materiale istruttorio. In sostanza, con il motivo di ricorso si chiede a questa Corte di cassazione una rivalutazione del fatto attraverso un nuovo esame del materiale probatorio che non è consentito in questa sede di legittimità. 3 Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La doglianza del ricorrente, invero, si risolve nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cessazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745). Il motivo con il quale si denuncia che la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 r.d. n. 267 del 1942, è inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza, atteso che i giudici di appello hanno adeguatamente motivato sul punto ed essendo evidente che non può definirsi di speciale tenuità un danno pari a diverse centinaia di migliaia di euro. Inammissibile è il ricorso anche laddove si invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rvi 271269). 4 In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato la gravità del danno e l'utilizzo di modalità articolate per attuare le condotte distrattive. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato che è maturata solo dopo la sentenza di appello. Difatti, l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08;05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Nel caso di specie, il reato è stato consumato il 9 ottobre 2009, data della sentenza dichiarativa di fallimento ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dodici e mesi sei, sarebbe maturato in data 9 aprile 2022, se non fosse rimasto sospeso per cinquantasei giorni ai causa del rinvio del processo dall'udienza del 20 gennaio 2022 a quella del 17 marzo 2022, disposto per un legittimo impedimento dell'imputato, andando così a scadere il 4 maggio 2022, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 6:16, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.