Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU032 64 /0 1 IN NOM CASSAZIONE Oggetto Ruspur2lle SEZIONE TERZA CIVILE 8144le Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 16137/98 Presidente Dott. Manfredo GROSSI Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere 6727 Cron. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 1050 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 07/11/00 Dott. AR FINOCCHIARO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 11 6 MAR, 2001 TL CANCELLIERE ALGIERI TR AO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO A PINTO con studio in 87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS) VIA CANCELLERIA LUCANIA 9, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSITALIA SPA, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che 2000 la difende, giusta delega in atti;
1768 controricorrente nonchè
contro
TI COMP ASSIC IN LCA, DE FI, LE PERA MARIO;
intimati avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 14/10/97 e depositata il 06/03/98 (R.G. 90/96+124/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IE ET LO, affermando di aver subito le- ر sioni personali con postumi in esito ad uno scontro con autovettura, occorsogli mentre egli procedeva allauna guida di un motociclo, convenne dinanzi al Tribunale di Rossano IC ER, La RA AR e La NA AZ SP (rispettivamente conducente, proprie- tario ed assicuratore dell'autoveicolo) per esserne ri- sarcito. Il procedimento, interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della NA, venne riassunto nei confronti del Commissario liquidatore e dell'SS AZ SP, impresa designata ai 2 sensi della legge 24.12.1969 n. 990. Il Tribunale ac- colse la domanda, ma su gravami dell'SS e della NA in liquidazione, la Corte di Catanzaro, ritenu- ta la responsabilità concorrente dell'IE, ha ri- dotto l'importo del risarcimento. Ricorre l'IE con quattro motivi. Resiste l'SS con controricorso. Gli intimati NA in liquidazione, IC ER e La RA AR non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La resistente SS eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso per insufficiente espo- sizione dei fatti di causa. L'eccezione è fondata. Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'art. 36 n. 3 cod. proc. civ. postula che il ricorso per cassazione offra, almeno nello svolgimento dei motivi di impugnazione, elementi tali che consenta- no una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno generato la controversia ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza dal solo ricorso senza necessità di avvalersi di ulteriori atti (Cass. 27.11.1998 n. 12039; Cass.
5.4.1997 n. 2965; Cass. 21.5.1999 n. 4916). Nella specie sia nella parte espositiva del ricorso 3 sia nella parte dedicata allo svolgimento dei motivi di impugnazione il ricorrente non ha minimamente descritto le modalità con cui il sinistro avrebbe avuto luogo, né ha menzionato tutte le parti convenute nel giudizio di primo grado, né ha illustrato il contenuto della deci- sione del Tribunale. Inoltre, pur richiamando sommaria- mente le difese da lui opposte nel giudizio di secondo grado, non ha affatto precisato la consistenza delle doglianze prospettate con gli atti di appello proposti ex adverso" ed, in conseguenza della assoluta lacunosi- tà della esposizione dei temi in discussione nei due gradi di giudizio, non ha affatto chiarito in che cosa sia concretamente consistita la materia del contendere nell'uno e nell'altro grado. Il ricorso non soddisfa, quindi, il requisito della pur "sommaria esposizione dei fatti della causa", previsto a pena di inammissibi- lità dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ricorrono giustificati motivi di compensazione del- le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ilLa Corte di Cassazione ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 7.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 4 I CANCELLIENE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancellería Cagi, R #6 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista ени 20000 2700001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 9 OTT. 2001 A Serie 270.000 aln. 46838 versate S. DUECENTOSETTAN MY ..) (lire p. Dirigente Area (D.ssa Maria Gra 11 Responcabit Se t Giudiziari (Dr. M. BAC CHINA) 0 0 1