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Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2023, n. 45515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45515 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da AN ZI, n. OR NU (Na) 12/11/1957 avverso la sentenza n. 8663/23 della Corte di appello di Napoli del 26/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione in ordine al delitto di cui agli t Penale Sent. Sez. 6 Num. 45515 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 06/10/2023 artt. 110, 319 cod. pen. nei confronti dell'imputato ZI AN, ritenuta la continuazione tra detto reato e quelli oggetto di pregresso giudizio definito dalla stessa Corte territoriale con sentenza irrevocabile n. 13913 del 23 settembre 2022; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce con un primo motivo di doglianza la nullità della sentenza per violazione degli artt. 191, comma 2, 125, 441, comma 5 cod. proc. pen. in relazione all'art. 319 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, contenuta nei motivi di appello, di nullità della sentenza del Tribunale conseguente alla nullità dell'ordinanza di acquisizione di atti e documenti resa dal giudice di primo grado all'udienza del 25 ottobre 2022 per violazione dell'art. 441, comma 5 e dell'art. 125 cod. proc. pen. ovvero per aver valutato prove illegittimamente acquisite e come tali inutilizzabili;
che con un secondo e ultimo motivo deduce, inoltre, la nullità della sentenza in relazione all'art. 129 cod., proc. pen. ed agli artt. 125e 544 cod. proc. pen. e 319 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, contenuta nei motivi di appello, di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente o comunque, come nel caso in esame, diversi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio implicanti profili di illegalità della pena concordata, la formazione e/o la manifestazione del consenso delle parti sulla proposta di concordato, la difformità della pena irrogata dal giudice rispetto a quella convenuta dalle parti;
che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte;
che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila 2 k:z -
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 6 ottobre 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione in ordine al delitto di cui agli t Penale Sent. Sez. 6 Num. 45515 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 06/10/2023 artt. 110, 319 cod. pen. nei confronti dell'imputato ZI AN, ritenuta la continuazione tra detto reato e quelli oggetto di pregresso giudizio definito dalla stessa Corte territoriale con sentenza irrevocabile n. 13913 del 23 settembre 2022; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce con un primo motivo di doglianza la nullità della sentenza per violazione degli artt. 191, comma 2, 125, 441, comma 5 cod. proc. pen. in relazione all'art. 319 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, contenuta nei motivi di appello, di nullità della sentenza del Tribunale conseguente alla nullità dell'ordinanza di acquisizione di atti e documenti resa dal giudice di primo grado all'udienza del 25 ottobre 2022 per violazione dell'art. 441, comma 5 e dell'art. 125 cod. proc. pen. ovvero per aver valutato prove illegittimamente acquisite e come tali inutilizzabili;
che con un secondo e ultimo motivo deduce, inoltre, la nullità della sentenza in relazione all'art. 129 cod., proc. pen. ed agli artt. 125e 544 cod. proc. pen. e 319 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, contenuta nei motivi di appello, di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente o comunque, come nel caso in esame, diversi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio implicanti profili di illegalità della pena concordata, la formazione e/o la manifestazione del consenso delle parti sulla proposta di concordato, la difformità della pena irrogata dal giudice rispetto a quella convenuta dalle parti;
che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte;
che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila 2 k:z -
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 6 ottobre 2023