Sentenza 24 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2002, n. 13864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13864 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
ر 2 و 7 , 0 4 ن O 6 2 L ب L L ا E O D BBLICA ITALIANA A B T 3 E 4 S ما 6 B O . TE SUPREN A1 3864 / 02 د R P . I NOME DEL R. OLO P M . I D ه A r LA O u a . E b T a t N INDENNITA' DI E 2 SEZIONE PRIMA CIVILE 2 S ASSERVIMENTO ED . E t OCCUPAZIONE LEGITTIMA r a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25349/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Cron.31847 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep.3658 Dott. Mario Rel. Consigliere - ADAMO - Ud.14/05/2002 Consigliere- SALVAGO Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. Sele SOC. I.M.P. IMPRESA MODERNA PROGEDILE SRL, in persona per diritti € 3.10 11 26-08-02 del coamministratore tempore,pro elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso l'avvocato TOMMASO DE DOMINICIS, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
CANCELLERIA ricorrente
contro
SOCIETA' AUTOSTRADE E COSTRUZIONI CONCESSIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA 1 1 1 02 LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso l'avvocato MARIO 34 MONTUORI, che la rappresenta e difende, giusta procura Ц a margine del controricorso;
controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 3633/99 della Corte d'Appello di Richiesta copia esecutiva dal Sig. DE DOMINICS ROMA, depositata il 06/12/99; per-digit udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 14/05/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE DOMINICIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MONTUORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo del ricorso, rigetto nel resto. Svolgimento del processo Con decreto in data 31.8.1989 il Prefetto di Roma imponeva una servitù coattiva di viadotto autostradale su un terreno di proprietà della s.r.l. I.M.P.- Impresa Moderna Progedile sito nel comune di Tivoli, determi- nando in via provvisoria un'indennità di £ 3.203.340 per l'asservimento e di £ 334.730 per l' occupazione . Con stima definitiva la Commissione espropri di Ro- determinava in £ 9.744.000 l'indennità di asservi- ma mento ed in £ 3.926.070 l'indennità di occupazione. 2 Avverso .la stima proponeva opposizione la SOC. I.M. P. per sentir determinare dalla Corte di appello di Roma la giusta indennità d asservimento e di occupazio- ne da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti. Costituitasi in giudizio la s.p.a. Autostrade- Concessioni e Costruzioni autostrade resisteva alla do- manda attrice, assumendo che il terreno asservito aveva vocazione esclusivamente agricola sicchè del tutto in- fondata era l'asserita edificabilità del terreno mentre irrilevante doveva ritenersi la sua possibile utilizza- bilità per l'esercizio dell'attività estrattiva e la sua attuale destinazione ad area riservata all'alleva- mento di cavalli da corsa. Con sentenza in data 6.12.1999 la Corte di appello di Roma determinava in complessive £ 25.943.400 l'in- dennità di asservimento ed in £ 6.294.878 1'indennità di occupazione da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti, dedotto quanto già versato. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su quattro motivi la soc. I.M.P.-Impresa Moderna Progedile. Resiste con controricorso la s.p.a. Autostrade- Concessioni e Costruzioni Autostrade. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente lamenta 3 In insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al- l'art. 360 n 5 c.p.c. nonchè violazione e falsa appli- cazione delle norme di cui agli artt. 810 c.c., 39 L. n 2359/1865 e 16 e segg. L. n 865/1971. Rileva che il punto centrale della controversia non è stato colto dalla Corte d'appello. La Corte territoriale infatti non ha considerato che con la domanda introduttiva del giudizio era stato chiesto che il valore del terreno fosse determinato in base all'art. 39 L. n 2359/1865 posto che sotto il ter- reno espropriato esisteva un giacimento di travertino che non sarebbe stato indennizzato qualora l'indennità di asservimento fosse stata calcolata solo in relazione al valore agricolo dell'area. Rilevava che il terreno aveva già una destinazione non agricola, posto che era utilizzato per l'allevamen- to di cavalli da corsa. Di consegenza errato doveva ritenersi l'assunto della Corte territoriale secondo la quale il terreno doveva qualificarsi come terreno agricolo. Il motivo è infondato e va pertanto disatteso. Invero la Corte di cassazione ha già precisato che l'indennità di asservimento dovuta in base all'art. 46 L. 2359/1865, per il deprezzamento subito dal terreno 4 Hy deve essere determinata in base al disposto dell'art. 5 bis L. n 359/1992 che costituisce attualmente la norma fondamentale in materia di indennizzo ' espropriati- vo. (Cass. SS.UU. 26.2.1999 n 104; Cass. civ. sez. I 25.4.1997 n 3227;) Pertanto in base all' art. 5 bis al fine di deter- minare l'indennità di espropriazione si deve tenere conto delle possibilità edificatorie legali ed effetti- ve dell'area, esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Nella specie risulta dall'impugnata sentenza che la area in questione aveva secondo il vigente P.R.G. de- y m stinazione E2 - riserva agricola parzialmente interes- a l l sata da R1, rispetto archelogico ambientale, sicchè ri- e tualmente la Corte territoriale ha valutato il terreno B come terreno agricolo in base all' art 5 bis comma IV L. 359/1992 che richiama il titolo II L. n 865/198 e successive modificazioni ed integrazioni, a nulla rile- vando l'attività extragricola esercitata sul terreno. (Cass. civ. sez. I 18.8.1997 n 7663 ). Consegue che a maggior ragione ininfluente appare l'argomentazioni relativa ad una possibile utilizzabi- lità dell'area come cava estrattiva del travertino, considerato che ciò che rileva, come detto, è la situa- zione di diritto e di fatto esistente al momento del- ch l'apposizone del vincolo espropriativo e nella specie il terreno, all'atto dell'apposizione del vincolo, non era ricompreso nella zona industriale di Tivoli, come risulta dall'impugnata sentenza, per cui la possibilità di futuro sfruttamento come cava di travertino, oltre che irrilevante, in punto di diritto, è altresì inin- fluente in quanto meramente ipotetica. Il primo motivo va quindi respinto. Con il secondo motivo la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazio- ne delle norme di cui all'art. 5 bis L. n 359/1992 e 16 e segg. L. n 865/1971, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. Assume che erroneamente la Corte territoriale ha valutato l'edificabilità dell'area solo in base alle previsioni di piano regolatore, senza considerare che le caratteristiche intrinseche del terreno desumibili ' dalla sua collocazione, rendevano evidente una vocazio- ne o attitudine edificatoria a carattere industriale. Il motivo è infondato e va quindi respinto. La giurisprudenza costante della Corte di cassazio- dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, ne, ha sempre ritenuto, a decorrere dall'entrata in vigore del richiamato art. 5 bis L. 359/1992, che al fine di poter qualificare edificabile un'area soggetta a prov- vedimento ablatorio è necessario che ricorrano i requi- siti dell'edificabilità legale e di fatto. (ex plurimis Cass. civ. sez. I 1.2.2000 n 1090; Cass. civ. sez. I 9.2.1999 n 1090) Requisiti non ricorrenti nella specie, difettando l'edificabilità di diritto. Il motivo va pertanto respinto. Con il terzo motivo articolato in due censure la società ricorrente deduce insufficiente e contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 39 L. n 2359/1865 e 16 e segg. L. n 865/1971 , in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. Rileva in relazione alla prima censura che la Corte y m a l l e B di appello nel determinare l'indennità di occupazione dovuta ha erroneamente preso in considerazione l'esten- sione di mq. 12.180, riportata nel decreto di espro- priazione anzicchè l'estensione di mq. 13.300 inizial- mente occupata. Con la seconda censura assume che il calcolo del- l'indennità di occupazione andava effettuato con rife- rimento al valore venale del terreno e non con riferi- mento al valore agricolo dello stesso, così come stabi- lito dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sen- ch 7 tenza 8.7.1996 n 6223. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero riguardo alla prima censura si osserva che la Corte territoriale non ha affermato alcun principio di diritto, essendosi limitata a procedere al conteggio delle somme dovute con riferimento all'estensione del terreno, come risultante dal decreto di asservimento. Consegue che l'esame della censura proposta, ri- chiedendo un accertamento in fatto, relativo all'effet- tiva estensione del terreno asservito, non può essere oggetto di giudizio di legittimità. La prima censura va quindi dichiarata inammissibi- le. Parimenti infondata è poi la seconda censura, in relazione alla quale si osserva che per le aree aventi destinazione agricola l'indennità di occupazione va de- terminata in base all'art. 20 L. 22.10.1971 n 865 CO- ' me modificato dall'art. 14 L 28.1.1977 n 10, non inciso dalla pronunzia della Corte costituzionale n 5/1980 che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 16 e 20 L. 865/1971 solo in riferimento alle aree edificabili e non modificato dall'art. 5 bis L 865/1992 che al comma 4 richiama espressamente le norme di cui al titolo II L. 865/1971 e successive modificazioni. (Cass. civ. sez. I 14.4.2000 n 4838; Cass. civ. sez. I 14.9.1999 n 8 9814). Pertanto la liquidazione effettuata dalla Corte territoriale, benchè errata, in quanto determinata sul- la base degli interessi legali conteggiati sull'inden- nità di asservimento riferita al 31.8.1989 non può es- sere modificata, avendo la società ricorrente proposto censura finalizzata solo ad ottenere la determinazione dell'indennità di occupazione, con riferimento al valo- re venale del terreno asservito, e non avendo la socie- tà intimata proposto sul punto ricorso incidentale. Il terzo motivo va integralmente respinto. Infine con il quarto motivo articolato anche questo in due censure la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1218 e 1224 c. c., 39 L. 2359/1865 16 e segg. L. 865/1971, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che nel giudizio di merito aveva richiesto che su tutte le somme fossero calcolati gli interessi legali ed il maggior danno. La Corte territoriale ha liquidato gli interessi nella misura degli interessi legali solo dal 9.12.1994, data di proposizione della domanda ed ha respinto la domanda di liquidazione del maggior danno perchè non provata. La Corte di merito al contrario avrebbe dovuto li- 9 Buldan fly quidare, sulla somma determinata al termine del giudi- zio, gli interessi legali dalla data del decreto di as- servimento fino al deposito della somma stessa presso la Cassa depositi e prestiti e il maggior danno ex art. 1224 u.c. C.C. dalla data della messa in mora coinci- dente con la notificazione della domanda giudiziaria. In ordine alla omessa prova del maggior danno assu- me la soc. ricorrente che la prova era desumibile dagli indici Istat e dalla propria qualità di imprenditore commerciale. Il motivo è fondato per quanto di ragione e va ac- colto nei limiti in prosieguo precisati. In ordine alla prima censura, attinente alla decor- renza degli interessi, si osserva che gli interessi do- vuti sulla somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione o di asservimento hanno natura compensa- tiva e vanno quindi calcolati dalla data del relativo decreto, in quanto da tale data è dovuta l'indennità e da tale data quindi 1' espropriante trae vantaggio dal- pagamento. (Cass. civ. sez. I 13.12.1999 n. l'omesso 13942) La prima censura va quindi accolta e tenuto conto che non sono necessari accertamenti in fatto va dichia- rato che sulla somma liquidata dalla Corte di appello sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data 10 della pronunzia del decreto di asservimento fino al de- posito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. Infondata è al contrario la seconda censura in or- dine alla quale va rilevato che ben può il giudice fon- dare il proprio convincimento sul fatto notorio desumi- bile dagli indici Istat e dalla qualità di imprenditore commerciale del creditore a condizione che le indicate circostanze siano state dedotte nel giudizio di merito. (Cass. civ. sez. I 22.2.2000 n 1997). Nella specie non risulta dal ricorso e dal impugna- ta sentenza che la società ricorrente abbia dedotto le indicate questioni sicchè allo stato non può lamentarsi che il giudice di merito non ne abbia tenuto conto d'ufficio, non essendo a ciò tenuto. Pertanto l'impugnata sentenza va cassata limitata- mente al punto indicato. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
respinge i primi tre motivi del ricorso;
acoglie per quanto di ragione il quarto motivo;
B cassa sul punto l'impugnata sentenza e decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., dichiara che gli interessi compensativi sulla somma liquidata dalla Corte di appello decorrono dalla data della pronunzia del decreto di asservimento, 11 R-G 25349/20 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 14 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore AngeloAngelo Grieco Mario Adamo Шокорованию helo DEPOSITATA IN CANS IL CANCELLIE DiNuzzMarie Diruzzo 24 034 IL CANCELLA นา 29.11 30.99 160,10 42717 12