CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1487/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3889/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018281411 IMP.SOST.MINIMI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.6.2025 Ricorrente1 adiva questa Corte impugnando l'intimazione di pagamento n. 29320259018281411 notificata a mezzo pec in data 23.05.2025, fondata esclusivamente sulla cartella di pagamento n. 29320140026156086 portante un carico per imposta sostitutiva contribuenti minimi, interessi, sanzioni ed accessori di € 10.337,32 – anno 2010.
Esponeva che la cartella di pagamento sopraindicata n. 29320140026156086 era stata oggetto di
“Saldo e stralcio”, avendo il ricorrente inoltrato a mezzo pec in data 19.04.2019 la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione ex legge n. 145/2018. Deduceva che il comcessionario non inseriva la predetta cartella nella comunicazione delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio” ma nella comunicazione di definizione agevolata 2018 - c.d. "rottamazione-ter".
Rilevava quindi che con ricorso depositato in data 16.6.2020 impugnava la comunicazione delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio delle cartelle” n. 29390201900324543151 dell'Agente della
SC LI emessa a seguito della presentazione della domanda di adesione per estinzione del
19.04.2019 prot. 165444 limitatamente alla parte in cui escludeva dal saldo e stralcio la suddetta cartella di pagamento portante un carico per imposta sostitutiva contribuenti minimi, interessi, sanzioni ed accessori, chiedendo di dichiarare illegittima ed errata la predetta comunicazione limitatamente alla parte incui esclude la cartella di pagamento n. 29320140026156086 e, di conseguenza, il ricalcolo delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio”.
Rilevava quindi che con sentenza 4877/2024 emessa in data 29.5.2024 e depositata in data
17.6.2024, la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva il ricorso ritenendo che la cartella in questione avesse i requisiti per essere inclusa nel saldo e stralcio. ADER si costituiva in giudizio opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Documentata in atti è la circostanza che con sentenza 4877/2024 emessa in data 29.5.2024 e depositata in data 17.6.2024, la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente avverso la comunicazione delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio delle cartelle” n.
29390201900324543151 dell'Agente della SC LI (emessa a seguito della presentazione della domanda di adesione per estinzione del 19.04.2019 prot. 165444 limitatamente alla parte in cui escludeva dal saldo e stralcio la suddetta cartella di pagamento) ritenendo che la cartella in questione avesse i requisiti per essere inclusa nel saldo e stralcio.
Altresì documentato è che ADER ha proposto appello avverso detta sentenza.
L'Art. 67 bis dlgs 546/92 dispone che “Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo“.
Non risulta alcuna sospensione dell'efficacia esecutiva di detta pronuncia,
Ne segue che ADER – allo stato – non poteva procedere ad intimare il pagamento della citata cartella, atteso che (ad oggi) la stessa dovrebbe essere inserita nel saldo e stralcio ex legge 145/18.
Spese a carico di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente1 contro ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. condanna ADER al rimborso delle spese in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €
1000.00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. Il PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3889/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018281411 IMP.SOST.MINIMI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.6.2025 Ricorrente1 adiva questa Corte impugnando l'intimazione di pagamento n. 29320259018281411 notificata a mezzo pec in data 23.05.2025, fondata esclusivamente sulla cartella di pagamento n. 29320140026156086 portante un carico per imposta sostitutiva contribuenti minimi, interessi, sanzioni ed accessori di € 10.337,32 – anno 2010.
Esponeva che la cartella di pagamento sopraindicata n. 29320140026156086 era stata oggetto di
“Saldo e stralcio”, avendo il ricorrente inoltrato a mezzo pec in data 19.04.2019 la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione ex legge n. 145/2018. Deduceva che il comcessionario non inseriva la predetta cartella nella comunicazione delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio” ma nella comunicazione di definizione agevolata 2018 - c.d. "rottamazione-ter".
Rilevava quindi che con ricorso depositato in data 16.6.2020 impugnava la comunicazione delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio delle cartelle” n. 29390201900324543151 dell'Agente della
SC LI emessa a seguito della presentazione della domanda di adesione per estinzione del
19.04.2019 prot. 165444 limitatamente alla parte in cui escludeva dal saldo e stralcio la suddetta cartella di pagamento portante un carico per imposta sostitutiva contribuenti minimi, interessi, sanzioni ed accessori, chiedendo di dichiarare illegittima ed errata la predetta comunicazione limitatamente alla parte incui esclude la cartella di pagamento n. 29320140026156086 e, di conseguenza, il ricalcolo delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio”.
Rilevava quindi che con sentenza 4877/2024 emessa in data 29.5.2024 e depositata in data
17.6.2024, la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva il ricorso ritenendo che la cartella in questione avesse i requisiti per essere inclusa nel saldo e stralcio. ADER si costituiva in giudizio opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Documentata in atti è la circostanza che con sentenza 4877/2024 emessa in data 29.5.2024 e depositata in data 17.6.2024, la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente avverso la comunicazione delle somme dovute ai fini del “saldo e stralcio delle cartelle” n.
29390201900324543151 dell'Agente della SC LI (emessa a seguito della presentazione della domanda di adesione per estinzione del 19.04.2019 prot. 165444 limitatamente alla parte in cui escludeva dal saldo e stralcio la suddetta cartella di pagamento) ritenendo che la cartella in questione avesse i requisiti per essere inclusa nel saldo e stralcio.
Altresì documentato è che ADER ha proposto appello avverso detta sentenza.
L'Art. 67 bis dlgs 546/92 dispone che “Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo“.
Non risulta alcuna sospensione dell'efficacia esecutiva di detta pronuncia,
Ne segue che ADER – allo stato – non poteva procedere ad intimare il pagamento della citata cartella, atteso che (ad oggi) la stessa dovrebbe essere inserita nel saldo e stralcio ex legge 145/18.
Spese a carico di ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente1 contro ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. condanna ADER al rimborso delle spese in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €
1000.00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il Giudice rel. Il PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)