Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 508
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    L'Agente della riscossione non ha fornito prova della regolare notifica della cartella e ha richiesto la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La notifica dell'intimazione è avvenuta prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale, tenendo conto anche della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale per il Covid-19.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per mancata allegazione atti prodromici

    La Suprema Corte ha più volte affermato la legittimità di una motivazione basata sul richiamo degli atti presupposti, che sono già conosciuti dal contribuente.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per mancata indicazione modalità calcolo interessi

    Gli interessi richiesti sono quelli previsti dalla legge e le modalità di calcolo sono normativamente definite e conoscibili dal debitore. L'intimazione ha una funzione equivalente a quella del precetto e non necessita di indicazioni dettagliate sul calcolo degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 508
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 508
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo