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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3809/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005987372000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005987372000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall' Avv. Difensore 1, impugna l'Intimazione di pagamento n. 02820259005987372000 con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento della somma di euro 558,30 in relazione alle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella n02820140030738121001 (Euro 344,56) relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2010, asseritamente notificata il
18/02/2015;
2) Cartella n. 02820180021826726000 (Euro 213,74), relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2015, asseritamente notificata il 21/02/2020.
La parte ricorrente eccepisce : 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
3)la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000; 4) la nullità dell' intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Caserta che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Agente della riscossione chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
02820140030738121001 e il rigetto del ricorso quanto alla restante cartella di pagamento n. 02820180021826726000.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento ad essa afferenti. Il motivo di ricorso è fondato per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 02820140030738121001. L'Agente della riscossione, infatti, non ha dimostrato la regolare notifica della predetta cartella di pagamento e, peraltro, ha fatto acquiescenza alla doglianza del ricorrente, avendo richiesto la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento, pur non avendo fornito prova dell'annullamento della cartella in autotutela. Quanto alla cartella di pagamento n.02820180021826726000, dall'esame degli atti di causa si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla contribuente la stessa risulta regolarmente notificata in data 21.02.2020. Il diritto alla riscossione del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio si prescrive nel termine di cinque anni. Alla data di notifica dell'atto di intimazione ( 15.07.2025) detto termine non risulta decorso, anche in ragione della sospensione ex lege introdotta dalla legislazione emergenziale per "Covid". Nello specifico, l'art. 68 del DL
18/2020 ha stabilito la sospensione di tutti i versamenti dovuti all'agente della riscossione in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Al primo comma, inoltre, si richiama integralmente l'art.12 del
Dlgs. 159/2015. Quest'ultima norma dispone che in presenza di sospensione dei termini di pagamento, causata da eventi emergenziali, tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività pendenti alla data di inizio della sospensione, sono automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della stessa ( 542 gg.). L'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella di pagamento e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti è infondata. Come chiarito dalla Suprema Corte, l'atto di intimazione di pagamento è a contenuto vincolato (cfr. Cass., ordinanza n. 21065/2022). Nel caso in esame, l'intimazione impugnata non si differenzia da quanto indicato nel modello ministeriale approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Va, altresì, osservato che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che, per effetto del mancato pagamento degli atti esecutivi già notificati, avrebbe inizio l'esecuzione coattiva, assolvendo in tal caso una funzione equivalente a quella del precetto;
sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario, ma si provveda anche ad intimare al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. L'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce, costituisce sufficiente motivazione dell'atto in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza. (Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, n.22711). Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato (da ultimo con ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024) la legittimità di una motivazione basata su un richiamo degli atti presupposti, nel caso di specie cartelle di pagamento, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione. Riguardo, infine, alla doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo e la determinazione degli interessi, si osserva che gli interessi richiesti altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo. Del resto, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione nell'atto di intimazione, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. In merito agli "interessi di mora", l'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive che "decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo, così come risultano ben individuati i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo degli interessi e per la verifica della correttezza degli stessi (Cass. sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613).
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata va annullata limitatamente alla cartella di pagamento N.02820140030738121001. Si rigetta per il resto. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella di pagamento N.02820140030738121001; rigetta per il resto. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3809/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005987372000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005987372000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall' Avv. Difensore 1, impugna l'Intimazione di pagamento n. 02820259005987372000 con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento della somma di euro 558,30 in relazione alle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella n02820140030738121001 (Euro 344,56) relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2010, asseritamente notificata il
18/02/2015;
2) Cartella n. 02820180021826726000 (Euro 213,74), relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di Diritto Annuale della Camera di Commercio di Caserta per l'anno 2015, asseritamente notificata il 21/02/2020.
La parte ricorrente eccepisce : 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
3)la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000; 4) la nullità dell' intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Caserta che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Agente della riscossione chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
02820140030738121001 e il rigetto del ricorso quanto alla restante cartella di pagamento n. 02820180021826726000.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento ad essa afferenti. Il motivo di ricorso è fondato per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 02820140030738121001. L'Agente della riscossione, infatti, non ha dimostrato la regolare notifica della predetta cartella di pagamento e, peraltro, ha fatto acquiescenza alla doglianza del ricorrente, avendo richiesto la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di pagamento, pur non avendo fornito prova dell'annullamento della cartella in autotutela. Quanto alla cartella di pagamento n.02820180021826726000, dall'esame degli atti di causa si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla contribuente la stessa risulta regolarmente notificata in data 21.02.2020. Il diritto alla riscossione del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio si prescrive nel termine di cinque anni. Alla data di notifica dell'atto di intimazione ( 15.07.2025) detto termine non risulta decorso, anche in ragione della sospensione ex lege introdotta dalla legislazione emergenziale per "Covid". Nello specifico, l'art. 68 del DL
18/2020 ha stabilito la sospensione di tutti i versamenti dovuti all'agente della riscossione in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Al primo comma, inoltre, si richiama integralmente l'art.12 del
Dlgs. 159/2015. Quest'ultima norma dispone che in presenza di sospensione dei termini di pagamento, causata da eventi emergenziali, tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività pendenti alla data di inizio della sospensione, sono automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della stessa ( 542 gg.). L'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella di pagamento e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti è infondata. Come chiarito dalla Suprema Corte, l'atto di intimazione di pagamento è a contenuto vincolato (cfr. Cass., ordinanza n. 21065/2022). Nel caso in esame, l'intimazione impugnata non si differenzia da quanto indicato nel modello ministeriale approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Va, altresì, osservato che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che, per effetto del mancato pagamento degli atti esecutivi già notificati, avrebbe inizio l'esecuzione coattiva, assolvendo in tal caso una funzione equivalente a quella del precetto;
sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario, ma si provveda anche ad intimare al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. L'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce, costituisce sufficiente motivazione dell'atto in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza. (Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, n.22711). Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato (da ultimo con ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024) la legittimità di una motivazione basata su un richiamo degli atti presupposti, nel caso di specie cartelle di pagamento, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione. Riguardo, infine, alla doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo e la determinazione degli interessi, si osserva che gli interessi richiesti altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo. Del resto, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione nell'atto di intimazione, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. In merito agli "interessi di mora", l'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive che "decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo, così come risultano ben individuati i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo degli interessi e per la verifica della correttezza degli stessi (Cass. sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613).
In conclusione il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata va annullata limitatamente alla cartella di pagamento N.02820140030738121001. Si rigetta per il resto. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella di pagamento N.02820140030738121001; rigetta per il resto. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.