CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene CO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale IN SA, che ha chiesto di disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PP NT per i delitti di false dichiarazioni sulla propria identità (capo 1) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo 2), aggravati dalla recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, commessi in Termini Imerese il 3 aprile 2020. Penale Sent. Sez. 5 Num. 418 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di PP NT consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione dell’art. 496 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’omesso esame della concreta offensività della condotta e dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo 1). Si sostiene: in punto di offensività della condotta, che la stessa non avrebbe potuto arrecare alcun pregiudizio al bene giuridico tutelato della fede pubblica, perché gli agenti, conoscendo personalmente l’imputato, erano nella condizione di identificarlo immediatamente;
in punto di elemento soggettivo del reato, che si sarebbe dovuto accertare in che misura lo stato di ubriachezza in cui versava NT avesse inciso sulla sua coscienza e volontà di dichiarare il falso. - Il secondo motivo eccepisce, sotto il profilo della violazione dell’art. 337 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’erronea qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 2) della rubrica e il travisamento delle risultanze probatorie. È addotto, a suffragio, che, come evincibile dall’annotazione di sevizio del 3 aprile 2020, redatta dagli agenti di pubblica sicurezza coinvolti nella vicenda, le gravi minacce proferite all’indirizzo dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Di TI furono pronunciate dopo la conclusione dell’atto d’ufficio, ossia dell’identificazione di PP NT, di modo che sarebbe mancata la contestualità tra la condotta intimidatoria tenuta nei confronti del pubblico ufficiale e il compimento dell’atto dell’ufficio, richiesta per l’integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. - Il terzo motivo contesta, sotto il profilo del vizio argomentativo, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con una motivazione stereotipata (ossia, con il richiamo ai “precedenti penali” dell’imputato e alle “modalità del fatto”), senza nessuna valutare degli elementi positivi allegati: segnatamente, il “contesto occasionale” della vicenda e lo stato di alterazione alcolica del ricorrente. - Il quarto motivo censura, per violazione dell’art. 99 cod. pen. e per carenza e illogicità della motivazione, il diniego di esclusione della circostanza aggravante della recidiva, giustificato in maniera generica, senza alcuna verifica del rapporto tra i precedenti penali annoverati dal ricorrente e i fatti in accertamento, ossia senza evidenziarne l’idoneità a dimostrare una persistente e specifica inclinazione criminosa del loro autore. - Il quinto motivo deduce il vizio di motivazione sotteso alla determinazione della pena inflitta al ricorrente, risultando la stessa manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità concreta delle fattispecie contestategli, 3 caratterizzate da ridotto allarme sociale e da assenza di pericolo per l’incolumità degli operanti. 3. Con requisitoria in data 17 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore generale IN SA ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e per il rigetto del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Infondato è il primo motivo. 1.1. La Corte territoriale ha evidenziato come fosse «incontestata la circostanza che il NT, in sede di controllo da parte degli agenti di P.G., avesse reso mendaci dichiarazioni circa la propria identità, riferendo più volte e in modo consapevole di chiamarsi NT ES e di essere nato a [...] il [...] (e non già NT PP, nato il [...]), costringendo gli agenti, che pur conoscevano l’imputato in quanto gravato da numerosi precedenti penali, a domandare ausilio ad altro equipaggio per concludere correttamente le operazioni di identificazione» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 1.2. Ciò posto è corretta l’affermazione della stessa Corte secondo cui le mendaci dichiarazioni rese da PP NT circa la propria identità personali fossero, sia in astratto che in concreto, idonee a ledere il bene giuridico tutelato. Va ribadito che non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828 - 01). In effetti, poiché il delitto di cui all’art. 496 cod. pen., inserito tra i reati contro la fede pubblica, tutela l’affidamento che la collettività ripone nella veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, garantendo la certezza dei rapporti giuridici e la regolarità dell’attività amministrativa e giudiziaria, l’offesa al bene giuridico si realizza per il solo fatto della dichiarazione mendace, indipendentemente dalla consapevolezza del 4 destinatario o dall’effettivo inganno, poiché ciò che si compromette è la fiducia pubblica nella verità degli atti ufficiali. Va, comunque, ribadito che la eventuale pregressa conoscenza dell’agente da parte degli operanti non si traduce nella compiuta identificazione dello stesso a prescindere dalle sue dichiarazioni mendaci in merito alla propria identità, ma semmai costituisce il motivo che determina gli stessi operanti al compiuto accertamento della falsità di quella dichiarata. E’ dunque evidente come la condotta incriminata sia tutt’altro che inoffensiva, come invece preteso, tanto più come nel caso di specie in cui gli operanti dovettero domandare ausilio ad altro equipaggio per concludere le operazioni di identificazione, circostanza, come ricordato, posta in evidenza dai giudici del merito e nemmeno confutata dal ricorrente. 1.3. Corretta è, altresì, l’affermazione della Corte di appello circa l’irrilevanza, ai fini della sussistenza del dolo generico richiesto per l’integrazione del delitto di cui all’art. 496 cd. pen., dello stato di ubriachezza in cui il ricorrente versava al momento del fatto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen. nel disciplinarne l'imputabilità nulla dice in ordine alla sua colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482 – 01), con la conseguenza che per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428 – 01). Capacità di PP NT di comprendere e volere il mendacio circa la propria identità personale dimostrata dalla circostanza, valorizzata nella sentenza impugnata, che egli «più volte avesse dichiarato di chiamarsi NT ES e di essere nato a [...] il [...] (e non già NT PP, nato il [...])». 2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. A fronte della motivazione con cui nella sentenza impugnata si è dato atto di come, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, «dal verbale di annotazioni di P.G. del 03.04.2020 risultasse che l'imputato avesse inveito contro il personale di polizia durante le ulteriori fasi di controllo ed identificazione e non in una fase successiva e autonoma rispetto al compimento delle proprie attività di servizio», avendo egli «usato minaccia nei confronti dell'agente di polizia Di 5 TI con l'intenzione di impedire al predetto di compiere un atto del suo servizio, cioè quello di disperdere l'assembramento ed identificare i soggetti responsabili» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), il ricorrente sollecita un rinnovato esame dell’indicato atto processuale, di per sé precluso al sindacato di legittimità, vieppiù in presenza di un doppio conforme accertamento di merito circa l’affermazione di sua responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, senza neppure allegarlo al ricorso, così da consentire alla Corte di verificare il denunciato inopinabile travisamento del relativo contenuto. 3. Inammissibile è pure il terzo motivo. Il giudice censurato ha giustificato il diniego all’imputato delle circostanze attenuanti generiche sulla base sia della concreta modalità del fatto sia dei numerosi precedenti penali del richiedente. Si tratta di giustificazioni senz’altro in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Pertanto, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4. È, invece, infondato il quarto motivo. La conferma del diniego di esclusione della recidiva reiterata e specifica, contestata e applicata a PP NT, è stata motivata nella sentenza impugnata con il richiamo ai suoi plurimi precedenti, anche specifici, che inducevano a ritenere che egli risultasse ancora pericoloso e incline alla perpetrazione di azioni contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Tale argomentazione, integrata con quella resa sul punto nella sentenza di primo grado, in cui si era fatto specifico riferimento ai numerosi e non datati precedenti dell’imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, 6 denotanti «una personalità refrattaria ad osservare i dettami dell’Autorità» (cfr. pag. 5 della sentenza del GIP del Tribunale di Termini Imerese in data 27 settembre 2022), è senz’altro rispettosa dei dettami del diritto vivente in ordine alla necessità di specifica e individualizzante motivazione ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; S.U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838). 5. Inammissibile è infine il quinto motivo. I rilievi articolati in punto i dosimetria della pena, oltre che generici, prospettano questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena applicata al ricorrente fosse del tutto congrua avuto riguardo alle modalità delle condotte e alla sua capacità a delinquere, come desumibile dai già citati precedenti penali. 4. La complessiva infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene CO UC EL
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale IN SA, che ha chiesto di disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PP NT per i delitti di false dichiarazioni sulla propria identità (capo 1) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo 2), aggravati dalla recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, commessi in Termini Imerese il 3 aprile 2020. Penale Sent. Sez. 5 Num. 418 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di PP NT consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione dell’art. 496 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’omesso esame della concreta offensività della condotta e dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo 1). Si sostiene: in punto di offensività della condotta, che la stessa non avrebbe potuto arrecare alcun pregiudizio al bene giuridico tutelato della fede pubblica, perché gli agenti, conoscendo personalmente l’imputato, erano nella condizione di identificarlo immediatamente;
in punto di elemento soggettivo del reato, che si sarebbe dovuto accertare in che misura lo stato di ubriachezza in cui versava NT avesse inciso sulla sua coscienza e volontà di dichiarare il falso. - Il secondo motivo eccepisce, sotto il profilo della violazione dell’art. 337 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’erronea qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 2) della rubrica e il travisamento delle risultanze probatorie. È addotto, a suffragio, che, come evincibile dall’annotazione di sevizio del 3 aprile 2020, redatta dagli agenti di pubblica sicurezza coinvolti nella vicenda, le gravi minacce proferite all’indirizzo dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Di TI furono pronunciate dopo la conclusione dell’atto d’ufficio, ossia dell’identificazione di PP NT, di modo che sarebbe mancata la contestualità tra la condotta intimidatoria tenuta nei confronti del pubblico ufficiale e il compimento dell’atto dell’ufficio, richiesta per l’integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. - Il terzo motivo contesta, sotto il profilo del vizio argomentativo, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con una motivazione stereotipata (ossia, con il richiamo ai “precedenti penali” dell’imputato e alle “modalità del fatto”), senza nessuna valutare degli elementi positivi allegati: segnatamente, il “contesto occasionale” della vicenda e lo stato di alterazione alcolica del ricorrente. - Il quarto motivo censura, per violazione dell’art. 99 cod. pen. e per carenza e illogicità della motivazione, il diniego di esclusione della circostanza aggravante della recidiva, giustificato in maniera generica, senza alcuna verifica del rapporto tra i precedenti penali annoverati dal ricorrente e i fatti in accertamento, ossia senza evidenziarne l’idoneità a dimostrare una persistente e specifica inclinazione criminosa del loro autore. - Il quinto motivo deduce il vizio di motivazione sotteso alla determinazione della pena inflitta al ricorrente, risultando la stessa manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità concreta delle fattispecie contestategli, 3 caratterizzate da ridotto allarme sociale e da assenza di pericolo per l’incolumità degli operanti. 3. Con requisitoria in data 17 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore generale IN SA ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e per il rigetto del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Infondato è il primo motivo. 1.1. La Corte territoriale ha evidenziato come fosse «incontestata la circostanza che il NT, in sede di controllo da parte degli agenti di P.G., avesse reso mendaci dichiarazioni circa la propria identità, riferendo più volte e in modo consapevole di chiamarsi NT ES e di essere nato a [...] il [...] (e non già NT PP, nato il [...]), costringendo gli agenti, che pur conoscevano l’imputato in quanto gravato da numerosi precedenti penali, a domandare ausilio ad altro equipaggio per concludere correttamente le operazioni di identificazione» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 1.2. Ciò posto è corretta l’affermazione della stessa Corte secondo cui le mendaci dichiarazioni rese da PP NT circa la propria identità personali fossero, sia in astratto che in concreto, idonee a ledere il bene giuridico tutelato. Va ribadito che non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile in relazione alla fattispecie di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità o sulle proprie qualità personali, in quanto la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di aver dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, Colombo, Rv. 257828 - 01). In effetti, poiché il delitto di cui all’art. 496 cod. pen., inserito tra i reati contro la fede pubblica, tutela l’affidamento che la collettività ripone nella veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, garantendo la certezza dei rapporti giuridici e la regolarità dell’attività amministrativa e giudiziaria, l’offesa al bene giuridico si realizza per il solo fatto della dichiarazione mendace, indipendentemente dalla consapevolezza del 4 destinatario o dall’effettivo inganno, poiché ciò che si compromette è la fiducia pubblica nella verità degli atti ufficiali. Va, comunque, ribadito che la eventuale pregressa conoscenza dell’agente da parte degli operanti non si traduce nella compiuta identificazione dello stesso a prescindere dalle sue dichiarazioni mendaci in merito alla propria identità, ma semmai costituisce il motivo che determina gli stessi operanti al compiuto accertamento della falsità di quella dichiarata. E’ dunque evidente come la condotta incriminata sia tutt’altro che inoffensiva, come invece preteso, tanto più come nel caso di specie in cui gli operanti dovettero domandare ausilio ad altro equipaggio per concludere le operazioni di identificazione, circostanza, come ricordato, posta in evidenza dai giudici del merito e nemmeno confutata dal ricorrente. 1.3. Corretta è, altresì, l’affermazione della Corte di appello circa l’irrilevanza, ai fini della sussistenza del dolo generico richiesto per l’integrazione del delitto di cui all’art. 496 cd. pen., dello stato di ubriachezza in cui il ricorrente versava al momento del fatto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen. nel disciplinarne l'imputabilità nulla dice in ordine alla sua colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482 – 01), con la conseguenza che per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina, Rv. 264428 – 01). Capacità di PP NT di comprendere e volere il mendacio circa la propria identità personale dimostrata dalla circostanza, valorizzata nella sentenza impugnata, che egli «più volte avesse dichiarato di chiamarsi NT ES e di essere nato a [...] il [...] (e non già NT PP, nato il [...])». 2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. A fronte della motivazione con cui nella sentenza impugnata si è dato atto di come, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, «dal verbale di annotazioni di P.G. del 03.04.2020 risultasse che l'imputato avesse inveito contro il personale di polizia durante le ulteriori fasi di controllo ed identificazione e non in una fase successiva e autonoma rispetto al compimento delle proprie attività di servizio», avendo egli «usato minaccia nei confronti dell'agente di polizia Di 5 TI con l'intenzione di impedire al predetto di compiere un atto del suo servizio, cioè quello di disperdere l'assembramento ed identificare i soggetti responsabili» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), il ricorrente sollecita un rinnovato esame dell’indicato atto processuale, di per sé precluso al sindacato di legittimità, vieppiù in presenza di un doppio conforme accertamento di merito circa l’affermazione di sua responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, senza neppure allegarlo al ricorso, così da consentire alla Corte di verificare il denunciato inopinabile travisamento del relativo contenuto. 3. Inammissibile è pure il terzo motivo. Il giudice censurato ha giustificato il diniego all’imputato delle circostanze attenuanti generiche sulla base sia della concreta modalità del fatto sia dei numerosi precedenti penali del richiedente. Si tratta di giustificazioni senz’altro in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Pertanto, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4. È, invece, infondato il quarto motivo. La conferma del diniego di esclusione della recidiva reiterata e specifica, contestata e applicata a PP NT, è stata motivata nella sentenza impugnata con il richiamo ai suoi plurimi precedenti, anche specifici, che inducevano a ritenere che egli risultasse ancora pericoloso e incline alla perpetrazione di azioni contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Tale argomentazione, integrata con quella resa sul punto nella sentenza di primo grado, in cui si era fatto specifico riferimento ai numerosi e non datati precedenti dell’imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, 6 denotanti «una personalità refrattaria ad osservare i dettami dell’Autorità» (cfr. pag. 5 della sentenza del GIP del Tribunale di Termini Imerese in data 27 settembre 2022), è senz’altro rispettosa dei dettami del diritto vivente in ordine alla necessità di specifica e individualizzante motivazione ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen. (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; S.U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838). 5. Inammissibile è infine il quinto motivo. I rilievi articolati in punto i dosimetria della pena, oltre che generici, prospettano questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena applicata al ricorrente fosse del tutto congrua avuto riguardo alle modalità delle condotte e alla sua capacità a delinquere, come desumibile dai già citati precedenti penali. 4. La complessiva infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene CO UC EL