CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1722/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli - Via A. De Pace 73014 Gallipoli LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32017 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Gallipoli avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato l'11/06/025, di € 783,00, con sanzione ridotta, relativo alla TARI anno 2020.
Preliminarmente evidenzia che il suddetto immobile è stato condotto in locazione all'odierno ricorrente con decorrenza dal 1° marzo 2020, in virtù di contratto di locazione commerciale regolarmente sottoscritto dalle parti in Gallipoli (Le), in data 1.3.2020.
Conclude affinché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce Voglia provvedere ad annullare
-in tutto o in parte- l'innanzi citato avviso di accertamento con consequenziale estinzione della relativa pretesa, con vittoria di spese della presente procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Gallipoli costituendosi in giudizio rappresenta che l'avviso di accertamento specificato in epigrafe per omessa dichiarazione (e quindi omesso versamento) della TARI 2020, riguardante l'attività commerciale, ubicata nell'immobile sito in Gallipoli, al Indirizzo_1. Orbene, suddetta utenza non domestica non viene opportunamente dichiarata all'Ufficio impositore, che per questo motivo provvede ad emettere l'avviso di accertamento oggetto dell'attuale controversia, relativo alla TARI 2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione e allega copia del provvedimento di rettifica e notifica al procuratore.
In tale provvedimento ricalcola la tassa con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, ossia dal 01/03/2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
È pacifico tra le parti che il ricorrente abbia acquisito la detenzione dell'immobile solo dal 1° marzo 2020, come comprovato dal contratto di locazione prodotto in atti. Ne consegue che l'obbligazione tributaria TARI, ai sensi dell'art. 1, commi 641 ss., L. 147/2013, sorge in capo all'utilizzatore dell'immobile a decorrere dall'inizio dell'occupazione o detenzione.
Il Comune ha riconosciuto tale circostanza, provvedendo a ricalcolare la tassa con decorrenza dal 01/03/2020 mediante apposito provvedimento di rettifica. Tale ricalcolo risulta conforme al quadro normativo e ai documenti prodotti.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato nella parte in cui determina la debenza della TARI per periodi antecedenti al 1° marzo 2020, mentre deve essere confermato per il periodo successivo, come rideterminato dall'Ente.
Quanto alle spese, considerata la parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione.
Spese compensate.
Lecce, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1722/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli - Via A. De Pace 73014 Gallipoli LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32017 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Gallipoli avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato l'11/06/025, di € 783,00, con sanzione ridotta, relativo alla TARI anno 2020.
Preliminarmente evidenzia che il suddetto immobile è stato condotto in locazione all'odierno ricorrente con decorrenza dal 1° marzo 2020, in virtù di contratto di locazione commerciale regolarmente sottoscritto dalle parti in Gallipoli (Le), in data 1.3.2020.
Conclude affinché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce Voglia provvedere ad annullare
-in tutto o in parte- l'innanzi citato avviso di accertamento con consequenziale estinzione della relativa pretesa, con vittoria di spese della presente procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Gallipoli costituendosi in giudizio rappresenta che l'avviso di accertamento specificato in epigrafe per omessa dichiarazione (e quindi omesso versamento) della TARI 2020, riguardante l'attività commerciale, ubicata nell'immobile sito in Gallipoli, al Indirizzo_1. Orbene, suddetta utenza non domestica non viene opportunamente dichiarata all'Ufficio impositore, che per questo motivo provvede ad emettere l'avviso di accertamento oggetto dell'attuale controversia, relativo alla TARI 2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione e allega copia del provvedimento di rettifica e notifica al procuratore.
In tale provvedimento ricalcola la tassa con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, ossia dal 01/03/2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
È pacifico tra le parti che il ricorrente abbia acquisito la detenzione dell'immobile solo dal 1° marzo 2020, come comprovato dal contratto di locazione prodotto in atti. Ne consegue che l'obbligazione tributaria TARI, ai sensi dell'art. 1, commi 641 ss., L. 147/2013, sorge in capo all'utilizzatore dell'immobile a decorrere dall'inizio dell'occupazione o detenzione.
Il Comune ha riconosciuto tale circostanza, provvedendo a ricalcolare la tassa con decorrenza dal 01/03/2020 mediante apposito provvedimento di rettifica. Tale ricalcolo risulta conforme al quadro normativo e ai documenti prodotti.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato nella parte in cui determina la debenza della TARI per periodi antecedenti al 1° marzo 2020, mentre deve essere confermato per il periodo successivo, come rideterminato dall'Ente.
Quanto alle spese, considerata la parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo compensarle tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso per come in motivazione.
Spese compensate.
Lecce, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis