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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa PP VE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5090/2022 vertente tra:
Controparte_1 parte attrice/opponente
e
Parte_1 parte convenuta/opposta nonché
Controparte_2
altra convenuta/terzo pignorato
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
PP VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5090/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
IO NA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Curti, Via D'Annunzio
n. 6/a, in virtù di procura allegata agli atti;
parte attrice/opponente
e
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1
Romano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Abbate in Santa Maria
Capua Vetere, Via Mazzocchi n. 154, in virtù di procura allegata agli atti;
parte convenuta/opposta nonché in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli, Via Agostino Depretis n. 102, in virtù di procura allegata agli atti;
altra convenuta/terzo pignorato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex art. 617, comma
II c.p.c. proposta dalla odierna società istante avverso l'ordinanza resa dal G.E. titolare della procedura esecutiva mobiliare presso terzi Rg n. 3689/2021 in data 4-7.3.2022.
Essa espropriazione veniva intrapresa dalla - in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1673/2015 emesso dall'intestato Tribunale - in danno del e nei confronti del terzo Parte_1
Tesoriere dell'Ente, Controparte_2
Nell'ambito della procedura - a fronte della contestazione della dichiarazione del terzo, svolta dalla società creditrice – il G.E., definendo il sub procedimento ex art. 549 c.p.c., accertava l'insussistenza di somme utilmente pignorabili e per l'effetto rigettava l'istanza di assegnazione.
Avverso tale ordinanza del 4.3.2022, la spiegava opposizione ex art. 617, comma II Controparte_1
c.p.c. deducendo: a) la pignorabilità delle somme a disposizione dell'ente ai sensi dell'art. 222 TUEL, ovvero anticipazione di tesoreria;
b) la esigenza di garantire i principi fissati dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 285/1995, 211/2003, 181/2015; c) la necessità di completare la fase endo- procedimentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
Sulla scorta di tali ragioni, insisteva nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il G.E., con ordinanza del 1.6.2022, rigettava l'istanza di sospensione della ordinanza del 4-7.3.2022 avanzata dalla creditrice procedente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la instaurava la fase del merito Controparte_1 della opposizione, reiterando nella presente sede le medesime censure svolte nell'ambito della fase sommaria innanzi al G.E. e rassegnando le seguenti conclusioni: “… ogni contraria istanza disattesa, voglia l'adito Tribunale, in totale riforma dell'ordinanza pronunciata dal G.E. nel procedimento di esecuzione R.G.Es. 3689/2021 in data 04/03/2022 e comunicata il 07/03/2022, nonché dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi pronunciata in data 01/06/2022, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e artt. 202 e 222 TUEL, le somme oggetto di anticipazione di tesoreria sono pignorabili e possono costituire oggetto di assegnazione a favore di terzi. In ogni caso accertare e dichiarare che le somme oggetto di anticipazione di tesoreria sono pignorabili e possono costituire oggetto di assegnazione a favore di terzi qualora l'Ente non abbia rispettato i limiti di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria così come indicati nella sentenza n.
188/2014 della Corte Costituzionale con conseguente inefficacia/inopponibilità, nei confronti del creditore procedente, dell'obbligo di prioritario ripristino delle somme a favore del tesoriere.
Conseguentemente, voglia l'adito Tribunale accertare e dichiarare che la somma a disposizione del tesoriere, dallo stesso dichiarata pari ad € 736.894,69 o, quanto meno, € 182.545,60 come da
3 dichiarazione del terzo e come da verbale di udienza del 24/02/2022 procedimento R.G. Es.
3689/2021 o, ancora, l'altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito delle attività istruttorie, sono dovute dal terzo, quale tesoriere del debitore esecutato , ed a Parte_1 favore della . Per l'effetto voglia l'adito Tribunale ordinare l'assegnazione delle predette CP_1 somme e/o condannare il in persona del Sindaco ed il suo tesoriere Parte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante, a pagare a favore della la somma di € 736.894,69 o, CP_1 quanto meno, € 182.545,60 come da verbale di udienza del 24/02/2022 procedimento R.G.Es.
3689/2021 o, ancora, l'altra somma che risulterà all'esito delle attività istruttorie. In via istruttoria si chiede che il Tribunale voglia garantire il completamento della fase endoprocedimentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 cpc disponendo chiarimenti a carico del tesoriere sullo sviluppo del rapporto di tesoreria dalla data del pignoramento all'attualità. Vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario sia in relazione al procedimento
R.G.Es. 3689/2021 sia in relazione al presente giudizio. In via gradata si chiede che l'On/le Tribunale adito voglia quanto meno riformare l'ordinanza del G.E. resa il 01/06/2022 in relazione al governo delle spese disponendo la loro totale compensazione. …” (cfr. pag. 20 e 21 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del Parte_1 giudizio per tardiva instaurazione di esso e, nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione.
Il terzo pignorato – ripercorrendo sinteticamente le vicende della procedura esecutiva e rimarcando il tenore negativo della dichiarazione resa – confutava la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla società istante e concludeva per il rigetto della opposizione.
Il procedimento, all'esito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ritenuto maturo per la decisione, veniva da ultimo rinviato alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Innanzitutto, occorre soffermarsi sulla preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio
(in quanto tardivamente instaurato), sollevata dal convenuto Parte_1
Con la ordinanza di definizione della fase sommaria del 1.6.2022, il G.E. assegnava “… termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, a decorrere dalla scadenza del termine per proporre reclamo o se interposto reclamo dalla conoscenza legale della decisione dello stesso, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis
c.p.c., ridotti della metà …”.
Come noto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio
4 di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo,
a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa”.
Nell'ambito dei giudizi ordinari introdotti con atto di citazione, la pendenza della causa deve valutarsi dal momento dell'avvenuta notifica e l'ulteriore termine per l'iscrizione della causa al ruolo è previsto per portare a conoscenza il Tribunale della pendenza della lite.
Nella specie, rileva che la notificazione dell'atto introduttivo avveniva in data 22.6.2022 e la iscrizione a ruolo in data 23.6.2022, dacché l'eccezione va respinta.
Venendo al merito della vicenda, come innanzi accennato, il terzo pignorato in data 3.6.2021 dichiarava che: “… alla data di notifica del pignoramento, sulle evidenze di tesoreria accese a nome dell'Ente esecutato non risultavano somme di cui la fosse debitrice nei confronti del CP_2 [...]
. Tale situazione è rimasta invariata sino alla data odierna. In considerazione di ciò, non Parte_1 si è apposto alcun vincolo pignoratizio a favore dell'intestata procedura e, pertanto, la presente dichiarazione ex art. 547 c.p.c., da rendere nella prossima udienza del 7 giugno 2021 da parte di questa è negativa” (cfr. copia allegata agli atti). CP_2
In ragione della contestazione svolta dalla parte creditrice, il terzo pignorato – in ottemperanza alla richiesta del G.E. – chiariva quanto segue: “… il alla data di notifica dell'atto di Parte_1 pignoramento, fruiva di anticipazione di cassa. Tale anticipazione, messa a disposizione dalla scrivente in qualità di tesoriere dell'Ente ai sensi dell'art.222 D.lgs. 267 del 2000, si adeguava all'importo di euro 1.591.000,00#. Alla data di notifica dell'atto di pignoramento, la predetta anticipazione risultava impegnata per il complessivo importo di euro 1.408.454,36#, di cui euro
554.349,05 per somme vincolate aventi specifica destinazione, euro 854.105,31 utilizzati per la cassa.
Alla stessa data risultava, altresì, accantonata la somma di euro 24.292,15 per pignoramenti precedentemente notificati …” (cfr. copia nota di chiarimenti datata 10.1.2022).
In punto di diritto, va detto che la questione della pignorabilità dell'anticipazione di tesoreria
è stata oggetto di ampio dibattito.
Tale istituto, rinveniente il proprio fondamento nell'art. 222 T.U.E.L., è volto a consentire agli enti locali di ricorrere all'anticipazione di tesoreria per far fronte a problemi di liquidità (cfr. I comma art. 222 secondo cui: “il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”, limite massimo successivamente elevato).
5 Ebbene, questo giudice pur nella consapevolezza di orientamenti giurisprudenziali difformi sul tema della pignorabilità dell'anticipazione di tesoreria, reputa che le relative somme costituiscano poste impignorabili, salvo che non siano entrate a far parte del patrimonio disponibile dell'Ente e da quest'ultimo impiegate (cfr. Corte d'Appello di Messina, sentenza n. 272/2023 del 30/03/2023); in altre parole, se l'Ente è a debito ed ha utilizzato la disponibilità dell'anticipazione di tesoreria, non sarà possibile consentire la pignorabilità di somme non più disponibili.
L'anticipazione di cassa non costituisce una modalità ordinaria di gestione delle risorse, in quanto – nei rapporti tra ente che ne usufruisce ed il suo tesoriere - non comporta l'insorgenza di un diritto di credito, bensì un rapporto di debito che va pertanto ripianato.
Basti pensare ai principi espressi in ambito civilistico con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario (artt. 1842 e ss. c.c.), il cui meccanismo operativo – salvo che per il procedimento di perfezionamento (che richiede, nel caso della anticipazione di cassa, il parere della giunta dell'Ente) - è analogo a quello della anticipazione di cassa.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si reputa vada esclusa la sussistenza di somme pignorabili, così come accertato all'esito della parentesi di cognizione ex art. 549 c.p.c. instaurata dal G.E. nell'ambito della espropriazione.
Tale sub procedimento, come noto, afferisce alla individuazione dell'oggetto del pignoramento e nell'ambito di esso posso venire in rilievo questioni, tra le quali, appunto, l'accertamento della esistenza di particolari modalità del rapporto di tesoreria incidenti sulla concretizzazione dell'importo da assegnare, proprio come nella ipotesi in cui vi sia stata un'anticipazione di cassa.
Nel corso della procedura esecutiva, a fronte di apposita istanza, il G.E. dava ritualmente corso al sub procedimento ex art. 549 c.p.c., all'esito del quale accertava la insussistenza di somme pignorabili.
Tanto si dice anche al fine di evidenziare la infondatezza della censura sopra indicata sub c), atteso che, peraltro, neppure è stata devoluta la specifica violazione di norme procedimentali.
Occorre in ogni caso rimarcare che la prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo, datata
3.6.2021, aveva tenore negativo;
in un secondo momento, nel rendere i richiesti chiarimenti rispetto alla predetta dichiarazione di quantità, il Tesoriere dell'Ente specificava che il Comune agiva in regime di anticipazione di cassa ex art. 222 T.U.E.L.
Nella specie, dunque, la dichiarazione in origine resa veniva chiarita nel senso che la indisponibilità di somme era frutto di un'anticipazione di tesoreria, il cui importo non era capiente, anche in ragione di precedenti pignoramenti.
Se ne inferisce che la dichiarazione, nella prospettazione del terzo che l'ha resa, era di tenore negativo, dacché giammai avrebbe potuto condurre ad una assegnazione ex art. 553 c.p.c. se non a seguito della
6 sollecitazione dell'incidente endoesecutivo di cui all'art. 549 c.p.c., attivando il contraddittorio tra le parti e, in particolare, con il terzo (cfr. Cass. Sez. III civ. n. 23123/22).
Poste le coordinate tracciate, mutuando i principi sviluppati dalla giurisprudenza in ordine alla apertura di credito, giova poi osservare che la Suprema Corte - con riguardo alla posizione giuridica vantata dal soggetto che gode della c.d. apertura di credito - ha chiarito che il soggetto correntista non vanta alcun diritto di credito nei confronti dell'istituto bancario, quanto un diritto all'utilizzo di somme, di cui diventerà titolare dal lato passivo, ergo di cui diventerà debitore (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/11/2021, (ud. 11/06/2021, dep.23/11/2021), n. 36066, conforme a Cassazione civile sez.
III, 30/03/2015, n.6393).
Traendo le fila delle argomentazioni ivi sviluppate, rileva che non può affermarsi la sussistenza di credito nelle ipotesi in cui le somme oggetto della anticipazione siano state usate, atteso che la parte esecutata è debitore della Banca e non già creditore;
diversa l'ipotesi in cui alla data di notifica dell'atto di pignoramento risulti un saldo positivo, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ed ancora, la Suprema Corte con la pronuncia n. 23088/2022 - cassando una sentenza resa dall'intestato Tribunale in tema di pignoramento presso il terzo Tesoriere, involgente la tematica anticipazione di cassa - ha affermato: “… questa Corte ha chiarito che nell'anticipazione di cassa, assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., le rimesse non individuano un'obbligazione cui corrisponde un diritto di credito, assegnabile, tale potendo costituire solo il saldo positivo in ragione dell'unitarietà del rapporto che non permette di scindere, per utilità creditorie distinte come qui quella del creditore pignorante, né prelievi né rimesse né diritti di erogazione corrispondenti, questi ultimi, ad affidamenti (Cass., 20/05/2020, n. 9250, pagg. 13 e seguenti) …”.
Le considerazioni innanzi espresse inducono il Tribunale a procedere oltre in ordine alla paventata impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L. ed alla verifica sulla eventuale ricorrenza delle condizioni per le quali il creditore può ottenere l'assegnazione del credito pignorato.
Trattasi, invero, di un differente profilo che postula, a monte, la pignorabilità delle somme.
Infine, riguardo all'assunto illegittimo utilizzo dello strumento della anticipazione di cassa (censura sopra indicata sub b) – fermo restando che la anticipazione di cassa non costituisce una modalità ordinaria, proprio perché volta a fronteggiare una ipotesi patologica dell'Ente, riconducibile ad una carenza di liquidità - si reputa che le sottese argomentazioni esulino dal thema decidendum per come innanzi delineato, involgendo questioni di carattere pubblicistico che, in quanto tali, non possono trovare accoglimento.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
7 Le spese seguono la soccombenza di parte opponente;
tuttavia – tenuto conto degli orientamenti registratisi sul dirimente tema della pignorabilità della anticipazione di cassa - il Tribunale reputa sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come inciso dalla pronuncia della Consulta, per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5090/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa PP VE
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa PP VE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5090/2022 vertente tra:
Controparte_1 parte attrice/opponente
e
Parte_1 parte convenuta/opposta nonché
Controparte_2
altra convenuta/terzo pignorato
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
PP VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5090/2022 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
IO NA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Curti, Via D'Annunzio
n. 6/a, in virtù di procura allegata agli atti;
parte attrice/opponente
e
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1
Romano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Abbate in Santa Maria
Capua Vetere, Via Mazzocchi n. 154, in virtù di procura allegata agli atti;
parte convenuta/opposta nonché in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli, Via Agostino Depretis n. 102, in virtù di procura allegata agli atti;
altra convenuta/terzo pignorato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex art. 617, comma
II c.p.c. proposta dalla odierna società istante avverso l'ordinanza resa dal G.E. titolare della procedura esecutiva mobiliare presso terzi Rg n. 3689/2021 in data 4-7.3.2022.
Essa espropriazione veniva intrapresa dalla - in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1673/2015 emesso dall'intestato Tribunale - in danno del e nei confronti del terzo Parte_1
Tesoriere dell'Ente, Controparte_2
Nell'ambito della procedura - a fronte della contestazione della dichiarazione del terzo, svolta dalla società creditrice – il G.E., definendo il sub procedimento ex art. 549 c.p.c., accertava l'insussistenza di somme utilmente pignorabili e per l'effetto rigettava l'istanza di assegnazione.
Avverso tale ordinanza del 4.3.2022, la spiegava opposizione ex art. 617, comma II Controparte_1
c.p.c. deducendo: a) la pignorabilità delle somme a disposizione dell'ente ai sensi dell'art. 222 TUEL, ovvero anticipazione di tesoreria;
b) la esigenza di garantire i principi fissati dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 285/1995, 211/2003, 181/2015; c) la necessità di completare la fase endo- procedimentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
Sulla scorta di tali ragioni, insisteva nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il G.E., con ordinanza del 1.6.2022, rigettava l'istanza di sospensione della ordinanza del 4-7.3.2022 avanzata dalla creditrice procedente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la instaurava la fase del merito Controparte_1 della opposizione, reiterando nella presente sede le medesime censure svolte nell'ambito della fase sommaria innanzi al G.E. e rassegnando le seguenti conclusioni: “… ogni contraria istanza disattesa, voglia l'adito Tribunale, in totale riforma dell'ordinanza pronunciata dal G.E. nel procedimento di esecuzione R.G.Es. 3689/2021 in data 04/03/2022 e comunicata il 07/03/2022, nonché dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi pronunciata in data 01/06/2022, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e artt. 202 e 222 TUEL, le somme oggetto di anticipazione di tesoreria sono pignorabili e possono costituire oggetto di assegnazione a favore di terzi. In ogni caso accertare e dichiarare che le somme oggetto di anticipazione di tesoreria sono pignorabili e possono costituire oggetto di assegnazione a favore di terzi qualora l'Ente non abbia rispettato i limiti di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria così come indicati nella sentenza n.
188/2014 della Corte Costituzionale con conseguente inefficacia/inopponibilità, nei confronti del creditore procedente, dell'obbligo di prioritario ripristino delle somme a favore del tesoriere.
Conseguentemente, voglia l'adito Tribunale accertare e dichiarare che la somma a disposizione del tesoriere, dallo stesso dichiarata pari ad € 736.894,69 o, quanto meno, € 182.545,60 come da
3 dichiarazione del terzo e come da verbale di udienza del 24/02/2022 procedimento R.G. Es.
3689/2021 o, ancora, l'altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito delle attività istruttorie, sono dovute dal terzo, quale tesoriere del debitore esecutato , ed a Parte_1 favore della . Per l'effetto voglia l'adito Tribunale ordinare l'assegnazione delle predette CP_1 somme e/o condannare il in persona del Sindaco ed il suo tesoriere Parte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante, a pagare a favore della la somma di € 736.894,69 o, CP_1 quanto meno, € 182.545,60 come da verbale di udienza del 24/02/2022 procedimento R.G.Es.
3689/2021 o, ancora, l'altra somma che risulterà all'esito delle attività istruttorie. In via istruttoria si chiede che il Tribunale voglia garantire il completamento della fase endoprocedimentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 cpc disponendo chiarimenti a carico del tesoriere sullo sviluppo del rapporto di tesoreria dalla data del pignoramento all'attualità. Vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario sia in relazione al procedimento
R.G.Es. 3689/2021 sia in relazione al presente giudizio. In via gradata si chiede che l'On/le Tribunale adito voglia quanto meno riformare l'ordinanza del G.E. resa il 01/06/2022 in relazione al governo delle spese disponendo la loro totale compensazione. …” (cfr. pag. 20 e 21 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del Parte_1 giudizio per tardiva instaurazione di esso e, nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione.
Il terzo pignorato – ripercorrendo sinteticamente le vicende della procedura esecutiva e rimarcando il tenore negativo della dichiarazione resa – confutava la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla società istante e concludeva per il rigetto della opposizione.
Il procedimento, all'esito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ritenuto maturo per la decisione, veniva da ultimo rinviato alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Innanzitutto, occorre soffermarsi sulla preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio
(in quanto tardivamente instaurato), sollevata dal convenuto Parte_1
Con la ordinanza di definizione della fase sommaria del 1.6.2022, il G.E. assegnava “… termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, a decorrere dalla scadenza del termine per proporre reclamo o se interposto reclamo dalla conoscenza legale della decisione dello stesso, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis
c.p.c., ridotti della metà …”.
Come noto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio
4 di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo,
a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa”.
Nell'ambito dei giudizi ordinari introdotti con atto di citazione, la pendenza della causa deve valutarsi dal momento dell'avvenuta notifica e l'ulteriore termine per l'iscrizione della causa al ruolo è previsto per portare a conoscenza il Tribunale della pendenza della lite.
Nella specie, rileva che la notificazione dell'atto introduttivo avveniva in data 22.6.2022 e la iscrizione a ruolo in data 23.6.2022, dacché l'eccezione va respinta.
Venendo al merito della vicenda, come innanzi accennato, il terzo pignorato in data 3.6.2021 dichiarava che: “… alla data di notifica del pignoramento, sulle evidenze di tesoreria accese a nome dell'Ente esecutato non risultavano somme di cui la fosse debitrice nei confronti del CP_2 [...]
. Tale situazione è rimasta invariata sino alla data odierna. In considerazione di ciò, non Parte_1 si è apposto alcun vincolo pignoratizio a favore dell'intestata procedura e, pertanto, la presente dichiarazione ex art. 547 c.p.c., da rendere nella prossima udienza del 7 giugno 2021 da parte di questa è negativa” (cfr. copia allegata agli atti). CP_2
In ragione della contestazione svolta dalla parte creditrice, il terzo pignorato – in ottemperanza alla richiesta del G.E. – chiariva quanto segue: “… il alla data di notifica dell'atto di Parte_1 pignoramento, fruiva di anticipazione di cassa. Tale anticipazione, messa a disposizione dalla scrivente in qualità di tesoriere dell'Ente ai sensi dell'art.222 D.lgs. 267 del 2000, si adeguava all'importo di euro 1.591.000,00#. Alla data di notifica dell'atto di pignoramento, la predetta anticipazione risultava impegnata per il complessivo importo di euro 1.408.454,36#, di cui euro
554.349,05 per somme vincolate aventi specifica destinazione, euro 854.105,31 utilizzati per la cassa.
Alla stessa data risultava, altresì, accantonata la somma di euro 24.292,15 per pignoramenti precedentemente notificati …” (cfr. copia nota di chiarimenti datata 10.1.2022).
In punto di diritto, va detto che la questione della pignorabilità dell'anticipazione di tesoreria
è stata oggetto di ampio dibattito.
Tale istituto, rinveniente il proprio fondamento nell'art. 222 T.U.E.L., è volto a consentire agli enti locali di ricorrere all'anticipazione di tesoreria per far fronte a problemi di liquidità (cfr. I comma art. 222 secondo cui: “il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”, limite massimo successivamente elevato).
5 Ebbene, questo giudice pur nella consapevolezza di orientamenti giurisprudenziali difformi sul tema della pignorabilità dell'anticipazione di tesoreria, reputa che le relative somme costituiscano poste impignorabili, salvo che non siano entrate a far parte del patrimonio disponibile dell'Ente e da quest'ultimo impiegate (cfr. Corte d'Appello di Messina, sentenza n. 272/2023 del 30/03/2023); in altre parole, se l'Ente è a debito ed ha utilizzato la disponibilità dell'anticipazione di tesoreria, non sarà possibile consentire la pignorabilità di somme non più disponibili.
L'anticipazione di cassa non costituisce una modalità ordinaria di gestione delle risorse, in quanto – nei rapporti tra ente che ne usufruisce ed il suo tesoriere - non comporta l'insorgenza di un diritto di credito, bensì un rapporto di debito che va pertanto ripianato.
Basti pensare ai principi espressi in ambito civilistico con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario (artt. 1842 e ss. c.c.), il cui meccanismo operativo – salvo che per il procedimento di perfezionamento (che richiede, nel caso della anticipazione di cassa, il parere della giunta dell'Ente) - è analogo a quello della anticipazione di cassa.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si reputa vada esclusa la sussistenza di somme pignorabili, così come accertato all'esito della parentesi di cognizione ex art. 549 c.p.c. instaurata dal G.E. nell'ambito della espropriazione.
Tale sub procedimento, come noto, afferisce alla individuazione dell'oggetto del pignoramento e nell'ambito di esso posso venire in rilievo questioni, tra le quali, appunto, l'accertamento della esistenza di particolari modalità del rapporto di tesoreria incidenti sulla concretizzazione dell'importo da assegnare, proprio come nella ipotesi in cui vi sia stata un'anticipazione di cassa.
Nel corso della procedura esecutiva, a fronte di apposita istanza, il G.E. dava ritualmente corso al sub procedimento ex art. 549 c.p.c., all'esito del quale accertava la insussistenza di somme pignorabili.
Tanto si dice anche al fine di evidenziare la infondatezza della censura sopra indicata sub c), atteso che, peraltro, neppure è stata devoluta la specifica violazione di norme procedimentali.
Occorre in ogni caso rimarcare che la prima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo, datata
3.6.2021, aveva tenore negativo;
in un secondo momento, nel rendere i richiesti chiarimenti rispetto alla predetta dichiarazione di quantità, il Tesoriere dell'Ente specificava che il Comune agiva in regime di anticipazione di cassa ex art. 222 T.U.E.L.
Nella specie, dunque, la dichiarazione in origine resa veniva chiarita nel senso che la indisponibilità di somme era frutto di un'anticipazione di tesoreria, il cui importo non era capiente, anche in ragione di precedenti pignoramenti.
Se ne inferisce che la dichiarazione, nella prospettazione del terzo che l'ha resa, era di tenore negativo, dacché giammai avrebbe potuto condurre ad una assegnazione ex art. 553 c.p.c. se non a seguito della
6 sollecitazione dell'incidente endoesecutivo di cui all'art. 549 c.p.c., attivando il contraddittorio tra le parti e, in particolare, con il terzo (cfr. Cass. Sez. III civ. n. 23123/22).
Poste le coordinate tracciate, mutuando i principi sviluppati dalla giurisprudenza in ordine alla apertura di credito, giova poi osservare che la Suprema Corte - con riguardo alla posizione giuridica vantata dal soggetto che gode della c.d. apertura di credito - ha chiarito che il soggetto correntista non vanta alcun diritto di credito nei confronti dell'istituto bancario, quanto un diritto all'utilizzo di somme, di cui diventerà titolare dal lato passivo, ergo di cui diventerà debitore (cfr. Cassazione civile, sez. III, 23/11/2021, (ud. 11/06/2021, dep.23/11/2021), n. 36066, conforme a Cassazione civile sez.
III, 30/03/2015, n.6393).
Traendo le fila delle argomentazioni ivi sviluppate, rileva che non può affermarsi la sussistenza di credito nelle ipotesi in cui le somme oggetto della anticipazione siano state usate, atteso che la parte esecutata è debitore della Banca e non già creditore;
diversa l'ipotesi in cui alla data di notifica dell'atto di pignoramento risulti un saldo positivo, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Ed ancora, la Suprema Corte con la pronuncia n. 23088/2022 - cassando una sentenza resa dall'intestato Tribunale in tema di pignoramento presso il terzo Tesoriere, involgente la tematica anticipazione di cassa - ha affermato: “… questa Corte ha chiarito che nell'anticipazione di cassa, assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., le rimesse non individuano un'obbligazione cui corrisponde un diritto di credito, assegnabile, tale potendo costituire solo il saldo positivo in ragione dell'unitarietà del rapporto che non permette di scindere, per utilità creditorie distinte come qui quella del creditore pignorante, né prelievi né rimesse né diritti di erogazione corrispondenti, questi ultimi, ad affidamenti (Cass., 20/05/2020, n. 9250, pagg. 13 e seguenti) …”.
Le considerazioni innanzi espresse inducono il Tribunale a procedere oltre in ordine alla paventata impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L. ed alla verifica sulla eventuale ricorrenza delle condizioni per le quali il creditore può ottenere l'assegnazione del credito pignorato.
Trattasi, invero, di un differente profilo che postula, a monte, la pignorabilità delle somme.
Infine, riguardo all'assunto illegittimo utilizzo dello strumento della anticipazione di cassa (censura sopra indicata sub b) – fermo restando che la anticipazione di cassa non costituisce una modalità ordinaria, proprio perché volta a fronteggiare una ipotesi patologica dell'Ente, riconducibile ad una carenza di liquidità - si reputa che le sottese argomentazioni esulino dal thema decidendum per come innanzi delineato, involgendo questioni di carattere pubblicistico che, in quanto tali, non possono trovare accoglimento.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
7 Le spese seguono la soccombenza di parte opponente;
tuttavia – tenuto conto degli orientamenti registratisi sul dirimente tema della pignorabilità della anticipazione di cassa - il Tribunale reputa sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come inciso dalla pronuncia della Consulta, per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5090/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa PP VE
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