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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1531/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7698/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3535/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70C2B01273 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 828/15 R.G.R., Nominativo_1, legale rappresentante della Resistente_1
s.r.l., esercente servizi funebri, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY70C2B01273/2014 con il quale, sulla base di quanto emergente dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza notificato a mani della ricorrente e dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, veniva accertato per l'anno di imposta 2011 un valore della produzione di € 135.058,00 ed un'imposta Irap sottratta a tassazione di € 6.510,00. In particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/00, la violazione dell'art. 14 della Costituzione e quella dell'art. 7 L. 212/00 per difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'Ufficio ha controdedotto, sostenendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n°3535/06/2018, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, ritenendo di discostarsi dai principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n. 24823 del 9.12.2025, perciò rilevando la omessa instaurazione nel caso di specie del contraddittorio preventivo (gli altri motivi di ricorso non sono stati esaminati), ed ha condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che essa deve essere radicalmente riformata per violazione dei principi giuridici in tema di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale e reiterando le controdeduzioni esposte in primo grado in relazione agli altri motivi di ricorso. Ha concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata, e la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali nella misura quantificata nella nota spese prodotta agli atti del giudizio.
Parte resistente, regolarmente citata in giudizio (cfr. pec di accettazione e di consegna del 5.12.2019), non si è costituita.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado non ha fatto buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contraddittorio endoprocedimentale.
Va premesso che nella fattispecie si verte in tema di accertamento documentale – cd. a tavolino – effettuato dall'Ufficio sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie della Guardia di Finanza (che ha notificato a mani della rappresentante legale della società il verbale di constatazione redatto al termine delle operazioni di verifica) e delle informazioni presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria che hanno consentito di accertare la mancata presentazione della dichiarazione Irap/2012 e di quantificare l'Irap sottratta a tassazione in € 6.510,00.
Non ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 12 comma 7 L. 212/00, vigente ratione temporis, che conteneva garanzie da applicare esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
A ciò va aggiunto che l'Irap è un tributo non armonizzato per il quale l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui tale obbligo sia previsto da specifica norma di legge, dovendosi escludere che una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario possa essere riferita a norme ordinarie dell'ordinamento nazionale diverse da quella di cui all'art. 12 comma 7 212/2000.
Pertanto, la Suprema Corte a sezioni unite (n. 24823 del 9.12.2025) ha così statuito: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino".
Tale principio, da cui non v'è ragione di discostarsi, è stato recentemente ribadito dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 21271 del 25.7.2025 (“In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024),
l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”).
Per inciso, va evidenziato che l'Ufficio ha depositato prova della notifica alla ricorrente in data 3.12.2014 dell'invito a comparire n. TY7I12B00812/2014 ai fini della instaurazione del contraddittorio a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione, ex art. 6 comma 2 D. L.vo 218/1997, ma la ricorrente non si è presentata nella data e nell'orario indicati.
La mancata riproposizione degli altri motivi di ricorso (controparte non si è nemmeno costituita) esime questa
Corte dal loro esame.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.466,40, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge, così determinati: € 1191,20 per il primo grado di giudizio (€ 496,00 fase studio, € 284,00 fase introduttiva e € 709,00 fase decisionale – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92); € 1.275,20 per il secondo grado di giudizio (€ 567,00 fase studio, € 318,00 fase introduttiva e € 709,00 fase decisionale – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, accoglie l'appello e annulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n°3535/06/2018.
Visto l'art. 91 comma 1 c.p.c.,
condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.466,40, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
Il presidente relatore ed estensore
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7698/2019 depositato il 10/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3535/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 07/09/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70C2B01273 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 828/15 R.G.R., Nominativo_1, legale rappresentante della Resistente_1
s.r.l., esercente servizi funebri, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY70C2B01273/2014 con il quale, sulla base di quanto emergente dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza notificato a mani della ricorrente e dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, veniva accertato per l'anno di imposta 2011 un valore della produzione di € 135.058,00 ed un'imposta Irap sottratta a tassazione di € 6.510,00. In particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/00, la violazione dell'art. 14 della Costituzione e quella dell'art. 7 L. 212/00 per difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l'Ufficio ha controdedotto, sostenendo la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la sentenza n°3535/06/2018, ha accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato, ritenendo di discostarsi dai principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n. 24823 del 9.12.2025, perciò rilevando la omessa instaurazione nel caso di specie del contraddittorio preventivo (gli altri motivi di ricorso non sono stati esaminati), ed ha condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che essa deve essere radicalmente riformata per violazione dei principi giuridici in tema di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale e reiterando le controdeduzioni esposte in primo grado in relazione agli altri motivi di ricorso. Ha concluso, chiedendo l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata, e la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali nella misura quantificata nella nota spese prodotta agli atti del giudizio.
Parte resistente, regolarmente citata in giudizio (cfr. pec di accettazione e di consegna del 5.12.2019), non si è costituita.
All'udienza del 16.2.2026, l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado non ha fatto buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contraddittorio endoprocedimentale.
Va premesso che nella fattispecie si verte in tema di accertamento documentale – cd. a tavolino – effettuato dall'Ufficio sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie della Guardia di Finanza (che ha notificato a mani della rappresentante legale della società il verbale di constatazione redatto al termine delle operazioni di verifica) e delle informazioni presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria che hanno consentito di accertare la mancata presentazione della dichiarazione Irap/2012 e di quantificare l'Irap sottratta a tassazione in € 6.510,00.
Non ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 12 comma 7 L. 212/00, vigente ratione temporis, che conteneva garanzie da applicare esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
A ciò va aggiunto che l'Irap è un tributo non armonizzato per il quale l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi in cui tale obbligo sia previsto da specifica norma di legge, dovendosi escludere che una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario possa essere riferita a norme ordinarie dell'ordinamento nazionale diverse da quella di cui all'art. 12 comma 7 212/2000.
Pertanto, la Suprema Corte a sezioni unite (n. 24823 del 9.12.2025) ha così statuito: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino".
Tale principio, da cui non v'è ragione di discostarsi, è stato recentemente ribadito dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 21271 del 25.7.2025 (“In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024),
l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito”).
Per inciso, va evidenziato che l'Ufficio ha depositato prova della notifica alla ricorrente in data 3.12.2014 dell'invito a comparire n. TY7I12B00812/2014 ai fini della instaurazione del contraddittorio a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione, ex art. 6 comma 2 D. L.vo 218/1997, ma la ricorrente non si è presentata nella data e nell'orario indicati.
La mancata riproposizione degli altri motivi di ricorso (controparte non si è nemmeno costituita) esime questa
Corte dal loro esame.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.466,40, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge, così determinati: € 1191,20 per il primo grado di giudizio (€ 496,00 fase studio, € 284,00 fase introduttiva e € 709,00 fase decisionale – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92); € 1.275,20 per il secondo grado di giudizio (€ 567,00 fase studio, € 318,00 fase introduttiva e € 709,00 fase decisionale – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, accoglie l'appello e annulla la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n°3535/06/2018.
Visto l'art. 91 comma 1 c.p.c.,
condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.466,40, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
Il presidente relatore ed estensore