Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1531
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse di tipo 'a tavolino' e non richiedesse il contraddittorio preventivo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite (sentenze n. 24823/2025 e n. 21271/2025) che esclude l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti IRAP di tipo 'a tavolino', salvo che sia espressamente previsto dalla legge. La Corte ha anche evidenziato che l'Ufficio aveva invitato la ricorrente a comparire per l'accertamento con adesione, ma questa non si era presentata.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse di tipo 'a tavolino' e non richiedesse il contraddittorio preventivo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite (sentenze n. 24823/2025 e n. 21271/2025) che esclude l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti IRAP di tipo 'a tavolino', salvo che sia espressamente previsto dalla legge. La Corte ha anche evidenziato che l'Ufficio aveva invitato la ricorrente a comparire per l'accertamento con adesione, ma questa non si era presentata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1531
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1531
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo