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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/10/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3701/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3701/2019 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'8.10.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., senza i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
(C.F ), nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via San Giuliano Sura 2/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Contucci, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. nato a [...] l'[...], entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati a Roma, via Grotte Celoni n. 26, presso lo studio degli avv.ti Pietro Barone e
OV Acierno, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTI
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1 co.1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli da e in Controparte_1 Controparte_2 data 19.9.2019, in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, n. 10682/2019, emessa dal
Tribunale di Cassino, munito di formula esecutiva in data 13.9.2019.
pagina 1 di 5 A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 431/1998 (soggetti con reddito annuo inferiore ad euro 27.000, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e che non siano in possesso di un'altra abitazione) per opporsi alla procedura esecutiva di sfratto avviata nei suoi confronti. Inoltre, deduceva la prevalenza del diritto di abitazione sul diritto di parte opposta. Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della citata ordinanza di convalida, di dichiarare che i sig.ri non hanno diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per i motivi anzidetti.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 3.2.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla scorta di una preliminare valutazione di infondatezza della domanda. Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., l'opponente, con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.10.2025, dava atto di aver rilasciato l'immobile e chiedeva, pertanto, di dichiararsi la cessata materia del contendere.
La causa veniva trattenuta in decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia in tal senso di parte opponente.
***
2. Preliminarmente, le doglianze mosse dal sig. vanno qualificate come opposizioni Pt_1
(preventive) all'esecuzione, vertendo queste sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata dei convenuti in danno dell'opponente.
3. L'opponente ha dato atto di aver lasciato l'immobile in questione e detta circostanza non è stata contestata dagli opposti, che, infatti, nulla hanno dedotto al riguardo.
Ebbene, con riferimento alla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avanzata dall'opponente, deve osservarsi, in via generale, che detta pronuncia si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Ciò posto, deve certamente dichiararsi, nel caso di specie, la cessata materia del contendere, atteso che oggetto del procedimento è un'opposizione ad un'ordinanza di sfratto relativo ad un immobile che, come dichiarato da parte attrice con note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.2025 (e non contestato), è stato, nelle more del procedimento, rilasciato. pagina 2 di 5 Quanto alle spese di lite, in mancanza di un accordo delle parti al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di Cassazione, sen. n. 5555/2016).
In applicazione di detto principio, che costituisce naturale corollario di tale genere di pronunzia
(Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), vanno poste le seguenti considerazioni.
4. Il sig. ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 19.9.2019, sulla scorta Pt_1 della citata ordinanza di sfratto per morosità, invocando la sospensione dell'esecuzione nei casi disciplinati dall'art. 6 della legge 431/1998.
Orbene, la suddetta disciplina è limitata ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione, e non anche per quelli di rilascio per morosità, come il caso di specie. Tale conclusione è confermata dal testo letterale della norma e ribadita dalla giurisprudenza di merito. Ed infatti: “In considerazione del richiamo operato dall'ordinanza 3090/2000 all'art. 6 l. n. 431 del 1998, richiamo reso ancora più esplicito dall'art. 4 dell'ordinanza 3093/2000, la sospensione degli sfratti deve ritenersi riferita soltanto agli usi abitativi e alle finite locazioni, con esclusione quindi dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso e dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per morosità. (Tribunale Torino, 11/11/2000); ed ancora: “La sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio disposta dall'art. 5 comma 7 dell'ord. 18 ottobre 2000 n. 3090 del Ministero dell'interno si riferisce alle ipotesi di cui all'art. 6 l. n. 431 del 1998 e, quindi, ai soli sfratti da immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione (Tribunale Piacenza, 22/11/2000).
Inoltre, alle disposizioni di cui all'art. 6 L. n. 431/98 deve essere riconosciuta natura transitoria.
Come rilevato dal giudice delle leggi, “l'art. 6 della legge n.
431 del 1998, che disciplina il rilascio degli immobili, si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551…” (cfr. Corte
Costituzionale n. 482/2000).
Tale rilievo è stato fatto proprio dalla Suprema Corte secondo cui le norme contenute nell'art. 6 della legge 431/1998 sono norme eccezionali, di efficacia temporanea, introdotte allo scopo di agevolare la transizione dalla legislazione vincolistica al nuovo regime pattizio delle locazioni
(Cass. 12882/2009; Cass. 10836/2007; Cass. 8502/2003; Cass. 11961/2010; Cass. 4357/2013; Cass.
12814/2012). In particolare, l'art. 6 comma 4 regolamenta l'impugnativa dei pagina 3 di 5 provvedimenti di rideterminazione della data per l'esecuzione ai sensi della normativa transitoria di detta disciplina, tesa a favorire la rinegoziazione dei rapporti già in essere nella nuova disciplina a canone sostanzialmente libero dettata dai precedenti articoli della medesima L. n. 431 del 1998 (cfr.
Cass. 12814/2012), per cui si è arrivati a ritenere che la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione riconosciuta al conduttore dalla citata disposizione si riferisca ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 27.6.1999 (cfr. in termini Cass.
11961/2010).
Inoltre, successivamente al sistema della graduazione degli sfratti regolato dalla legge n.
431/1998, sono intervenuti vari interventi legislativi che hanno sospeso o differito l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.
In particolare, da ultimo, la legge 8 febbraio 2007, n. 9 rubricata “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”, entrata in vigore il 16 febbraio 2007, emanata al fine di agevolare i nuclei familiari con persone in situazione di svantaggio personale, che siano soggetti a procedura di sfratto, prevede che la procedura di sfratto è sospesa per otto mesi dall'entrata in vigore della legge (e dunque sino al 16 ottobre 2007) a favore dei conduttori degli immobili adibiti ad uso abitazione che debbano restituire gli immobili locati a seguito di procedura esecutiva di rilascio.
Orbene, la citata legge, oltre a non trovare applicazione per gli sfratti promossi in forza di provvedimenti di rilascio emessi per morosità – quale quello di specie – ha un ambito applicativo ben definito consentendo la sospensione dell'esecuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa per un periodo di otto mesi. Ragion per cui, non trova applicazione nel caso di specie
5. Quanto alla dedotta compressione del diritto di abitazione, deve osservarsi che il titolo esecutivo sul quale si fonda l'esecuzione per rilascio promossa da parte opposta è un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità: si tratta di un titolo giudiziale che, ove non opposto nelle forme rituali previste dal c.p.c., pone una preclusione pro iudicato circa l'intervento della causa di risoluzione del rapporto. Pertanto, l'ordinanza di convalida di sfratto non opposta non è suscettibile di opposizione ex art. 615 c.p.c. per ragioni di merito.
Alla luce delle anzidette considerazioni, il motivo di doglianza relativo alla prevalenza del diritto di abitazione sul diritto dell'opposta non è ammissibile nel presente giudizio di opposizione.
In conclusione, i motivi di opposizione articolati sono da considerare, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, infondati.
6. Facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della pagina 4 di 5 controversia (indeterminabile di bassa complessità), dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate (valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1 che liquida nella somma di euro 3809,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.. Controparte_2
Così deciso in Cassino il 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3701/2019 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'8.10.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., senza i termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra:
(C.F ), nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in via San Giuliano Sura 2/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Contucci, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. nato a [...] l'[...], entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati a Roma, via Grotte Celoni n. 26, presso lo studio degli avv.ti Pietro Barone e
OV Acierno, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTI
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'8.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1 co.1 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli da e in Controparte_1 Controparte_2 data 19.9.2019, in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, n. 10682/2019, emessa dal
Tribunale di Cassino, munito di formula esecutiva in data 13.9.2019.
pagina 1 di 5 A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 431/1998 (soggetti con reddito annuo inferiore ad euro 27.000, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e che non siano in possesso di un'altra abitazione) per opporsi alla procedura esecutiva di sfratto avviata nei suoi confronti. Inoltre, deduceva la prevalenza del diritto di abitazione sul diritto di parte opposta. Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della citata ordinanza di convalida, di dichiarare che i sig.ri non hanno diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per i motivi anzidetti.
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 3.2.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla scorta di una preliminare valutazione di infondatezza della domanda. Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., l'opponente, con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.10.2025, dava atto di aver rilasciato l'immobile e chiedeva, pertanto, di dichiararsi la cessata materia del contendere.
La causa veniva trattenuta in decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia in tal senso di parte opponente.
***
2. Preliminarmente, le doglianze mosse dal sig. vanno qualificate come opposizioni Pt_1
(preventive) all'esecuzione, vertendo queste sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata dei convenuti in danno dell'opponente.
3. L'opponente ha dato atto di aver lasciato l'immobile in questione e detta circostanza non è stata contestata dagli opposti, che, infatti, nulla hanno dedotto al riguardo.
Ebbene, con riferimento alla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avanzata dall'opponente, deve osservarsi, in via generale, che detta pronuncia si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Ciò posto, deve certamente dichiararsi, nel caso di specie, la cessata materia del contendere, atteso che oggetto del procedimento è un'opposizione ad un'ordinanza di sfratto relativo ad un immobile che, come dichiarato da parte attrice con note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.10.2025 (e non contestato), è stato, nelle more del procedimento, rilasciato. pagina 2 di 5 Quanto alle spese di lite, in mancanza di un accordo delle parti al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di Cassazione, sen. n. 5555/2016).
In applicazione di detto principio, che costituisce naturale corollario di tale genere di pronunzia
(Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), vanno poste le seguenti considerazioni.
4. Il sig. ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 19.9.2019, sulla scorta Pt_1 della citata ordinanza di sfratto per morosità, invocando la sospensione dell'esecuzione nei casi disciplinati dall'art. 6 della legge 431/1998.
Orbene, la suddetta disciplina è limitata ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione, e non anche per quelli di rilascio per morosità, come il caso di specie. Tale conclusione è confermata dal testo letterale della norma e ribadita dalla giurisprudenza di merito. Ed infatti: “In considerazione del richiamo operato dall'ordinanza 3090/2000 all'art. 6 l. n. 431 del 1998, richiamo reso ancora più esplicito dall'art. 4 dell'ordinanza 3093/2000, la sospensione degli sfratti deve ritenersi riferita soltanto agli usi abitativi e alle finite locazioni, con esclusione quindi dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso e dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per morosità. (Tribunale Torino, 11/11/2000); ed ancora: “La sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio disposta dall'art. 5 comma 7 dell'ord. 18 ottobre 2000 n. 3090 del Ministero dell'interno si riferisce alle ipotesi di cui all'art. 6 l. n. 431 del 1998 e, quindi, ai soli sfratti da immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione (Tribunale Piacenza, 22/11/2000).
Inoltre, alle disposizioni di cui all'art. 6 L. n. 431/98 deve essere riconosciuta natura transitoria.
Come rilevato dal giudice delle leggi, “l'art. 6 della legge n.
431 del 1998, che disciplina il rilascio degli immobili, si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito di operatività ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551…” (cfr. Corte
Costituzionale n. 482/2000).
Tale rilievo è stato fatto proprio dalla Suprema Corte secondo cui le norme contenute nell'art. 6 della legge 431/1998 sono norme eccezionali, di efficacia temporanea, introdotte allo scopo di agevolare la transizione dalla legislazione vincolistica al nuovo regime pattizio delle locazioni
(Cass. 12882/2009; Cass. 10836/2007; Cass. 8502/2003; Cass. 11961/2010; Cass. 4357/2013; Cass.
12814/2012). In particolare, l'art. 6 comma 4 regolamenta l'impugnativa dei pagina 3 di 5 provvedimenti di rideterminazione della data per l'esecuzione ai sensi della normativa transitoria di detta disciplina, tesa a favorire la rinegoziazione dei rapporti già in essere nella nuova disciplina a canone sostanzialmente libero dettata dai precedenti articoli della medesima L. n. 431 del 1998 (cfr.
Cass. 12814/2012), per cui si è arrivati a ritenere che la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione riconosciuta al conduttore dalla citata disposizione si riferisca ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 27.6.1999 (cfr. in termini Cass.
11961/2010).
Inoltre, successivamente al sistema della graduazione degli sfratti regolato dalla legge n.
431/1998, sono intervenuti vari interventi legislativi che hanno sospeso o differito l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.
In particolare, da ultimo, la legge 8 febbraio 2007, n. 9 rubricata “Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali”, entrata in vigore il 16 febbraio 2007, emanata al fine di agevolare i nuclei familiari con persone in situazione di svantaggio personale, che siano soggetti a procedura di sfratto, prevede che la procedura di sfratto è sospesa per otto mesi dall'entrata in vigore della legge (e dunque sino al 16 ottobre 2007) a favore dei conduttori degli immobili adibiti ad uso abitazione che debbano restituire gli immobili locati a seguito di procedura esecutiva di rilascio.
Orbene, la citata legge, oltre a non trovare applicazione per gli sfratti promossi in forza di provvedimenti di rilascio emessi per morosità – quale quello di specie – ha un ambito applicativo ben definito consentendo la sospensione dell'esecuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa per un periodo di otto mesi. Ragion per cui, non trova applicazione nel caso di specie
5. Quanto alla dedotta compressione del diritto di abitazione, deve osservarsi che il titolo esecutivo sul quale si fonda l'esecuzione per rilascio promossa da parte opposta è un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità: si tratta di un titolo giudiziale che, ove non opposto nelle forme rituali previste dal c.p.c., pone una preclusione pro iudicato circa l'intervento della causa di risoluzione del rapporto. Pertanto, l'ordinanza di convalida di sfratto non opposta non è suscettibile di opposizione ex art. 615 c.p.c. per ragioni di merito.
Alla luce delle anzidette considerazioni, il motivo di doglianza relativo alla prevalenza del diritto di abitazione sul diritto dell'opposta non è ammissibile nel presente giudizio di opposizione.
In conclusione, i motivi di opposizione articolati sono da considerare, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, infondati.
6. Facendo applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della pagina 4 di 5 controversia (indeterminabile di bassa complessità), dell'attività processuale effettivamente svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate (valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 Controparte_1 che liquida nella somma di euro 3809,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.. Controparte_2
Così deciso in Cassino il 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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