Sentenza 6 marzo 1998
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero che lamenti l'omessa statuizione della sentenza di condanna in ordine alla rifusione delle spese processuali alla parte civile costituita, pur in presenza di una condanna al risarcimento dei danni in favore di essa. E invero, il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato e, come tale, indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non appare legittimato a impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, così surrogandosi all'inerzia di quest'ultima la quale, rimanendo acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, ha invece consentito il formarsi del giudicato sul punto. (Fattispecie relativa a omessa impugnazione di un Comune, costituito parte civile, sul punto relativo alle spese processuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/1998, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 06/03/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 270
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 00943/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di PALERMOnei confronti di
AN AS N. IL 24.05.1964
MARGAGLIOTTA PAOLO N. IL 22.02.1973
2) AN AS n. il 24.05.1964
avverso sentenza del 03.07.1997 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. e per il rigetto del ricorso dell'imputato AN;
Osserva.
1- Con sentenza di data 17.7.1996 il g.i.p. del tribunale di Termini Imerese, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava AS AN colpevole dei reati di fabbricazione, detenzione, cessione e porto illeciti di ordigni esplosivi e di danneggiamento - in relazione all'attentato dinamitardo ai danni della caserma del distaccamento della Polizia stradale di LE FR -, condannandolo alla pena di anni 10 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo Comune costituitosi parte civile. Il giudice di merito valorizzava ai fini dell'affermazione di responsabilità la chiamata in correità e in reità del coimputato Di PI ZO, giudicato separatamente, ritenuta attendibile intrinsecamente siccome precisa, coerente e circostanziata, quanto alla consapevolezza da parte del AN della destinazione per attentati degli ordigni esplosivi fabbricati e consegnati, nonché confortata da riscontri estrinseci costituiti dalle dichiarazioni parzialmente confessorie del AN, dall'accertata dimestichezza dell'imputato nel confezionamento di ordigni esplosivi, dalle risultanze peritali circa la composizione - una miscela di elementi parte dei quali di uso civile diversi dal tritolo - e l'elevata potenzialità offensiva degli stessi, incompatibili con l'asserita provenienza esclusiva da un relitto di guerra e con la destinazione alla pesca di frodo.
La corte d'appello di Palermo, con sentenza in data 3.7.1997, in parziale riforma di quella del g.i.p., rideterminava la pena inflitta al AN in anni otto di reclusione, in considerazione della condotta parzialmente confessoria dell'imputato, pur ritenuto immeritevole delle circostanze attenuanti generiche. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha denunziato con un primo motivo di gravame l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine al profilo soggettivo dei reati di cui ai capi 2 e 4 inerenti all'attentato dinamitardo de quo: la confessione relativa alla fabbricazione e alla consegna degli ordigni era stata confortata dall'accertata provenienza dell'esplosivo da residuati bellici marini, sì che non appariva attendibile l'accusa del Di PI di una piena consapevolezza dell'imputato circa la effettiva destinazione degli esplosivi, con un secondo motivo di gravarne si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con memoria difensiva pervenuta il 25.2.1998 l'imputato ha ribadito la versione dei fatti da lui già precedentemente offerta ed ha sostenuto l'inaffidabilità delle accuse mosse nei suoi confronti dal Di PI.
Ha proposto altresì ricorso per cassazione il P.G. presso la corte d'appello di Palermo lamentando l'omessa statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio di appello sostenute dal Comune di LE FR, parte civile costituita.
2.- La generica doglianza del ricorrente, il quale si è limitato a ribadire le ragioni già avanzate ed disattese nel giudizio d'appello circa la mancata consapevolezza della reale destinazione degli esplosivi da lui confezionati e consegnati, sollecitando un inammissibile riesame nel merito della decisione impugnata, è manifestamente infondata, avendo la corte territoriale esplicitamente e congruamente motivato (con logico ed analitico apparato argomentativo incensurabile in sede di legittimità) in ordine agli elementi fattuali dalla chiamata in correità e in reità del coimputato Di PI ZO, giudicato separatamente, attendibile intrinsecamente siccome precisa, coerente e circostanziata, e confortata da riscontri estrinseci costituiti dalle dichiarazioni parzialmente confessorie del AN, dall'accertata dimestichezza dell'imputato nel confezionamento di ordigni esplosivi, dalle risultanze peritali circa la composizione - una miscela di elementi parte dei quali di uso civile diversi dal tritolo - e l'elevata potenzialità offensiva degli stessi, incompatibili con l'asserita provenienza esclusiva da relitti bellici marini e con la loro destinazione alla pesca di frodo.
Manifestamente infondata si palesa altresì la censura riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché il giudice di merito, disattendendo, con argomentazioni logiche e ineccepibili, la specifica richiesta in tal senso avanzata dall'appellante, ha avvertito che la non meritevolezza di un più mite adeguamento sanzionatorio risultava giustificata da plausibili ragioni legate alla molteplicità e gravità effettiva dei reati contestati, al notevole allarme sociale da essi destato e alla personalità dell'imputato, il quale ha dimostrato "notevole capacità a delinquere, inquietante disponibilità di esplosivi e preoccupante disinvoltura nel confezionamento di ordigni". Il ricorso dell'imputato dev'essere dunque dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Quanto al gravame proposto dal P.G., limitatamente all'omessa statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di appello sostenute dal comune di LE FR, parte civile costituita, pur essendo stata confermata la sentenza di primo grado in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla condanna al risarcimento dei danni subiti da detto comune, ritiene il Collegio che esso sia inammissibile per difetto d'interesse del ricorrente. Ed invero, il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato ed indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non appare legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, così surrogandosi all'inerzia di quest'ultima, la quale, rimanendo acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, ha invece consentito il formarsi del giudicato sul punto.
L'assunto, incontroverso per l'abrogato codice di procedura penale (un esclusivo limite era rinvenibile nell'ipotesi prevista dagli art. 105 e 196, che consentivano l'impugnazione del p.m. per interessi civili, nel caso di condanna dell'imputato, contro i capi della sentenza riguardanti le istanze proposte a seguito dell'esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nel procedimento penale nell'interesse del danneggiato incapace sprovvisto di rappresentante;
ai sensi dell'art. 77.4 c p.p. 1988, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace può essere però esercitata dal p.m. solo in caso di assoluta urgenza e finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale), merita di essere senz'altro confermato anche nel vigente codice di rito, siccome espressione, da un lato, del regime di accessorietà della pretesa risarcitoria del danneggiato nel processo penale e del conseguente onere della parte civile di impugnare la sentenza per quei capi concernenti gli interessi civili, e, dall'altro, delle finalità pubblicistiche correlate alla pretesa punitiva dello Stato perseguite mediante l'impugnazione del titolare dell'azione penale.
Sembra lecito altresì rinvenire una conferma del principio nel dato normativo della disposizione dell'art. 572 c.p.p. vigente, che prevede la facoltà della parte civile o della persona offesa di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione "a ogni effetto penale", ma non anche "per i soli interessi civili".
Deve in definitiva ritenersi inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero relativa all'omessa statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile (cfr., in senso conforme, Cass., 27.1.1982, Robilatte).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. e dell'imputato, e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998