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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 50009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50009 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 50009 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino con ordinanza in data 24/2/2023 ha confermato il decreto del 2/12/2022, con il quale il pubblico ministero aveva disposto il sequestro delle copie forensi del materiale informatico appartenente a ER IC, già oggetto di precedente decreto di sequestro di documenti e "beni elettronici" nella sua disponibilità, disposto in relazione ai reati di concorso in corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici, documentazione restituitagli in virtù di sentenza della VI sezione penale di questa Corte di Cassazione, che il 12/10/2022 aveva annullato senza rinvio tale decreto di sequestro. Con il provvedimento del 2/12/2022, eseguito in pari data rispetto alla formale restituzione del 7/12/2022, conseguente all'annullamento del precedente decreto del 01/12/2021, il sequestro era stato disposto in relazione ad ipotizzati reati di concorso in condotte ex art.348 comma 1 e 615 bis, commi 1 e 3 cod. pen., e di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti ex artt. 615 bis e 615 ter cod. pen. 2. Il ER ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino articolando quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione all'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. ed al fumus dei reati ipotizzati. Deduce il ricorrente che il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato ha rigettato il ricorso cautelare fondandosi su ipotesi di reato anche diverse da quelle in relazione alle quali era stato emesso il secondo decreto di sequestro - che si indicava verificatesi tra il gennaio e l'aprile 2021 - perché verificatesi, invece, nel periodo tra il gennaio ed il settembre 2021, tanto che il Tribunale del riesame risultava aver valutato atti e documenti di un diverso procedimento in relazione ai quali nulla era stato comunicato all'indagato per consentirgli di estrarne copia. 2.2. "Violazione di legge per vizio di motivazione" in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità. Deduce il ricorrente che, anche a seguito della sentenza di questa Corte di Cassazione in data 12/10/2022, di annullamento del precedente sequestro disposto nei confronti del ricorrente in relazione alle diverse imputazioni di corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici, il pubblico ministero avrebbe comunque proseguito una sorta di ricerca "a strascico" su tutti i documenti presenti sui device del ER senza prescrivere alla P.G. di selezionare solo i dati rilevanti ai fini dell'indagine sui reati di cui all'art. 615 bis c.p., senza esplicitare la correlazione tra l'apprensione ed i reati in accertamento e senza predisporre adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel minor tempo possibile. 2.3. Violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità del materiale sequestrato alle indagini in corso, e violazione degli artt.103 cod. proc. pen. e 24 della Costituzione. 2.4. Violazione dell'art.253 cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine ai principi di adeguatezza e proporzionalità ed al nesso di pertinenza, nonché ai principi del contraddittorio 2 per omesso avviso all'interessato nel momento dell'acquisizione dei dati digitali sequestrati e della loro selezione. 3. Con motivi aggiunti in data 18/9/2023 la difesa del ricorrente ha richiamato la pluralità di provvedimenti aventi ad oggetto sequestri probatori ai danni del ricorrente o di coindagati, che sono stati annullati da diverse pronunce di questa Corte di Cassazione, evidenziando altresì che sono trascorsi 21 mesi dal primo sequestro e 10 mesi dal sequestro disposto il 2/12/2022 senza che sia stata mai rilasciata al ricorrente copia forense dei documenti informatici di interesse. 4. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso, in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo di ricorso, contenente censure in ordine al tema della pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del ricorso alle indagini incorso, da ritenersi assorbente rispetto agli altri motivi. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. SU., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto). Le sezioni unite di questa Corte hanno altresì chiarito, con specifico riferimento al decreto di sequestro probatorio, che questo - come anche come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. BO e altri, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). E' stato anche chiarito che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, PMT C/ Macis, Rv. 274781). 3 3. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, pertanto, riconosce che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono, in astratto, potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti anche molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari;
Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489; ma Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013, Verni;
Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254). Anche con la sentenza che ha annullato il primo provvedimento di sequestro ai danni del ER, questa Corte di Cassazione ha ribadito che "intanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra la res, il reato per cui si procede e la finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6,n. 3318 del 12/10/2022, ER;
coni'. Sez. 6, n. 32265 del 22/9/2020, Aleotti;
Sez.5, n.13594 del 27/2/2015,Gattuso). 4. In quest'ottica è stato affrontato il tema dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei "contenitori" di tali dati, e si è chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore sequestrato, questa non rileva in sé come cosa pertinente al reato, in quanto contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa l'esigenza indifferibile di individuare e porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti;
richiamata anche da sez. 6 n. 3318 del 12/10/2022, di annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino pronunciata in relazione al primo sequestro disposto nei confronti del ER). Viene, pertanto, riconosciuto che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia — mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, 4 Scagliarini): si è osservato, così, che la copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. In questo contesto la Corte di cassazione ha affermato che il Pubblico Ministero: a) può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro;
b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede;
c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto (così testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti e Sez. 6 n. 3318 del 12/10/2022, ER). Costituisce, pertanto, un principio ormai consolidato, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, che l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti, che consente la restituzione del dispositivo, non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, sicché il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia- integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, rv. 279949), e si è, così, ripetutamente evidenziata la necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi all'esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenzialità tra res e reato che si vuole accertare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie dell'interessato, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone (Sez. 6, n. 46102 del 11/05/2021, Antonucci). 5. A tal riguardo, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi meramente apparente, soprattutto ove si consideri che il sequestro oggetto del provvedimento impugnato seguiva l'annullamento di precedente sequestro, in virtù della sentenza n. 3318 del 12/10/2022 di questa Corte di Cassazione, sicchè il Tribunale del riesame a maggior ragione avrebbe dovuto valutare la corretta applicazione del principio di pertinenza e proporzionalità e - tenuto conto dell'ampiezza del materiale informatico e telematico da sequestrare e sequestrato - avrebbe dovuto valutare non solo l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, dovendo modulare il sequestro, quando ciò sia possibile, in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare, ma anche tener conto in tale valutazione che il medesimo materiale era • 5 già stato sequestrato in occasione del sequestro poi annullato. Viene, quindi, anche in rilievo il concetto di "sacrificio eccessivo" del diritto del singolo nei confronti della misura (Sez. 5, n. 18316 del 25/3/2019), rispetto al quale occorre un'analisi specifica, anche in merito al trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, essendo tenuto il pubblico ministero a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, provvedendo, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020 cit., Rv. 279949). Si tratta di valutazioni che, all'evidenza, non risultano compiute dal provvedimento impugnato, che si è limitato ad ipotizzare che "il P.M. a brevissimo restituirà tutte le copie forensi dei materiali irrilevanti per l'indagine", senza addurre alcuna spiegazione che possa giustificare tale previsione. 6. In tale contesto, anche il rispetto dell'art. 103 cod. proc. pen. - in merito al quale il Tribunale ha avvalorato la scelta di autorizzare in prima battuta l'acquisizione di tutto il contenuto, fatta salva una successiva valutazione di inutilizzabilità del materiale coperto da tale norma, valutazione questa rinviata però ad un momento indeterminato- risulta di fatto vanificato alla luce del principio di legittimità, secondo cui la restituzione delle cose sottoposte a vincolo deve avvenire immediatamente, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti. 3. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, sezione del riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino - sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame. Così deciso il 4/10/2023
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 50009 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino con ordinanza in data 24/2/2023 ha confermato il decreto del 2/12/2022, con il quale il pubblico ministero aveva disposto il sequestro delle copie forensi del materiale informatico appartenente a ER IC, già oggetto di precedente decreto di sequestro di documenti e "beni elettronici" nella sua disponibilità, disposto in relazione ai reati di concorso in corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici, documentazione restituitagli in virtù di sentenza della VI sezione penale di questa Corte di Cassazione, che il 12/10/2022 aveva annullato senza rinvio tale decreto di sequestro. Con il provvedimento del 2/12/2022, eseguito in pari data rispetto alla formale restituzione del 7/12/2022, conseguente all'annullamento del precedente decreto del 01/12/2021, il sequestro era stato disposto in relazione ad ipotizzati reati di concorso in condotte ex art.348 comma 1 e 615 bis, commi 1 e 3 cod. pen., e di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti ex artt. 615 bis e 615 ter cod. pen. 2. Il ER ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino articolando quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 253 e 324 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione all'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. ed al fumus dei reati ipotizzati. Deduce il ricorrente che il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato ha rigettato il ricorso cautelare fondandosi su ipotesi di reato anche diverse da quelle in relazione alle quali era stato emesso il secondo decreto di sequestro - che si indicava verificatesi tra il gennaio e l'aprile 2021 - perché verificatesi, invece, nel periodo tra il gennaio ed il settembre 2021, tanto che il Tribunale del riesame risultava aver valutato atti e documenti di un diverso procedimento in relazione ai quali nulla era stato comunicato all'indagato per consentirgli di estrarne copia. 2.2. "Violazione di legge per vizio di motivazione" in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità. Deduce il ricorrente che, anche a seguito della sentenza di questa Corte di Cassazione in data 12/10/2022, di annullamento del precedente sequestro disposto nei confronti del ricorrente in relazione alle diverse imputazioni di corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici, il pubblico ministero avrebbe comunque proseguito una sorta di ricerca "a strascico" su tutti i documenti presenti sui device del ER senza prescrivere alla P.G. di selezionare solo i dati rilevanti ai fini dell'indagine sui reati di cui all'art. 615 bis c.p., senza esplicitare la correlazione tra l'apprensione ed i reati in accertamento e senza predisporre adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel minor tempo possibile. 2.3. Violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità del materiale sequestrato alle indagini in corso, e violazione degli artt.103 cod. proc. pen. e 24 della Costituzione. 2.4. Violazione dell'art.253 cod. proc. pen. per vizio di motivazione in ordine ai principi di adeguatezza e proporzionalità ed al nesso di pertinenza, nonché ai principi del contraddittorio 2 per omesso avviso all'interessato nel momento dell'acquisizione dei dati digitali sequestrati e della loro selezione. 3. Con motivi aggiunti in data 18/9/2023 la difesa del ricorrente ha richiamato la pluralità di provvedimenti aventi ad oggetto sequestri probatori ai danni del ricorrente o di coindagati, che sono stati annullati da diverse pronunce di questa Corte di Cassazione, evidenziando altresì che sono trascorsi 21 mesi dal primo sequestro e 10 mesi dal sequestro disposto il 2/12/2022 senza che sia stata mai rilasciata al ricorrente copia forense dei documenti informatici di interesse. 4. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso, in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo di ricorso, contenente censure in ordine al tema della pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del ricorso alle indagini incorso, da ritenersi assorbente rispetto agli altri motivi. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; conf. SU., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto). Le sezioni unite di questa Corte hanno altresì chiarito, con specifico riferimento al decreto di sequestro probatorio, che questo - come anche come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. BO e altri, Rv. 273548; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). E' stato anche chiarito che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, PMT C/ Macis, Rv. 274781). 3 3. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, pertanto, riconosce che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono, in astratto, potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti anche molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari;
Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489; ma Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013, Verni;
Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254). Anche con la sentenza che ha annullato il primo provvedimento di sequestro ai danni del ER, questa Corte di Cassazione ha ribadito che "intanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra la res, il reato per cui si procede e la finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6,n. 3318 del 12/10/2022, ER;
coni'. Sez. 6, n. 32265 del 22/9/2020, Aleotti;
Sez.5, n.13594 del 27/2/2015,Gattuso). 4. In quest'ottica è stato affrontato il tema dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei "contenitori" di tali dati, e si è chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore sequestrato, questa non rileva in sé come cosa pertinente al reato, in quanto contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa l'esigenza indifferibile di individuare e porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti;
richiamata anche da sez. 6 n. 3318 del 12/10/2022, di annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino pronunciata in relazione al primo sequestro disposto nei confronti del ER). Viene, pertanto, riconosciuto che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia — mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, 4 Scagliarini): si è osservato, così, che la copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. In questo contesto la Corte di cassazione ha affermato che il Pubblico Ministero: a) può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro;
b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede;
c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto (così testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti e Sez. 6 n. 3318 del 12/10/2022, ER). Costituisce, pertanto, un principio ormai consolidato, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, che l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti, che consente la restituzione del dispositivo, non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, sicché il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia- integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, rv. 279949), e si è, così, ripetutamente evidenziata la necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi all'esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenzialità tra res e reato che si vuole accertare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie dell'interessato, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone (Sez. 6, n. 46102 del 11/05/2021, Antonucci). 5. A tal riguardo, la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi meramente apparente, soprattutto ove si consideri che il sequestro oggetto del provvedimento impugnato seguiva l'annullamento di precedente sequestro, in virtù della sentenza n. 3318 del 12/10/2022 di questa Corte di Cassazione, sicchè il Tribunale del riesame a maggior ragione avrebbe dovuto valutare la corretta applicazione del principio di pertinenza e proporzionalità e - tenuto conto dell'ampiezza del materiale informatico e telematico da sequestrare e sequestrato - avrebbe dovuto valutare non solo l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, dovendo modulare il sequestro, quando ciò sia possibile, in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare, ma anche tener conto in tale valutazione che il medesimo materiale era • 5 già stato sequestrato in occasione del sequestro poi annullato. Viene, quindi, anche in rilievo il concetto di "sacrificio eccessivo" del diritto del singolo nei confronti della misura (Sez. 5, n. 18316 del 25/3/2019), rispetto al quale occorre un'analisi specifica, anche in merito al trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, essendo tenuto il pubblico ministero a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, provvedendo, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020 cit., Rv. 279949). Si tratta di valutazioni che, all'evidenza, non risultano compiute dal provvedimento impugnato, che si è limitato ad ipotizzare che "il P.M. a brevissimo restituirà tutte le copie forensi dei materiali irrilevanti per l'indagine", senza addurre alcuna spiegazione che possa giustificare tale previsione. 6. In tale contesto, anche il rispetto dell'art. 103 cod. proc. pen. - in merito al quale il Tribunale ha avvalorato la scelta di autorizzare in prima battuta l'acquisizione di tutto il contenuto, fatta salva una successiva valutazione di inutilizzabilità del materiale coperto da tale norma, valutazione questa rinviata però ad un momento indeterminato- risulta di fatto vanificato alla luce del principio di legittimità, secondo cui la restituzione delle cose sottoposte a vincolo deve avvenire immediatamente, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti. 3. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, sezione del riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino - sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame. Così deciso il 4/10/2023