Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio relativo a reati che impongano la ricostruzione del volume d'affari di una società e l'esame dell'intera contabilità, il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa alla sola tipologia dell'atto o del documento da apprendere, riservando ad un momento successivo l'individuazione di quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto.
Commentari • 3
- 1. Perquisizione e sequestro: limiti e dirittiMatteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 26 novembre 2023
Abstract: Il presente contributo si propone di analizzare i casi in cui le perquisizioni e i sequestri, disposti dall'Autorità Giudiziaria o eseguiti d'iniziativa dalle Forze dell'Ordine, devono considerarsi invalidi o inefficaci perché lesivi dei diritti dei cittadini. Abstract ENG: this paper focuses on the cases in which the searches and seizures, whether ordered by the Judicial Authority or carried out on the initiative of the Police, should be considered invalid or ineffective because they harm citizens' rights. SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La perquisizione e il sequestro probatorio. 3. La documentazione degli atti e la necessità della convalida. 4. Le ipotesi di invalidità/inefficacia …
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sent., (ud. 22/09/2020) 02-12-2020, n. 34265 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - Dott. APRILE Ercole - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.L., nata (OMISSIS); A.B., nata a (OMISSIS); A.A.G., nato a (OMISSIS); L.M., nata a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze emessa il 16/12/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvestri Pietro; udite le …
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In tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2008, n. 27508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27508 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 05/06/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 723
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 11147/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata;
nei confronti di:
NI PA, nata a [...] il 3 novembre del 1965;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Macerata del 12 marzo del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Carlo Di Casola, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Cipriani Guido, quale sostituto dell'avv. Tanoni Paolo, il quale ha concluso per i rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 12 marzo del 2008 il tribunale di Macerata, accogliendo la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di NI PA, quale indagata, in concorso con altri, per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 3 e 10, avverso il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal pubblico ministero nei confronti della società Santoni, annullava il provvedimento impugnato e disponeva la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nello stesso provvedimento impugnato, il procedimento penale aveva avuto origine dalla comunicazione di notizia di reato redatta dal comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Macerata in data 22/2/2008. Tale atto, reso all'esito di un'attività di verifica nei confronti la Santoni S.p.a., avente sede amministrativa in Corridonia e sede legale in Milano, dava conto dell'acquisizione di informazioni assunte da dipendenti della società e inoltre dell'avvenuta analisi dei dati informativi risultanti, anche a seguito di procedura informatica di recupero, dalle memorie di massa dei PC ad uso dell'amministrazione. Grazie a tale procedura era stato possibile constatare che risultavano eliminati alcuni files relativi a dati anteriori all'anno 2005, e che altri files non erano associabili al programma con cui erano stati generati;
inoltre, erano state riscontrate lacune nella serie dei cartellini di produzione, sì da evidenziare la mancanza di 8.417 cartellini. Alcuni lavoratori, inoltre, risultavano essere stati assunti lo stesso giorno dell'intervento o qualche giorno prima: ciò faceva supporre la possibilità che fossero stati, precedentemente, impiegati lavoratori "in nero" tempestivamente allontanati prima della verifica della Guardia di Finanza, anche in base alla constatazione della presenza di numerosi lavoratori extracomunitari Da tali risultanze investigative la polizia giudiziaria formulava l'ipotesi, che parte delle scritture contabili e dei documenti fossero stati occultati o - nel caso di quelli acquisiti in sede di verifica - adeguatamente alterati al fine di impedire la ricostruzione del fatturato effettivo della società. Sulla base di tale notitia criminis il P.M. in sede adottava in data 22/2/2008 il decreto di perquisizione e sequestro mediante il quale si mirava al rinvenimento di "appunti, documenti cartacei ed informatici relativi e/o riferibili alla società Santoni s.p.a.". Nella motivazione dell'atto, richiamate le ipotesi di reato prospettate a carico degli indagati, si assumeva la natura di corpo di reato della documentazione, e la sua pertinenza probatoria alle finalità di ricostruzione del fatturato effettivo della società, nonché all'attribuzione soggettiva dell'eventuale sottrazione della documentazione.
1) la mancanza di motivazione in ordine alla natura di corpo del reato delle cose sottoposte a ricerca e sequestro;
2) la carenza in ordine al collegamento che deve porsi tra l'ipotesi di reato e le cose ricercate;
tra queste e le esigenze probatorie;
tra l'ipotesi di reato e il necessario vincolo di pertinenzialità;
3) il fatto che si trattava di un sequestro "piegato alle esigenze di ricerca della notizia di reato", adottato genericamente "su una vasta congerie di documenti, al fine di ricostruire il volume d'affari della società"; che, pertanto, costituiva il mezzo per trovare riscontro a un'ipotesi frutto di mera congettura di P.G., "in quanto basata sulle presunte anomalie nella conservazione dei dati sui supporti informatici";
4) la considerazione che, con tale modus operandi si procedeva, inevitabilmente, secondo il criterio della verifica di una possibile ipotesi di reato, che in sè non era nemmeno astrattamente configurabile, ma era rimessa a un successivo momento cognitivo;
5) il fatto che difettava un'ipotesi di reato anche solo astrattamente configurabile, "posto che assumere infedeltà nelle dichiarazioni come conseguenza delle anomalie riscontrate dalla P.G. era null'altro che una congettura";
6) il fatto che, con riferimento al reato di occultamento delle scritture, anche in questo caso non v'era un'ipotesi di reato configurabile, ma semplicemente un sospetto.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata deducendo:
inosservanza degli artt. 330 e 336 c.p.p. nonché illogicità della motivazione sul punto, assume che il tribunale era incorso in un evidente errore interpretativo della stessa nozione di notitia criminis pretendendo di individuarla esclusivamente nella rappresentazione di un fatto già compiutamente delineato nella sua caratterizzazione oggettiva e soggettiva;
inoltre il tribunale aveva confuso la notitia criminis, intesa come correlato notiziale della generica emergenza di un fatto con il complesso degli elementi logico- fattuali che conducono all'attribuzione soggettiva di quel fatto;
la violazione dell'art. 253 c.p.p. nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto giacché l'assunto del tribunale secondo il quale nel provvedimento impugnato mancherebbe la motivazione sia sulle esigenze probatorie che sulle ipotesi del reato era del tutto incomprensibile posto che nel provvedimento si evidenziavano sia le esigenze probatorie che i reati astrattamente configurabili;
la specifica documentazione da sequestrare poteva essere individuata solo in sede di perquisizione.
Resisteva al ricorso l'indagata con ampia memoria difensiva. IN DIRITTO
Per delimitare il campo d'indagine devoluto a questa Corte, è opportuno premettere che in questa materia, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Secondo l'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'art. 606 c.p.p., lett. e) ne' tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati.
Nella fattispecie il ricorrente non si è limitato a denunciare carenze motivazionale ma ha anche dedotto specifiche violazioni di legge soprattutto con riferimento alla violazione dell'art. 253 c.p.p. in ordine alla natura del sequestro probatorio ed al contenuto dell'obbligo motivazionale del relativo decreto.
Ciò premesso, con riferimento alla violazione di legge, il ricorso è fondato.
È ben vero che, secondo il consolidato orientamento di questa corte, la legittima adozione di un provvedimento di sequestro presuppone innanzitutto l'astratta configurabilità del reato con riferimento ad una fattispecie tipica, nella sua accezione naturalistica ed a prescindere da eventuali questioni attinenti al futuro giudizio di merito;
che data la peculiare finalità processuale del sequestro probatorio, il provvedimento di adprhensio, presupponendo che sia già configurabile un'ipotesi di reato, pur senza richiedere la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di un determinato soggetto, non può costituire fonte di acquisizione della notitia criminis (Cass. Sez. 5^ 3 ottobre 1997 Attaniese), ma deve contenere elementi sufficienti a fare ritenere configurabile il reato ed il rapporto di pertinenzialità tra la cosa da sequestrare ed il reato stesso;
che a tale fine non può essere sufficiente indicare semplicemente gli articoli di legge che prevedono i singoli reati senza alcuna enunciazione dei fatti che sarebbero riconducibili a tali articoli, così come non può essere sufficiente indicare l'oggetto del provvedimento parlando semplicemente di "corpo del reato" e/o cose "pertinenti al reato", senza specificare in quale fatto il reato consista, ma è altrettanto certo che, contrariamente all'assunto del tribunale, il pubblico ministero si è sostanzialmente attenuto ai principi dianzi enunciati e la prova si trae dallo stesso provvedimento impugnato allorché viene richiamato il contenuto della notitia criminis che aveva dato origine al decreto di perquisizione e sequestro.
Dallo stesso provvedimento impugnato risulta invero che già esisteva una notitia criminis e che già erano configurabili i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 3 e 10. Il sequestro quindi non aveva natura esplorativa tanto è vero che Io stesso tribunale nella parte narrativa aveva indicato gli elementi dai quali si desumeva la configurabilità dei reati ipotizzati. Per quanto concerne la specificazione dei fatti non è necessario che gli stessi siano analiticamente riportati ed indicati nel provvedimento con cui si dispone la perquisizione ed il conseguente sequestro poiché nel decreto di sequestro il pubblico ministero non deve formulare l'imputazione, essendo sufficiente il riferimento alla notitia criminis o ad altri atti che contengono sia pure sommariamente, l'enunciazione del fatto, a condizione che i documenti richiamati sia conosciuti o conoscibili dall'interessato affinché questi sia posto in grado di controllare la legittimità del sequestro. In tal caso non si realizza alcuna lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del pubblico ministero e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6 (cfr per utili riferimenti Cass 4 aprile del 2000, Peluso CED n. 216366;Cass 26 gennaio 2006 n.
7278). In definitiva lo scopo della motivazione del decreto è quello di consentire sia al giudice dell'impugnazione che all'interessato il controllo della legittimità del sequestro. Nella fattispecie dalla stessa narrativa del fatto contenuta nel provvedimento impugnato, prima sinteticamente richiamata, risultano indicate le ipotesi criminose ipotizzate, gli elementi sui quali tali ipotesi allo stato si fondano;
lo scopo del sequestro che era quello di ricostruire il volume di affari della società e di individuare l'autore dell'occultamento delle scritture. Quindi sia il giudice dell'impugnazione che lo stesso interessato sono stati posti in condizione da valutare la legittimità del sequestro, per il riferimento alla circostanziata notizia di reato, notizia conoscibile dal giudice dell'impugnazione e dalla stessa difesa, come emerge dal riferimento ai fatti in essa esposti contenuto nel provvedimento impugnato.
Solo per quanto concerne l'oggetto del sequestro è riscontrabile la genericità sottolineata dal tribunale, ma tale genericità era inevitabile per la natura del reato per il quale il sequestro era stato disposto. Invero, in relazione ad alcuni reati ed in particolare modo per quelli tributari e più in generale per quelli, coma la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume d'affari di una società, non sempre è possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo. In tali casi non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto. In ipotesi del genere, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, è sufficiente indicare la tipologia dell'atto e del documento ed il nesso con l'attività dell'impresa (Cass. 21318 del 2002, Pavirani;
30 aprile 1997, Corini, n. 3123 del 1926).
Per quanto concerne l'assunto del resistente secondo cui il provvedimento di sequestro in questione doveva essere convalidato dal pubblico ministero, si osserva che nell'ipotesi di perquisizione e sequestro il pubblico ministero non è tenuto ad emanare un successivo provvedimento di convalida, qualora le cose effettivamente sequestrate dalla polizia giudiziaria siano quelle individuate nel provvedimento stesso.
Nella fattispecie è stato sequestrato solo il materiale indicato, sia pure per tipologia, nel provvedimento. L'attività della polizia giudiziaria necessita invece di convalida ex art. 355 c.p.p. ogni qual volta il decreto del pubblico ministero non indichi l'oggetto specifico della misura ovvero lo individui, ma disponga l'apprensione anche "di quant'altro" venga rinvenuto nel corso della perquisizione(cfr Cass 3 dicembre del 2002, Golfetto ed altro;
15 dicembre del 2005 n. 4263, Fanesi). Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'istanza avanzata nell'interesse dell'indagato tenendo presente i principi sopra esposti.
P.Q.M.
LA CORTE letto l'art. 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008