Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
In tema di acquisizione della prova, l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicchè, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema. (Fattispecie relativa al sequestro di interi archivi informatici, contenenti dati potenzialmente rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini per i reati di abuso di ufficio e turbativa d'asta, ipotizzati in relazione ad una procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato).
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Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la valenza che assume la copia-clone del supporto di memoria oggetto d'investigazione Riflessioni sul sequestro probatorio suscitate da Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 02 dicembre 2020), n. 34265 e da Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 di Avv. Alessandro Paoletti 1. La recentissima Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 ed il rapporto che sussiste tra perquisizione informatica e sequestro probatorio di dati digitali. L'ultimo giorno dell'annus horribilis 2020 veniva depositata, da parte della Seconda sezione penale della Suprema …
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L'accesso al Cloud da remoto con eliminazione dei dati contenuti di un cellulare in sequestro configura il reato di danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, pur non venendo danneggiato il hardware (ma solo il dato informatico): un sistema informatico è infatti composto da componenti hardware e software, le prime rappresentate dal complesso di elementi fisici non modificabili, (quali circuiti, unità di memoria, parti meccaniche etc.); le seconde costituite "dall'insieme di istruzioni e procedure necessarie per il funzionamento stesso della macchina (software di base) o per farle eseguire determinate attività (software applicativo) e costituiti da programmi o dati memorizzati su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 53168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53168 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 1 6 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1716 Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. CC 11/11/2016 Anna Criscuolo R.G.N. 23914/2016 Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE LA TI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 28/04/2016 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 aprile 2016, depositata il 18 maggio 2016, il Tribunale del riesame di Siracusa ha rigettato l'istanza di riesame proposta da LA TI OR avverso il decreto di sequestro probatorio del Pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa di documentazione amministrativa, contabile e contrattuale delle società SIAM e ONDA, e di dati informatici rinvenuti nella sede di tali imprese, disposto nell'ambito di un ser procedimento penale per i reati di cui agli artt. 323, 353, e 353-bis cod. pen., in relazione alla procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato. In particolare, il giudice del riesame, dopo aver ritenuto l'esistenza del fumus commissi delicti sulla base degli atti di indagine compiuti (informativa di reato, verbali di perquisizione e sequestro, documentazione fotografica, verbali di sommarie informazioni testimoniali), ha ritenuto la strumentalità delle acquisizioni documentali alle esigenze probatorie, ad esempio per verificare, come indicato nel decreto del Pubblico ministero, «il possesso in capo alla SIAM [...] dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti». Ha inoltre precisato che il sequestro dei sistemi informatici si è reso necessario per l'impossibilità di procedere al back up in un breve tempo, e che lo stesso non ha inciso sul alcun segreto professionale.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe LA TI OR personalmente, articolando due motivi, dopo una breve premessa.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla finalità probatoria del sequestro avente ad oggetto i dati informatici. Si deduce che l'acquisizione informatica, relativa alla «copia dell'intero contenuto degli archivi Dropbox e OneDrive presenti tra le risorse disponibili nel Pc Netbook Microsoft in uso a MI AV AR Tomas», procuratore della SIAM, ed alla «copia forense dell'intero disco fisso [...] equipaggiato sul notebook Toshiba TE [...] in uso a RO IU, consulente della DAM, è avvenuta in modo indiscriminato, e senza alcuna selezione dei dati, in contrasto con i principi giurisprudenziali consolidati in materia (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015). Né le specifiche ragioni legittimanti il sequestro di un intero sistema possono essere individuate nella difficoltà tecnica di compiere le operazioni di esame ed estrazione dei dati in un arco di tempo limitato: secondo la citata giurisprudenza, è sempre possibile disporre il trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a perquisizione in un luogo e con modalità più convenienti. Più in generale, è mancato un vaglio dell'Autorità giudiziaria, anche in sede di riesame, in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie così come motivate in relazione alle imputazioni poste a fondamento della ricerca dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato, nonché del rapporto diretto o pertinenziale tra le cose sequestrate ed il delitto ipotizzato;
in ogni caso, ancora, il tribunale del riesame non è legittimato ad individuare di 2 propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, supplendo alle carenze del Pubblico ministero.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla finalità probatoria del sequestro avente ad oggetto la documentazione cartacea. Si deduce che l'acquisizione cartacea, relativa a «fatture, note contabili, "atti successivi" alla gara" non meglio identificati, previsioni di spesa e di pagamento, conti economici, registri IVA, libri sociali, contratti con terzi, bilanci, partitari relativi alle forniture, registri acquisiti, documentazione relativa all'acquisito di beni strumentali dal precedente gestore SAI8, mastrini ed estratti conto bancari»>, attiene ad atti che non riguardano la procedura di gara che si assume caratterizzata dalla commissione di illeciti penali, ma, al più, l'esercizio dell'attività oggetto di affidamento. E' poi una petizione di principio l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui un documento successivo ai fatti oggetto di indagine può comunque fornire elementi di prova in relazione agli stessi, specie se riguarda esclusivamente soggetti terzi. In generale, anche con riferimento al sequestro della documentazione cartacea è mancato del tutto un vaglio in concreto dell'Autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie salvaguardabili attraverso il vincolo apposto sulle "cose" apprese rispetto al fatto ipotizzato;
in ogni caso, ancora, il tribunale del riesame non è legittimato ad individuare di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, supplendo alle carenze del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. I due motivi di ricorso pongono una questione sostanzialmente omogenea, sia pure con riferimento a due distinte categorie di beni, e cioè se ed in quali limiti sia legittimo il sequestro di una vastissima pluralità di atti e documenti cartacei, individuati per categoria generale, ovvero di interi archivi informatici a fini di prova.
2.1. In linea di principio, una tipologia di sequestro avente un'estensione così ampia non è interdetta dalle disposizioni di legge. Come rilevato proprio da Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015, Rizzo, Rv. 264092, citata nel ricorso, non è in radice escluso «che a determinate e giustificate condizioni possa essere disposto un sequestro esteso all'intero sistema [informatico o telematico] - così come, se 3 m vi sono particolari ragioni, è possibile il sequestro della totalità delle cartelle se ciò ècliniche cartacee di un ospedale pur se solo alcune siano di interesse proporzionato rispetto alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l'intero sistema», così come non è escluso, «se necessario, il trasferimento fisico dell'apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecnico per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi (in modo, quindi, non dissimile da come può essere sequestrata una intera unità immobiliare in attesa delle condizioni tecniche per una adeguata perquisizione e l'apertura di un vano protetto)». Può anche aggiungersi che un preciso elemento normativo da cui desumere la possibilità di sequestri documentali ad ampio "spettro" è offerto dall'art. 81, comma 2, secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen., il quale dispone che quando non è possibile procedere a numerazione delle "carte" sottoposte a vincolo, le stesse «sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati».
2.2. Ciò che assume rilievo centrale per l'ordinamento, invece, è che il vincolo apposto sui beni sia rispettoso dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, avendo riguardo alle finalità legittimamente perseguite dall'Autorità inquirente, ma anche agli interessi giuridicamente apprezzabili del privato. Occorre perciò valutare, innanzitutto, se l'Autorità inquirente abbia titolo per disporre la perquisizione o comunque la ricerca con strumenti coercitivi di elementi di prova, e, poi, se la misura coercitiva sui beni individuati all'esito dell'attività di ricerca sia proporzionata rispetto alle esigenze di acquisizione degli elementi di prova. In particolare, l'applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un'esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nelle disposizioni di cui agli artt. all'art. 254-bis e 258, comma 4, cod. proc. pen.: invero, dalla prima di esse, siccome prevede il sequestro di documenti che fanno parte di un volume o di un registro», è plausibile desumere «come, di norma, non possa procedersi a sequestri di masse indistinte di documenti senza una specifica ragione» (così Sez. 6, Rizzo, cit.); dall'altra statuizione, poi, in quanto dispone l'acquisizione di dati presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di comunicazioni mediante «copia di essi su adeguato supporto≫ ove ricorrano esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi», può inferirsi la necessità dell'individuazione di una forma di contemperamento tra le esigenze di prova e quelle attinenti ad interessi estranei all'accertamento penale. Il principio di proporzionalità nella materia in esame, inoltre, risulta assumere rilievo anche sotto il profilo del fattore tempo. In questo senso, 4 私 precisamente, può leggersi la disposizione di cui all'art. 262, comma 1, cod. proc. pen., la quale prevede la restituzione delle cose sequestrate «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova», e, nello stesso tempo, il potere per l'autorità giudiziaria di prescrivere al soggetto che abbia ottenuto la restituzione del bene «di presentare a ogni richiesta le cose restituite» e di imporre a tal fine il versamento di una cauzione. In effetti, la previsione appena citata, anche per il ricorso alla parola «mantenere», evoca l'ipotesi di un vincolo sulla cosa necessario, e quindi legittimo, in un determinato momento e non più necessario, e quindi, non più conforme alla legge, in un momento successivo.
2.3. Il riferimento al principio di proporzionalità del sequestro in una sua prospettiva temporale si presenta utile allorché la ricerca degli elementi di prova debba essere effettuata esaminando una massa amplissima di dati, tutti potenzialmente rilevanti a priori, e l'accertamento non possa essere ragionevolmente eseguito nel luogo in cui si trovano le cose sulle quali detti dati sono impressi. In questo caso, infatti, il contemperamento tra le contrapposte esigenze dell'Autorità inquirente e del privato può essere assicurato attraverso un sequestro delle cose contenenti i dati da esaminare o, se possibile, solo di - questi ultimi che si protragga per il tempo strettamente necessario al - compimento di tale verifica (per una valorizzazione del fattore tempo come parametro di valutazione della correttezza di un sequestro, a norma dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione E.D.U., cfr., ad esempio, Corte E.D.U., 7 giugno 2007, Smirnov c. Russa, n. 71362/01, ma anche Corte E.D.U., 19 giugno 2014, Draghici c. Portogallo, n. 43620/10). Di conseguenza, l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, potrà eventualmente disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, ma dovrà immediatamente restituire le cose sottoposte a vincolo non appena sarà decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti legittimamente in corso;
ovviamente, poi, nel caso di mancata tempestiva restituzione di ufficio, l'interessato potrà comunque presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema.
3. Muovendo dai rilievi precedentemente svolti, è possibile concludere per l'infondatezza delle censure formulate dal ricorrente.
3.1. Le doglianze formulate nel primo motivo, concernenti il materiale informatico ed i dati estratti da archivi elettronici, contestano il sequestro, perché dal contenuto indiscriminato, e ritengono che lo stesso poteva essere evitato eventualmente attraverso il trasferimento fisico dell'apparecchio in cuiAn 5 Gr sono archiviati i dati dal luogo in cui si trovava al momento dell'atto di ricerca della prova ad un luogo in cui è possibile procedere agli accertamenti. Deve però rilevarsi che, a fronte di un'ipotesi investigativa chiaramente formulata, ed avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 323, 353, e 353-bis cod. pen., in relazione alla procedura di affidamento a trattativa privata della gestione del servizio idrico integrato dei Comuni di Siracusa e Solarino al raggruppamento delle società R.T.I. D.A.M. s.I., Ligeam ed Onda s.r.l., confluite nella newco SIAM, il compimento di una perquisizione al fine di verificare «la regolarità della procedura di affidamento» nonché «il possesso in capo alla SIAM [...] dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti», e l'esame dei dati informatici rinvenuti nella sede di tali imprese, o comunque nella disponibilità delle persone ivi presenti e con incarichi relativi all'attività delle stesse, non possono dirsi attività esorbitanti rispetto alle finalità investigative perseguite ed alle connesse esigenze di accertamento. Inoltre, l'analisi o l'estrazione dei dati così rinvenuti, anche solo per l'ampiezza del materiale potenzialmente rilevante, non poteva essere ragionevolmente eseguita nel luogo in cui le cose attenzionate si trovavano. Deve pertanto ritenersi legittima l'apposizione del sequestro sugli archivi presenti nel Pc Netbook Microsoft in uso a MI AV AR Tomas, procuratore della S.I.A.M., e sul disco fisso «equipaggiato» sul notebook Toshiba in uso a Giuseppe RO, consulente della D.A.M., in quanto contenenti dati informatici potenzialmente rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, nonché, e per le medesime ragioni, sui dati estratti da tali archivi ed apparati. Per le ragioni precedentemente indicate, tuttavia, il vincolo sui beni e dati attualmente in sequestro potrà legittimamente protrarsi esclusivamente per il tempo ragionevolmente necessario ai fini degli accertamenti in corso;
decorso tale tempo, il sequestro potrà permanere solo su cose e dati che siano risultati in concreto pertinenti al reato e necessari ai fini della prova dei fatti illeciti ipotizzati. A questo fine, in linea con l'insegnamento più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, tra le «cose pertinenti al reato» dovranno includersi tutte quelle che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all'iter criminis, purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore (così Sez. 4, n. 2622 del 17/11/2010, dep. 2011, Rossini, Rv. 249487, nonché, sia pure in termini più generali, Sez. 3, n. 22058 del 22/04/2009, Bortoli, Rv. 243721). 6 да 3.2. Le argomentazioni e le conclusioni appena esposte con riferimento al sequestro dei dati e materiali informatici debbono essere riproposte anche in relazione alle doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso. Deve pertanto ritenersi legittima l'apposizione del sequestro sui documenti contabili e contrattuali rinvenuti presso i locali della SIAM, in quanto contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini, il cui esame non poteva ragionevolmente avvenire in loco. Anche per questi documenti, però, il vincolo potrà legittimamente protrarsi esclusivamente per il tempo ragionevolmente necessario ai fini degli accertamenti in corso;
decorso tale tempo, il sequestro potrà permanere solo su cose e dati che siano risultati in concreto pertinenti al reato e necessari ai fini della prova dei fatti illeciti ipotizzati, nei termini precedentemente precisati.
4. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giovanni Conti Bruk DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 DIC 2016 IL FUNZIONARIO SUDIZIARIO Pura Esposito, 7