Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 53168
CASS
Sentenza 11 novembre 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di acquisizione della prova, l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicchè, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema. (Fattispecie relativa al sequestro di interi archivi informatici, contenenti dati potenzialmente rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini per i reati di abuso di ufficio e turbativa d'asta, ipotizzati in relazione ad una procedura di affidamento della gestione del servizio idrico integrato).

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  • 1Il Trojan horse nel processo penale
    Pierluigi Di Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Pierluigi Di Stefano Sommario: 1. Regime di utilizzabilità dei messaggi inviati a mezzo Sms, WhatsApp o email acquisiti tramite Trojan - 2. Mezzi e tempi di acquisizione della messaggistica - 3. L'utilizzabilità della messaggistica acquisita con le intercettazioni - 4. Regime della acquisizione della messaggistica pregressa - 4.1. Segue: messaggistica come “documento informatico” - 4.2. Segue: l'acquisizione “in presenza” del supporto informatico con i dati – il rapporto tra supporto e dati in esso contenuti - 4.3. Segue: l'acquisizione dei dati “da remoto”. La perquisizione ed il sequestro on-line - 5. L' utilizzabilità della messaggistica memorizzata - 6. Utilizzabilità nei …

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  • 2Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la copia clone
    https://www.iusinitinere.it/

    Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la valenza che assume la copia-clone del supporto di memoria oggetto d'investigazione Riflessioni sul sequestro probatorio suscitate da Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 02 dicembre 2020), n. 34265 e da Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 di Avv. Alessandro Paoletti 1. La recentissima Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 ed il rapporto che sussiste tra perquisizione informatica e sequestro probatorio di dati digitali. L'ultimo giorno dell'annus horribilis 2020 veniva depositata, da parte della Seconda sezione penale della Suprema …

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    Pierluigi Di Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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  • 4Il Trojan horse nel processo penale
    Pierluigi Di Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Pierluigi Di Stefano Sommario: 1. Regime di utilizzabilità dei messaggi inviati a mezzo Sms, WhatsApp o email acquisiti tramite Trojan - 2. Mezzi e tempi di acquisizione della messaggistica - 3. L'utilizzabilità della messaggistica acquisita con le intercettazioni - 4. Regime della acquisizione della messaggistica pregressa - 4.1. Segue: messaggistica come “documento informatico” - 4.2. Segue: l'acquisizione “in presenza” del supporto informatico con i dati – il rapporto tra supporto e dati in esso contenuti - 4.3. Segue: l'acquisizione dei dati “da remoto”. La perquisizione ed il sequestro on-line - 5. L' utilizzabilità della messaggistica memorizzata - 6. Utilizzabilità nei …

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  • 5Cancella da remoto i dati del cellulare sequestrato: quale reato? (Cass. 4343/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2023

    L'accesso al Cloud da remoto con eliminazione dei dati contenuti di un cellulare in sequestro configura il reato di danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, pur non venendo danneggiato il hardware (ma solo il dato informatico): un sistema informatico è infatti composto da componenti hardware e software, le prime rappresentate dal complesso di elementi fisici non modificabili, (quali circuiti, unità di memoria, parti meccaniche etc.); le seconde costituite "dall'insieme di istruzioni e procedure necessarie per il funzionamento stesso della macchina (software di base) o per farle eseguire determinate attività (software applicativo) e costituiti da programmi o dati memorizzati su …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 53168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53168
Data del deposito : 11 novembre 2016

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