Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2005, n. 18449
CASS
Sentenza 29 aprile 2005

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Massime1

Integra gli estremi del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e non di molestia (art. 660 cod. pen.) l'invio, in rapida sequenza, in ora diurna di due messaggi SMS di contenuto ingiurioso, poichè le modalità della forma di comunicazione (scritta e non vocale) e l'ora prescelte non sono idonee a ledere la privata tranquillità, ma l'onore personale.

Commentario1

  • 1Integra il reato di molestia o disturbo alle persone l’invio di SMS tramite i quali si porta a conoscenza del destinatario il tradimento del coniuge
    Celentano Giusy Fabiola · https://www.diritto.it/ · 28 gennaio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2005, n. 18449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18449
Data del deposito : 29 aprile 2005

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