Sentenza 29 aprile 2005
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e non di molestia (art. 660 cod. pen.) l'invio, in rapida sequenza, in ora diurna di due messaggi SMS di contenuto ingiurioso, poichè le modalità della forma di comunicazione (scritta e non vocale) e l'ora prescelte non sono idonee a ledere la privata tranquillità, ma l'onore personale.
Commentario • 1
- 1. Integra il reato di molestia o disturbo alle persone l’invio di SMS tramite i quali si porta a conoscenza del destinatario il tradimento del coniugeCelentano Giusy Fabiola · https://www.diritto.it/ · 28 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2005, n. 18449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18449 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/04/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 540
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 029333/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO ND N. IL 15/10/1968;
avverso SENTENZA del 05/03/2004 TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Meloni che ha concluso per rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato RE ND colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. per aver il 7.11.2001, o sino a tale data, recato molestia a NI DA inviandole ripetuti SMS di contenuto ingiurioso ed ha condannato la stessa, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di 500 euro di ammenda.
Ricorre il difensore, deducendo:
- violazione di legge e vizio di motivazione, non valendo ad integrare il reato in questione, posto a tutela della tranquillità privata e non dell'onore personale, l'invio in rapida sequenza di due messaggi per difetto dell'elemento della petulanza, mentre di eventuali messaggi successivi, rilevabili solo dai tabulati (risultanti, peraltro, inviati in ore pomeridiane anziché notturne, come riferito dall'offesa) e non menzionati nella informativa di polizia, non potrebbe, comunque, tenersi conto in quanto successivi alla data del 7.11.2001, indicata nel capo d'imputazione come termine finale della condotta contestata;
- inammissibilità della costituzione di parte civile perché avvenuta successivamente al compimento delle formalità di cui all'art. 484 c.p.p. ed alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
- violazione di legge quanto alla determinazione della pena base in e. 750, superiore al massimo edittale pari ad e. 516,00;
- carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del danno morale, alla sua entità ed alla quantificazione della somma liquidata a titolo di risarcimento, peraltro riferiti ad una richiesta fondata sulla natura ingiuriosa dei messaggi pur procedendosi unicamente per il reato di molestia e non per quello di ingiuria.
Il ricorso è al fondato in relazione al primo, assorbente motivo, dovendosi nella fattispecie ritenere integrato il reato di ingiuria (per il quale non risulta proposta querela) e non la contestata contravvenzione di molestia: la condotta illecita che il giudicante ha considerato sorretta da valida prova risulta, invero, essersi esaurita nell'invio, in rapida sequenza, di due messaggi (SMS) di contenuto ingiurioso che, anche per le modalità della forma di comunicazione prescelta (realizzata in forma scritta e non vocale) e per l'ora diurna in cui l'imputata agì, non appaiono idonei a ledere il bene giuridico della privata tranquillità ma soltanto quello dell'onore personale. Va, inoltre, considerato che la previsione incriminatrice, formulata in epoca in cui l'impiego del telefono era concepibile soltanto mediante comunicazioni vocali, non può ritenersi estensibile anche all'ipotesi in cui detto mezzo (nella specie telefono cellulare) sia utilizzato esclusivamente per l'invio dei cosiddetti "SMS", pienamente assimilabili agli scritti contemplati dall'art. 594 piuttosto che alla comunicazioni telefoniche di cui all'art. 660 c.p.. Deve, infine, rilevarsi, anche a prescindere dalle suesposte considerazioni, come la sentenza abbia essenzialmente incentrato le proprie argomentazioni sulla sola condotta del giorno 7.11.2001, che segna il termine finale della contestazione, mai modificata od integrata in corso di giudizio, senza minimamente precisare se gli ulteriori messaggi registrati sui tabulati si riferiscano ad epoca antecedente od, invece, come sostenuto dal ricorrente, esclusivamente a date posteriori e, quindi, estranee all'ambito dell'imputazione contestata e ritenuta in sentenza, con conseguente difetto anche del requisito della petulanza, per sua natura integrato dalla protratta reiterazione e serialità della condotta illecita, non certo ravvisabile nell'invio di due soli messaggi, da valutarsi alla stregua di una comunicazione sostanzialmente unitaria stante il brevissimo intervallo che li divise.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come ingiuria, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2005