Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio e ai fini della legittimità del decreto di sequestro, quando si procede per il reato di bancarotta fraudolenta che impone la ricostruzione del volume di affari della società fallita, può sequestrarsi l'intera contabilità relativa all'impresa, riservando ad un momento successivo l'individuazione dei documenti effettivamente necessari all'accertamento del fatto. (Fattispecie di sequestro di un personal computer avvenuto in locali prettamente adibiti ad ufficio e riconducibili all'indagato).
Commentari • 5
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Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la valenza che assume la copia-clone del supporto di memoria oggetto d'investigazione Riflessioni sul sequestro probatorio suscitate da Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 02 dicembre 2020), n. 34265 e da Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 di Avv. Alessandro Paoletti 1. La recentissima Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 ed il rapporto che sussiste tra perquisizione informatica e sequestro probatorio di dati digitali. L'ultimo giorno dell'annus horribilis 2020 veniva depositata, da parte della Seconda sezione penale della Suprema …
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Sommario: 1. Premessa – 2. Il “d.d.l. Zanettin” e i punti critici – 3. La Corte di Giustizia Europea sul sequestro degli smartphone – 4. I contorti riflessi interni: dalla Corte di Cassazione alle linee guida della Procura di Roma – 5. Urge una riforma. Abstract: Lo smartphone rappresenta, ormai, un vero e proprio patrimonio di dati digitali di altissimo valore investigativo. Nel contempo, il substrato normativo attualmente in vigore è caratterizzato da una disciplina obsoleta e inidonea a governare le complesse attività di indagini esperibili sul dispositivo elettronico. Il presente contributo analizza lo “stato dell'arte”, partendo dalle proposte di legge sul tema sino ai più recenti …
Leggi di più… - 3. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sent., (ud. 22/09/2020) 02-12-2020, n. 34265 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente - Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - Dott. APRILE Ercole - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.L., nata (OMISSIS); A.B., nata a (OMISSIS); A.A.G., nato a (OMISSIS); L.M., nata a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze emessa il 16/12/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvestri Pietro; udite le …
Leggi di più… - 5. Computer sequestrati .. e la proprozionalità? (Cass. 3794/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
Ai fini della valutazione di proporzionalità del sequestro di supporti informatici va considerata anche la variabile "tempo" necessaria per l'estrazione dei dati rilevanti. L'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2017, n. 16622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16622 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
1 6622-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 318/2017 GRAZIA LAPALORCIA -Presidente - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.30797/2016 ENRICO TT SL LI PAOLO MICHELI -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ER nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2016 del TRIB. LIBERTA' di CROTONE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; е RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 28/06/2016, il Tribunale di Crotone ha confermato il provvedimento di sequestro adottato in data 06/06/2016 dal Pubblico Ministero nei confronti di ER TO in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestato in riferimento a I.T.I. s.r.l., dichiarata fallita il 12/05/2016. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Crotone ha proposto ricorso per cassazione ER TO, attraverso il difensore avv. G. Betti, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 247, comma 2, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per assoluta carenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, che non contiene alcun richiamo alle presunte responsabilità di TO, ma si limita ad indicare le norme violate e l'urgenza delle acquisizioni, senza spendere alcuna parola sulle presunte responsabilità del ricorrente, carenza non suscettibile di integrazione da parte del giudice del riesame. Il secondo motivo denuncia violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendo illegittimo il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute;
anche l'estrapolazione dei dati contenuti nel computer mediante la duplicazione degli hard disk equivale alla permanenza del vincolo sugli stessi computers, sicché la perquisizione doveva essere effettuata con l'esame e l'estrazione in loco dei soli dati di interesse.
3. Con requisitoria scritta in data 11/01/2017, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Fimiani ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il decreto di perquisizione e sequestro ha indicato l'ipotesi di reato ascritta all'indagato attraverso lo specifico riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale 2 ilrelative a I.T.I. s.r.l., dichiarata fallita su istanza del pubblico ministero 12/05/2016, sottolineando, in particolare, l'ipotesi distrattiva anche in relazione ad altri fallimenti e indicando, puntualmente, la documentazione contabile da ricercare e sequestrare, ossia quella relativa a rapporti intercorsi tra la fallita e le società menzionate e quella riguardante i rapporti con una serie di persone. Deve escludersi, pertanto, una radicale mancanza della motivazione del provvedimento di sequestro (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua), laddove l'ordinanza del giudice del riesame non è stata oggetto di specifiche censure.
3. Il secondo motivo non è fondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, in una fattispecie di sequestro di interi archivi informatici, Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489). In questa prospettiva, e in termini riferibili anche alla fattispecie concreta in esame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di sequestro probatorio ed ai fini della legittimità del decreto di sequestro, pur se è necessaria la specifica indicazione delle cose che ne costituiscono l'oggetto, occorre considerare che quando si procede per particolari reati, quali, esemplificando, quelli tributari e, più in generale, quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume di affari di una società, non è sempre possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo», sicché, in tali casi, «non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto» (Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni;
conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254). - L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, rilevando la complessità della vicenda (caratterizzata, tra l'altro, dal trasferimento della sede legale della società da Genova a Crotone, dal trasferimento delle quote ad un mero prestanome, dall'anomala cessione di un ramo d'azienda da parte della fallita in favore di altra società, dalla pluralità di 3 persone fisiche e giuridiche coinvolte) e la circostanza che la perquisizione è avvenuta in locali prettamente adibiti ad ufficio e riconducibili a TO: rilievi, questi, in base ai quali l'ordinanza impugnata giunge ad escludere il carattere indiscriminato e ingiustificato del sequestro, precisando, peraltro, che come emerge dal verbale delle operazioni della polizia giudiziaria delegata all'esecuzione, il materiale informatico d'interesse è stato acquisito in copia, quando è stato possibile farlo in loco, e solo negli altri casi si è proceduto al sequestro. A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, le doglianze del ricorrente si sottraggono ad una puntuale disamina critica degli argomenti del giudice del riesame, facendo leva sul generico riferimento a precedenti di questa Corte non puntualmente correlati alla fattispecie concreta e neppure alle specifiche modalità esecutive, che, come si è visto, hanno visto la polizia giudiziaria procedere, quando ciò era materialmente possibile, all'acquisizione in copia del materiale informatico.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/03/2017. Lefelorve Il Presidente Il Consigliere eştensore Arpelo Coqu lu DIR OGITATA IN CANGOLLER add - 4 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carla Lanzuise мн 4