Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
Nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie liberazione anticipata speciale), la sua scissione, funzionale alla concessione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 6 dicembre 2019 (reg. ord. n. 59 del 2021), pervenuta a questa Corte il 12 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possano essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2016, n. 52182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52182 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
52 182 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. N.3652/2016 Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - N. 12844/2015 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR FA N. IL 26/02/1966 avverso l'ordinanza n. 489/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 18/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
, lette/sentire le conclusioni del PG Dott. Eurica Delphaye dicte diet l'ammallaments con un dels ordinatze in quote Udit i difensor Avv./ Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 18 dicembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto dal detenuto AI SI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva respinto la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata speciale, poiché in espiazione di pena per reato incluso nell'elenco di cui all'art.
4-bis ord. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha lamentato violazione della legge n. 10/2014, nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto per non avere i giudici di sorveglianza riscontrato che il ricorrente aveva già espiato la pena per il reato ostativo.
3. Con requisitoria scritta del 29 febbraio 2016 il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, avendo rappresentato la fondatezza del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione reiettiva del Magistrato di sorveglianza, rilevando l'infondatezza del reclamo in ragione dell'espiazione da parte del reclamante di pena, risultante dal provvedimento di cumulo giuridico, inclusivo di sanzione detentiva inflitta per il delitto di riduzione in schiavitù, rientrante nel catalogo di reati di cui all'art.
4-bis I. nr. 354/75, per i quali non è ammesso il beneficio richiesto.
1.1 In punto di diritto, quanto alla possibile applicazione in favore del ricorrente della disciplina introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013 nr. 146, che all'art. 4, aveva esteso a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena espiata la liberazione anticipata prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, prevedendo testualmente: "Ai condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4-bis, la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità", va ricordato che la legge di conversione, nr. 10 del 2014, per effetto delle modifiche apportate al decreto legge esclude testualmente dall'ambito di applicazione dell'istituto nella sua maggiore estensione possibile i 1 "condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis". La peculiarità della vicenda processuale in esame riposa sull'avvenuta proposizione della domanda di accesso al beneficio penitenziario nel periodo intermedio in cui era vigente il D.L. nr. 146/2013, quindi in un momento antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione, da parte di soggetto che, per essere stato condannato per delitto previsto dall'art.
4-bis I. nr. 354/75, non può giovarsi della disciplina di favore secondo il regime giuridico definitivamente vigente.
1.2 Il tema è stato affrontato e risolto correttamente dal Tribunale, che si è allineato alla linea interpretativa propugnata dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza nr. 34073 del 27/6/2014, Panno, rv. 260849 (vedi altresì sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, rv. 261880), le cui argomentazioni sono condivise e vanno qui riaffermate.
1.3 Deve però rilevarsi che nel caso di specie il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, ad un provvedimento di cumulo, comprensivo di pene anche per reati comuni, in sé non ostativi alla fruizione della liberazione anticipata speciale, pone la questione della sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto in esame in riferimento alla pena per dette violazioni.
1.3.1 Come già più volte affermato da questa Corte con orientamento che si condivide, l'art. 663 cod. proc.pen., nell'attribuire al pubblico ministero il potere-dovere di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorché la stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, offre concreta attuazione all'art. 80 cod.pen. nella parte in cui dispone che l'applicazione delle norme sul concorso delle pene (artt. 72 79 cod.pen.) avvenga in fase esecutiva, se non si è provveduto con le sentenze di merito. Il sistema così disciplinato dall'ultima proposizione dell'art. 80 citato persegue la finalità di garantire che non si applichino differenti discipline in dipendenza dalla casualità del momento in cui interviene il giudicato o l'esecuzione. Pertanto, la regola per la quale le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell'art. 73 cod.pen., si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, non può in nessun caso condurre a ingiustificate diversità di trattamento a seconda dell'eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente alla formazione di un cumulo materiale ai sensi dell'art. 663 cod.proc.pen., anziché di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle differenti condanne. Diversamente, chi è stato condannato per diversi reati, ostativi e non ostativi ai benefici penitenziari, verrebbe a subire, anche in relazione alle condanne per i reati non ostativi, di un trattamento equivalente a coloro i quali sono stati 2 condannati solo per reati ostativi e di un regime penitenziario deteriore rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne, sia per delitti ostativi, che per reati non ostativi, ha separatamente scontato ciascuna delle pene a lui inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in esecuzione più tempestivamente. Come segnalato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr. 361 del 1994, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis ord. pen. nella parte in cui rendeva la condanna per alcuno dei delitti ivi enumerati ostativa alla concessione di misura alternativa, "non si rinvengono dati normativi per sostenere che la nuova disciplina recata dall'art. 4 bis abbia creato una sorta di status di "detenuto pericoloso" che permei di sè l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna"; al contrario, proprio l'articolazione della disciplina sulle misure alternative "in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione", impone di valorizzare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale "della necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene".
1.3.2 Analoghi principi si sono affermati anche in riferimento al cumulo giuridico. La disciplina del concorso formale di reati o del reato continuato persegue la finalità di mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene, cui viene sostituito il cumulo giuridico in coerenza col rilievo che l'ordinamento assegna al carattere personale della responsabilità penale ed al conseguente adattamento alla personalità del reo, grazie alla decisione giudiziale, anche della pena che ne discenda (Sez. Un. n. 1 del 26/2/1997, Mammoliti, rv. 207940; Sez. Un. nr. 14 del 30/6/1999, Romga, rv. 214355). La giurisprudenza di questa Corte ha dunque evidenziato che all'unificazione dei reati deve procedersi qualora vi sia una disposizione apposita in tal senso, ovvero la considerazione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, finalità che del resto è alla base dell'istituto del reato continuato. Pertanto, sulla scorta dei medesimi principi si è stabilito che il cumulo viene mantenuto e non si scioglie se dallo stesso derivino per il condannato degli effetti più favorevoli (Sez. un., n. 7930 del 21/7/1995, Zouine, rv. 201549; Corte Cost. 5 luglio 1973, n. 108 e Corte Cost., 7 luglio 1976, n. 154) e che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione, è legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, il quale trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero dei delitti elencati nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, al fine di accertare se condannato abbia o meno terminato di espiare 3 up la parte di pena relativa ai delitti cosiddetti ostativi (ex multis: sez. 1, n. 1655 del 22/12/2014, Uccello, rv.261986; sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014, Ciriello, rv. 261582; sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, Moretti, rv. 262062).
1.3.3 Il provvedimento impugnato ha dunque erroneamente omesso di provvedere alla scissione del cumulo e di verificare l'inclusione in esso di soli reati ostativi all'accesso al beneficio richiesto dal condannato, sebbene questi avesse dedotto di avere già concluso l'espiazione della sanzione detentiva inflittagli per detti reati. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe quindi dovuto riscontrare l'effettività della situazione rappresentata e non trincerarsi dietro il presunto ostacolo derivante dalla necessità di rimettere al giudice dell'esecuzione il compito di individuare la porzione di pena attribuibile nell'ambito del cumulo giuridico. La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato al riguardo che l'eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, se ed in quanto finalizzato ad individuare la parte di pena riferibile a reati ostativi all'applicazione di benefici penitenziari, ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen., rispetto a quella imputabile a reati non ostativi, non può mai formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in via incidentale ed in funzione della decisione, ad essa spettante, circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici. (Sez. 1, n. 41340 del 15/10/2009, De Lido, Rv. 245075; Sez. 1, n. 38333 del 02/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina, rv. 241311; Sez. 1, n. 941 del 02/02/1999, Pistone, Rv. 212673; Sez. 1, n. 2937 del 23/04/1997, Nolano, Rv. 207744). Tale orientamento trova giustificazione in base alla constatazione che la scissione del cumulo delle pene in esecuzione, per l'individuazione delle singole componenti della pena unica, si risolve in un'operazione ideale e temporanea, non fine a se stessa, ma funzionale al raggiungimento di una finalità apprezzabile e prevista dalla legge. Ne consegue che quando si tratta di accordare benefici penitenziari non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disgregazione della pena unica quale operazione prodromica all'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta ad emettere provvedimenti riguardanti l'accesso alle misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario, mentre è compito del giudice degli incidenti di esecuzione procedere in tal senso se sia richiesto per applicare istituti di clemenza, oppure qualora occorra stabilire il limite di operatività della specifica causa estintiva che, per ragioni oggettive, non può essere indistintamente applicata sulla pena unitariamente considerata. 4 In coerenza con i superiori condivisi principi, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia, che dovrà procedere a nuovo esame della questione, attenendosi alle indicazioni in punto di diritto sopra esposte e verificando se i semestri per i quali era stata proposta domanda di liberazione anticipata speciale siano effettivamente riferibili alla espiazione di pena inflitta per reati ostativi.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Mariastefania Di Tomassi Timon DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC 2016 M E R CANCELLIERE P U E S T i Pietro D) Mea R N E O D O C 5