Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
C.c. 78079 , E , s 4 N e 5 IO 1 m 05481/03 Z in A R r T /o IS 5 PUBBLIC 3 G 1 / E W R r o n IN A ig D l E T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e N Oggetto l E il S E L SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 15556/0: Cron. 12089 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.25/09/02 Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SLA MA DI CASSAZIONE! SENTENZA CAMP ONE CIVILE 78099 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO CELLE FINANZE, AGENZIA CELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamento domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NN OR, intimato avvers0 la sentenz 1. 245/00 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 3323 17/04/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Cott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostiluto Procuratore Generala Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- din and 13 Eu sulla lyse refrith ESENTE DA REGISTRAZIO. Svolgimento del processo NT OR, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugna l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n. 159/84, conv. in l.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 In.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, Conv. in 1.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 1.n.14997, dell'art. 10 In.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.702/89, conv.in .n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ba chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, cho questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 In.133/1999, posto in relazione all'art. 11 Ln.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di m'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria Il cons. rel. II Presidente Dry Cus *cone Enrico Altieri bothe DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -8 APR. 2003 ARE C1 TY томо IL CANCELLIERE C ---