Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
L'istanza volta alla specificazione delle singole pene, che non siano state articolate in modo completo e dettagliato nella sentenza di condanna per una pluralità di reati, è ammissibile ove sia concretamente volta ad ottenere uno o più benefici consentiti dall'ordinamento penitenziario. Essa rientra quindi nella competenza della magistratura di sorveglianza, cui spetta valutare i termini di concedibilità di tali benefici, tra cui i limiti temporali riferiti alle pene in espiazione, individuando, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque specificando le pene per i singoli reati ove in sentenza tale indicazione sia mancante.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 38333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38333 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI AN - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GIRONI Emilio AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2499
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018612/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SORVEGLIANZA PERUGIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
CORTE ASSISE APPELLO PALERMO;
ORDINANZA del 15/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Monetti V., che ha richiesto volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugina.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 16.11.2007 la Corte d'assise di Palermo dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'istanza di II AN volta ad ottenere, in vista dei benefici penitenziari, la determinazione delle pene per i singoli reati di cui alla sentenza 10.12.2003 della predetta Corte che l'aveva condannato all'ergastolo, con isolamento diurno per anni due, per reati di omicidio volontario, associazione mafiosa ed altro. Con tale ordinanza gli atti erano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, indicato come competente, sul rilievo che solo alla magistratura di sorveglianza spettasse l'eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari.
2. Con ordinanza in data 15.05.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ritenuta a sua volta la propria incompetenza funzionale, sollevava conflitto negativo di competenza rimesso per la decisione a questa Corte regolatrice. Rilevava invero detto Tribunale che, se è vero che l'eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari è di competenza della magistratura di sorveglianza, tuttavia la determinazione delle singole pene, oggetto specifico dell'istanza del II, operazione logicamente precedente, non può che essere di competenza del giudice dell'esecuzione, e dunque dell'anzidetta Corte di Palermo.
3. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Rileva dapprima questa Corte come non possa essere ritenuta ammissibile una richiesta di specificazione delle singole pene - in ipotesi che la sentenza di condanna non le articoli in modo completo e dettagliato - in senso generico e non volta ad una precisa e specifica finalità. Ed invero una siffatta istanza finirebbe per essere generica e diretta a provocare un provvedimento meramente virtuale e sostanzialmente inutile, se non specificamente finalizzato. È di contro ammissibile un'istanza di tal genere ove concretamente volta ad ottenere uno o più benefici consentiti dall'Ordinamento penitenziario, evidentemente da richiedere in modo puntuale e specifico. In tale prospettiva spetta all'Organo deputato alla valutazione di tali benefici, la Magistratura di Sorveglianza, di valutare i termini di concedibilità (in precisa relazione alla misura richiesta), tra cui i limiti temporali in riferimento alle pene in espiazione. In tal senso spetta ancora a detta Magistratura individuare, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque specificare le pene per i singoli reati (ove in sentenza tale indicazione sia mancante). In tal senso è invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 4208 in data 07.06.2000, Rv. 216625, Mammoliti) alla quale, ribadendone la validità, si deve qui far richiamo.
Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008